Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1157 — sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso rafforza la sicurezza delle carte d’identità che gli Stati membri rilasciano ai propri cittadini e dei titoli di soggiorno che forniscono agli altri cittadini dell’UE e ai loro familiari.
  • Introduce norme minime di sicurezza per le informazioni contenute nelle carte e gli elementi di sicurezza che tutti gli Stati membri che rilasciano tali documenti devono applicare.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • documenti di identificazione, eccetto quelli rilasciati a titolo provvisorio e aventi un periodo di validità inferiore a sei mesi, che gli Stati membri rilasciano ai loro cittadini;
  • attestati d’iscrizione per i cittadini dell’Unione che soggiornano in un altro Stato membro per più di tre mesi e ai titoli di soggiorno che attestano il soggiorno permanente;
  • carte di soggiorno e carte di soggiorno permanente ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Carte di identità

  • Le carte d’identità sono prodotte nel formato ID-1 e contengono una zona a lettura ottica (machine-readable zone — MRZ) e soddisfano determinate specifiche e norme di sicurezza, tra le quali:
    • i requisiti di cui al documento 9303 dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO), relativi alle dimensioni, al layout e al contenuto (nome, genere, nazionalità, data di nascita, caratteristiche personali facoltative, numero del documento e data di scadenza);
    • la denominazione «carta d’identità» o un’altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio e le parole «carta d’identità» in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione;
    • il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio sul recto, all’interno della bandiera dell’UE;
    • un supporto sicuro di memorizzazione contenente l’immagine del volto e due impronte digitali del titolare
      • i minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali e
      • i minori di età compresa tra i sei e i dodici anni possono essere esentati;
    • altri dettagli e osservazioni come richiesti dal diritto nazionale.
  • Hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Gli Stati membri:
    • possono prevedere un periodo di validità inferiore a cinque anni in casi eccezionali e per i minori;
    • possono estendere tale periodo di validità a più di dieci anni per le persone di età pari o superiore a 70 anni;
    • devono limitare la validità a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali del richiedente.
  • Quelle attualmente in circolazione cessano di essere valide alla loro scadenza:
    • entro il , se non sono conformi ai nuovi requisiti;
    • oppure entro il , se non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o se non comprendono una MRZ funzionale;
    • se rilasciate a persone di età pari o superiore a 70 anni e soddisfano le norme minime di sicurezza ICAO e i requisiti di MRZ.

I titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’UE devono contenere, come minimo:

  • la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio;
  • il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell’Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE (si veda la sintesi Libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione europea);
  • il numero del documento;
  • il nome (cognome e nome/nomi) del titolare;
  • la data di nascita del titolare;
  • le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente;
  • l’autorità di rilascio;
  • il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio sul recto, all’interno della bandiera dell’UE.

Le carte di soggiorno per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro:

  • devono utilizzare il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767; e
  • la carta reca la denominazione «Carta di soggiorno» o «Carta di soggiorno permanente» a norma della direttiva 2004/38/CE e il codice standardizzato «Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE» o «Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE»;
  • attualmente in circolazione cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il , se quest’ultima data è anteriore. le carte che non soddisfano le norme minime di sicurezza o che non comprendono una MRZ funzionale cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il , se quest’ultima data è anteriore.

Gli Stati membri:

La Commissione europea:

  • istituisce, entro il , un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti della legislazione, ivi compreso il suo impatto sui diritti fondamentali;
  • riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo (CESE) in merito all’impatto del regolamento, in particolare sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali, due anni e undici anni dopo la data di applicazione.
  • valuta l’applicazione del regolamento per il Parlamento europeo, il Consiglio e il CESE sei anni dopo la data di applicazione e successivamente ogni sei anni e la relazione verte in particolare:
    • sull’impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali
    • sulla mobilità dei cittadini dell’Unione
    • sull’efficacia della verifica biometrica nel garantire la sicurezza dei documenti di viaggio
    • su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio
    • su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio
    • sulla necessità di introdurre caratteristiche di sicurezza comuni dei documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria;
  • adotta atti di esecuzione, su prescrizioni tecniche aggiuntive richieste dal regolamento.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal . Da questa data, tutte le nuove carte di identità e i titoli di soggiorno devono soddisfare i nuovi criteri.

CONTESTO

  • La combinazione dell’aumento dei viaggi e della frammentazione dei regolamenti rende la sicurezza delle carte di identità un elemento chiave nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al furto di identità.
  • Il regolamento fa parte del piano d’azione della Commissione per il 2016 volto a combattere le frodi nei documenti di viaggio. Ciò ha richiesto misure per migliorare la sicurezza di documenti quali carte d’identità e titoli di soggiorno, in particolare alla luce dei recenti attacchi terroristici.
  • Il l regolamento non impone ai paesi dell’UE di introdurre carte d’identità o di rendere o il possesso di una carta d’identità. Né impedisce loro di utilizzare altri documenti, quali le patenti di guida, per finalità di identificazione a livello nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del , pag. 67).

ultimo aggiornamento

Top