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Additivi alimentari sicuri

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1333/2008 — Additivi alimentari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Sostituisce atti normativi precedenti dell’Unione europea (Unione) riunendo tutti i tipi di additivi alimentari1 in un unico atto giuridico.
  • Esso riporta:
    • gli elenchi degli additivi approvati;
    • le condizioni d’uso e di etichettatura.
  • Semplifica inoltre la procedura per l’autorizzazione.

PUNTI CHIAVE

  • Solo gli additivi approvati dall’Unione europea possono essere venduti e usati negli alimenti.
  • Per essere approvato, un additivo alimentare non deve presentare alcun rischio per la salute e non deve indurre in errore i consumatori. Esso deve essere utilizzato per un’esigenza ragionevole che non può essere soddisfatta in nessun altro modo.
  • Un additivo deve apportare benefici ai consumatori, ad esempio:
    • conservare le qualità nutrizionali dell’alimento;
    • contribuire alla fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione;
    • soddisfare esigenze alimentari speciali.
  • Agli edulcoranti e ai coloranti si applicano condizioni specifiche.
  • Gli additivi dovrebbero essere usati nella quantità minima necessaria a ottenere l’effetto desiderato. Tale quantità deve tenere in considerazione una assunzione giornaliera ammissibile e le esigenze di gruppi speciali di consumatori (ad esempio le persone allergiche).
  • Gli additivi non dovrebbero, di norma, essere usati in:
    • alimenti non trasformati;
    • alimenti per lattanti e per la prima infanzia.
  • Gli additivi, destinati o meno alla vendita al consumatore finale, devono rispettare requisiti di etichettatura chiara, come fornire la denominazione e/o il numero E (ad esempio, il colorante giallo arancio è E 110).
  • La normativa non si applica alle sostanze seguenti, a meno che non siano usate come additivi alimentari:
    • coadiuvanti tecnologici, ossia sostanze usate per trasformare le materie prime;
    • sostanze usate per la protezione delle piante e dei prodotti vegetali;
    • nutrienti aggiunti ad alimenti;
    • sostanze per il trattamento dell’acqua.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a decorrere dal .

CONTESTO

La maggior parte delle valutazioni sugli additivi risalgono agli anni ’80 e ’90. La loro sicurezza viene ora rivalutata in conformità al regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione. Tale processo, a decorrere dal , include livelli di trasparenza e riservatezza comparabili tra coloro a cui si applica la procedura, al fine di aggiornare l’elenco comunitario degli additivi alimentari approvati.

In base agli esiti della rivalutazione di sicurezza, la Commissione europea potrà proporre modifiche alle attuali condizioni d’uso o rimuovere alcuni additivi dagli elenchi approvati.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Additivi alimentari: sostanze aggiunte agli alimenti per svariate ragioni, ad esempio per addolcire, dare colore o prolungare la loro durata di conservazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del , pag. 16).

Le modifiche successive agli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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