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Il regolamento (UE) No 167/2013 stabilisce norme in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente, nonché procedure amministrative per l’omologazione1 dei trattori2 e di altri veicoli agricoli e forestali.
Le specifiche categorie di veicoli (R = rimorchi, S = attrezzature intercambiabili trainate, T = trattori a ruote e C = trattori a cingoli) e le sottocategorie (R1, R2 ecc.) sono elencate nell’articolo 4 del regolamento.
Il regolamento è stato modificato e aggiornato più volte:
il regolamento (UE) 2016/1628 (si veda la sintei) allinea la legislazione sui veicoli agricoli e forestali per le macchine mobili non stradali per quanto riguarda i valori limite specifici, le procedure di prova e i requisiti da soddisfare in materia di emissioni inquinanti;
Il regolamento (UE) 2019/519 chiarisce le descrizioni dei trattori agricoli a ruote T1 e T2 nel regolamento (UE) n. 167/2013;
Il regolamento (UE) 2024/2838 sopprime i precedenti obblighi di comunicazione per gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea, relativi all'applicazione e al funzionamento delle procedure di omologazione previste dal regolamento.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’omologazione dell’Unione europea (UE) dei trattori agricoli e forestali, dei rimorchi3 e delle attrezzature intercambiabili trainate4. Tuttavia, i costruttori possono scegliere di conformarsi invece ai requisiti nazionali nel caso di trattori cingolati, trattori ad alta altezza da terra o extra larghi, rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate.
Nel caso dei trattori, il regolamento riguarda tutti i requisiti di sicurezza pertinenti, mentre per i rimorchi, le attrezzature intercambiabili trainate o altre macchine montate sui trattori, per i rischi non coperti dal regolamento si applica la direttiva 2006/42/CE (si veda la sintesi).
Tuttavia, i produttori sono responsabili di rendere conformi i veicoli e i componenti con il regolamento in termini di sicurezza riducendo al minimo l’impatto ambientale, tramite, tra gli altri:
integrità strutturale,
strutture di protezione in caso di capovolgimento,
spazio di manovra e di accesso al posto di guida,
visibilità e comandi, compresi i dispositivi di emergenza,
illuminazione, parti esterne, pneumatici e accessori,
livello sonoro esterno e interno,
emissione di inquinanti.
I produttori dovrebbero inoltre garantire a concessionari e riparatori un facile accesso ai siti di informazioni su riparazione e manutenzione, ai sussidi di formazione e agli strumenti di lavoro.
Procedura per l’omologazione
La domanda può avvenire per fasi o per singoli componenti. Un fascicolo informativo, contenente dati, disegni e fotografie, viene presentato all’autorità di omologazione5 dello Stato membro, seguito da prove di conformità e dal rilascio di un certificato.
Le autorità di omologazione degli altri Stati membri vengono informate delle omologazioni concesse entro un mese, mentre la notifica del rifiuto o della revoca dell’omologazione deve essere comunicata senza indugio, così come qualsiasi risultato ritenuto un rischio per la sicurezza.
Controlli e sanzioni
I produttorI saranno controllati regolarmente da un’autorità competente o da un servizio tecnico designato. Gli Stati membri effettueranno la sorveglianza del mercato e i controlli dei veicoli, dei sistemi e dei componenti immessi sul mercato e applicheranno sanzioni in caso di violazione delle norme.
il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce i requisiti tecnici e i metodi di prova necessari per la costruzione di veicoli agricoli e forestali al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni alle persone che lavorano su o con tali veicoli;
il regolamento delegato (UE) 2015/68 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi alla frenatura dei veicoli stabilisce i requisiti tecnici e le procedure di prova relativi alla sicurezza funzionale per quanto riguarda le prestazioni di frenatura dei veicoli agricoli e forestali e dei sistemi, componenti e entità tecniche destinati a tali veicoli;
il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli stabilisce i requisiti tecnici e le procedure di prova relativi alla sicurezza funzionale, ad eccezione delle prestazioni di frenatura, per l’omologazione e la sorveglianza del mercato dei veicoli agricoli e forestali e dei sistemi, componenti e entità tecniche destinati a tali veicoli;
il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 che attua il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione dei requisiti amministrativi per l’omologazione di nuovi veicoli agricoli e forestali e dei sistemi, componenti e entità tecniche progettati e costruiti per tali veicoli, nonché per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di parti o equipaggiamenti che possono comportare un rischio grave per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali per la sicurezza dei veicoli o per le loro prestazioni ambientali;
il regolamento delegato (UE) 2018/985 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti ambientali e di prestazione dell’unità di propulsione per i veicoli agricoli e forestali e i loro motori.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) n. 167/2013 si applica dal .
Il regolamento di modifica (UE) 2016/1628 è in vigore dal .
Il regolamento di modifica (UE) 2019/519 si applica dal .
Il regolamento di modifica (UE) 2024/2838 è in vigore dal .
Omologazione. La procedura mediante la quale un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa determinati requisiti legislativi prescritti.
Trattore. Veicolo agricolo o forestale motorizzato, su ruote o cingolato, in grado di viaggiare a una velocità superiore a 6 km/h, progettato per la sua potenza per trainare, spingere, trasportare e azionare attrezzature o rimorchi.
Rimorchio. Qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato principalmente ad essere trainato da un trattore, a trasportare carichi o a lavorare materiali.
Attrezzatura intercambiabile trainata. Qualsiasi veicolo utilizzato in agricoltura o silvicoltura progettato per essere trainato da un trattore, che incorpora attrezzi e apparecchiature che modificano o integrano le funzioni del trattore e che immagazzina temporaneamente i materiali prodotti o necessari durante il lavoro.
Autorità di omologazione. L’autorità istituita da un paese dell’Unione competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) N. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del , pagg. 1-51).
Le successive modifiche al regolamento (UE) have sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2018/985 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell' 11 marzo 2015 , che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
Regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
Regolamento delegato (UE) 2015/68 che integra il regolamento (UE) No 167/2013 per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.