Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Detergenti più sicuri per i consumatori europei

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • I detergenti1 possono contenere ingredienti denominati tensioattivi2 che permettono loro di pulire in modo più efficiente, ma possono danneggiare la qualità dell’acqua quando sono rilasciati nell’ambiente naturale. Pertanto, occorre controllarne accuratamente l’utilizzo.
  • Il regolamento stabilisce norme comuni per consentire a detergenti e tensioattivi di essere venduti e impiegati in tutta l’Unione europea (Unione), fornendo al contempo un elevato grado di protezione per l’ambiente e la salute umana.
  • Il regolamento autorizza unicamente l’immissione sul mercato dei tensioattivi che soddisfano il criterio di biodegradabilità completa3 sia da soli (ad esempio sotto forma di miscele costitutive utilizzate per la produzione di detergenti) oppure come ingredienti presenti nei detergenti.
  • Al momento è in atto un riesame del regolamento nell’ambito dell’iniziativa REFIT.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa armonizza i metodi di prova volti a stabilire la biodegradabilità di tutti i tensioattivi utilizzati nei detergenti, per quanto concerne la biodegradabilità primaria4 e completa.
  • Le prove devono essere effettuate in laboratori che soddisfano le norme riconosciute a livello internazionale.
  • Le aziende produttrici devono assicurare che i loro prodotti soddisfino i requisiti della normativa.
  • Le aziende produttrici devono mettere a disposizione delle autorità competenti i fascicoli sui risultati delle prove e una scheda tecnica degli ingredienti per il personale medico, senza indugio e quando richiesto.
  • Le informazioni riportate sulla confezione dei detergenti devono essere leggibili, visibili e indelebili. Ciò comprende i recapiti dell’azienda produttrice e la scheda tecnica.
  • Le etichette sui detergenti venduti per uso pubblico devono fornire dettagli sui dosaggi raccomandati per i diversi tipi di lavaggi in una lavatrice standard.
  • Le autorità nazionali possono vietare un detergente specifico qualora lo ritengano un rischio per la salute umana, animale o ambientale. Sono tenute a comunicare tale decisione alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell’Unione.

Nel 2012 la normativa è stata modificata per armonizzare le norme sulla limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detersivi per bucato e lavastoviglie di uso domestico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’.

CONTESTO

  • La normativa precedente riguardava solo la biodegradabilità primaria dei tensioattivi presenti nei detergenti. Il presente regolamento la sostituisce ponendo maggiore enfasi sulla biodegradabilità completa.
  • La modifica del 2012 introduce nuovi limiti per ridurre i danni che i fosfati dei detergenti possono arrecare agli ecosistemi e alla qualità dell’acqua, un fenomeno noto come «eutrofizzazione».
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Detergente: qualsiasi sostanza o preparato, sia in forma liquida che in forma di polvere o altra forma, contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia.
  2. Tensioattivo: uno dei tanti componenti diversi di cui è costituito un detergente. I tensioattivi sono aggiunti per rimuovere lo sporco da pelle, vestiti e oggetti per uso domestico, in particolare in cucine e bagni. Riducono la tensione superficiale tra due liquidi o tra un liquido e un solido. Inoltre, possono agire da agenti umettanti, emulsionanti e schiumogeni. Il termine deriva da «agente attivo sulla superficie».
  3. Biodegradabilità completa: quando un tensioattivo viene suddiviso in biossido di carbonio, acqua e sali minerali e assorbito nell’ambiente.
  4. Biodegradabilità primaria : quando un tensioattivo perde la sua proprietà tensioattiva. È importante che tale capacità venga meno allo scopo di attenuare il più possibile eventuali effetti negativi sugli impianti di trattamento delle acque.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai detergenti (GU L 104 dell’, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 648/2004 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

Top