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Riciclaggio delle navi

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Mira a prevenire, ridurre e minimizzare incidenti, infortuni e altri effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente quando le navi vengono riciclate e i rifiuti pericolosi che contengono vengono eliminati.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa si applica a tutte le navi battenti bandiera di un paese dell’UE e alle navi con bandiere di paesi extra-UE che fanno scalo o ancoraggio in un porto dell’Unione. Le uniche eccezioni sono le navi da guerra, le altre navi utilizzate esclusivamente per servizi statali non commerciali e le navi di stazza lorda inferiore a 500. Definisce le responsabilità per gli armatori e per gli impianti di riciclaggio sia nell’UE che in altri paesi.
  • Ogni nuova nave deve avere a bordo un inventario dei materiali pericolosi (quali amianto, piombo o mercurio) presenti nella sua struttura o attrezzatura. L’uso di taluni materiali pericolosi è vietato.
  • Prima che una nave sia riciclata, il suo proprietario deve fornire alla società che effettua le operazioni le informazioni specifiche sulla nave e preparare un piano di riciclaggio della nave. Tali informazioni identificano, per esempio, il tipo e la quantità di materiali pericolosi e rifiuti che saranno generati dalla nave obsoleta.
  • Il riciclaggio può avvenire solo presso gli impianti elencati nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio, che è stato stabilito con la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione. Gli impianti possono essere situati nell’Unione europea o in paesi terzi. Essi devono rispettare una serie di requisiti relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente.
  • Questi requisiti sono progettati per evitare rischi per la salute dei lavoratori coinvolti e della popolazione vicina e per ridurre al minimo eventuali effetti negativi sull’ambiente. Essi forniscono anche una formazione specifica e dispositivi di protezione per i dipendenti che si occupano dello smantellamento delle navi e richiedono la registrazione di qualsiasi inconveniente o incidente.
  • La normativa contiene un processo di autorizzazione per i cantieri di riciclaggio delle navi all’interno dell’UE. Quelli di altri paesi devono presentare una domanda alla Commissione europea e dimostrare di soddisfare tutti i criteri del regolamento.
  • Nel 2014 è stata adottata la decisione 2014/241/UE del Consiglio, la quale autorizza i paesi dell’UE con navi battenti la propria bandiera o registrate sotto la propria giurisdizione a ratificare o entrare a far parte della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente. La convenzione riguarda la progettazione e la costruzione delle navi in modo da facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l’ambiente senza compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi. Richiede inoltre agli impianti di riciclaggio delle navi di operare in modo sicuro e compatibile con l’ambiente, nonché l’istituzione di meccanismi volti a garantire il rispetto delle norme sul riciclaggio delle navi.
  • I paesi dell’UE devono presentare ogni 3 anni relazioni sul riciclaggio delle navi, includendo informazioni quali gli elenchi delle navi alle quali è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio e informazioni sul riciclaggio illegale delle navi. La decisione (UE) 2018/853 recante modifica del regolamento stabilisce che le relazioni devono coprire tre anni.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal . Tuttavia, alcune norme si applicano a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1257/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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