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Cooperazione scientifica e tecnologica tra Unione europea e Tunisia

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Tunisia

Decisione 2004/127/CE relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Tunisia

Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO, DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo stabilisce norme generali per la cooperazione fra la Comunità europea, oggi Unione europea (Unione), e Tunisia, allo scopo di incoraggiare, sviluppare e agevolare le attività di interesse comune nei settori della scienza e della tecnologia.
  • Con la sua decisione, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la conclusione dell’accordo a nome della Comunità europea.
  • Di fronte al sostegno del Consiglio all’approccio della Commissione europea volto a consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare alle agenzie e ai programmi dell’Unione in base ai loro meriti e, se autorizzati dalle relative basi giuridiche, il protocollo stabilisce termini e condizioni specifici, tra cui il contributo finanziario e le relazioni e le procedure di valutazione, applicabili alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Le parti convengono di incoraggiare, sviluppare e agevolare le attività di cooperazione scientifica e tecnologica fra l’Unione e la Tunisia nei campi di interesse comune. Le attività svolte secondo l’accordo sono basate su una serie di principi:

  • promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle parti;
  • beneficio reciproco fondato su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
  • scambio tempestivo delle informazioni;
  • protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Cooperazione

I soggetti giuridici1 tunisini possono partecipare alle azioni indirette del programma quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione (Orizzonte Europa), contribuendo alla creazione dello spazio europeo della ricerca.

I soggetti giuridici dell’Unione possono partecipare ai progetti di ricerca della Tunisia in settori equivalenti a quelli del programma quadro alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici tunisini.

Entrambe le forme di cooperazione sono soggette a termini e condizioni stabiliti o citati negli allegati I e II dell’accordo.

La cooperazione può anche svilupparsi con i mezzi e le modalità seguenti:

  • riunioni congiunte;
  • regolari discussioni sugli orientamenti e le priorità della politica della Tunisia e dell’Unione in materia di ricerca e sulla pianificazione di detta politica;
  • scambi di opinioni e consultazioni sulle prospettive di cooperazione e sviluppo;
  • trasmissione tempestiva di informazioni sull’attuazione e i risultati dei programmi e progetti di ricerca congiunti svolti nell’ambito del presente accordo;
  • visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri, anche a scopo di formazione mediante la ricerca;
  • scambi e condivisione di attrezzature e materiale scientifico;
  • contatti regolari fra responsabili di programmi o direttori di progetti di ricerca tunisini e dell’Unione;
  • partecipazione di esperti delle due parti a seminari, convegni e workshop tematici;
  • scambi di informazioni sulle pratiche, le leggi, i regolamenti e i programmi concernenti la cooperazione oggetto di questo accordo;
  • accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnica oggetto della cooperazione;
  • qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Tunisia.

Ai sensi del protocollo, la Tunisia deve contribuire finanziariamente al bilancio generale dell’Unione corrispondente ai programmi specifici ai quali partecipa. Un protocollo d’intesa tra la Commissione e le autorità tunisine stabilisce i termini e le condizioni specifici, in particolare il contributo finanziario e le procedure di rendicontazione e valutazione, per quanto riguarda la partecipazione della Tunisia a ciascun programma.

La Tunisia partecipa all’iniziativa partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA), istituita ai sensi della decisione (UE) 2017/1324 (si veda la sintesi). Il progetto PRIMA si propone di mettere in comune le conoscenze e le risorse finanziarie dell’Unione e degli Stati partecipanti per creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per i sistemi legati alle risorse idriche e agro-alimentari nell’area mediterranea. L’Unione stanzia fino a 220 milioni di euro dal programma Orizzonte 2020 per PRIMA.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il e continuerà ad essere applicabile per un periodo indeterminato. Può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di sei mesi.

CONTESTO

Le relazioni fra l’Unione e la Tunisia sono disciplinate principalmente dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (si veda la sintesi). La Tunisia è stata il primo paese del Mediterraneo meridionale a firmare un accordo nei settori scientifico e tecnologico con l’Unione.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Soggetti giuridici. Ogni persona fisica o giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o del diritto comunitario o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura a proprio nome.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina (GU L 37 del , pag. 17).

Decisione 2004/127/CE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina (GU L 37 del , pag. 16).

Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell’Unione (GU L 96 dell’, pag. 3).

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