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Veicoli agricoli e forestali sicuri

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) No 167/2013 stabilisce norme in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente, nonché procedure amministrative per l’omologazione1 dei trattori2 e di altri veicoli agricoli e forestali.

Le specifiche categorie di veicoli (R = rimorchi, S = attrezzature intercambiabili trainate, T = trattori a ruote e C = trattori a cingoli) e le sottocategorie (R1, R2 ecc.) sono elencate nell’articolo 4 del regolamento.

Il regolamento è stato modificato e aggiornato più volte:

  • il regolamento (UE) 2016/1628 (si veda la sintei) allinea la legislazione sui veicoli agricoli e forestali per le macchine mobili non stradali per quanto riguarda i valori limite specifici, le procedure di prova e i requisiti da soddisfare in materia di emissioni inquinanti;
  • Il regolamento (UE) 2019/519 chiarisce le descrizioni dei trattori agricoli a ruote T1 e T2 nel regolamento (UE) n. 167/2013;
  • Il regolamento (UE) 2024/2838 sopprime i precedenti obblighi di comunicazione per gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea, relativi all'applicazione e al funzionamento delle procedure di omologazione previste dal regolamento.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’omologazione dell’Unione europea (UE) dei trattori agricoli e forestali, dei rimorchi3 e delle attrezzature intercambiabili trainate4. Tuttavia, i costruttori possono scegliere di conformarsi invece ai requisiti nazionali nel caso di trattori cingolati, trattori ad alta altezza da terra o extra larghi, rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate.

Nel caso dei trattori, il regolamento riguarda tutti i requisiti di sicurezza pertinenti, mentre per i rimorchi, le attrezzature intercambiabili trainate o altre macchine montate sui trattori, per i rischi non coperti dal regolamento si applica la direttiva 2006/42/CE (si veda la sintesi).

Tuttavia, i produttori sono responsabili di rendere conformi i veicoli e i componenti con il regolamento in termini di sicurezza riducendo al minimo l’impatto ambientale, tramite, tra gli altri:

  • integrità strutturale,
  • strutture di protezione in caso di capovolgimento,
  • spazio di manovra e di accesso al posto di guida,
  • visibilità e comandi, compresi i dispositivi di emergenza,
  • illuminazione, parti esterne, pneumatici e accessori,
  • livello sonoro esterno e interno,
  • emissione di inquinanti.

I produttori dovrebbero inoltre garantire a concessionari e riparatori un facile accesso ai siti di informazioni su riparazione e manutenzione, ai sussidi di formazione e agli strumenti di lavoro.

Procedura per l’omologazione

  • La domanda può avvenire per fasi o per singoli componenti. Un fascicolo informativo, contenente dati, disegni e fotografie, viene presentato all’autorità di omologazione5 dello Stato membro, seguito da prove di conformità e dal rilascio di un certificato.
  • Le autorità di omologazione degli altri Stati membri vengono informate delle omologazioni concesse entro un mese, mentre la notifica del rifiuto o della revoca dell’omologazione deve essere comunicata senza indugio, così come qualsiasi risultato ritenuto un rischio per la sicurezza.

Controlli e sanzioni

I produttorI saranno controllati regolarmente da un’autorità competente o da un servizio tecnico designato. Gli Stati membri effettueranno la sorveglianza del mercato e i controlli dei veicoli, dei sistemi e dei componenti immessi sul mercato e applicheranno sanzioni in caso di violazione delle norme.

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione ha adottato i seguenti atti delegati e di esecuzione:

  • il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce i requisiti tecnici e i metodi di prova necessari per la costruzione di veicoli agricoli e forestali al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni alle persone che lavorano su o con tali veicoli;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/68 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti relativi alla frenatura dei veicoli stabilisce i requisiti tecnici e le procedure di prova relativi alla sicurezza funzionale per quanto riguarda le prestazioni di frenatura dei veicoli agricoli e forestali e dei sistemi, componenti e entità tecniche destinati a tali veicoli;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli stabilisce i requisiti tecnici e le procedure di prova relativi alla sicurezza funzionale, ad eccezione delle prestazioni di frenatura, per l’omologazione e la sorveglianza del mercato dei veicoli agricoli e forestali e dei sistemi, componenti e entità tecniche destinati a tali veicoli;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 che attua il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione dei requisiti amministrativi per l’omologazione di nuovi veicoli agricoli e forestali e dei sistemi, componenti e entità tecniche progettati e costruiti per tali veicoli, nonché per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di parti o equipaggiamenti che possono comportare un rischio grave per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali per la sicurezza dei veicoli o per le loro prestazioni ambientali;
  • il regolamento delegato (UE) 2018/985 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 per quanto riguarda i requisiti ambientali e di prestazione dell’unità di propulsione per i veicoli agricoli e forestali e i loro motori.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 167/2013 si applica dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2016/1628 è in vigore dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/519 si applica dal .
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/2838 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Omologazione. La procedura mediante la quale un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica soddisfa determinati requisiti legislativi prescritti.
  2. Trattore. Veicolo agricolo o forestale motorizzato, su ruote o cingolato, in grado di viaggiare a una velocità superiore a 6 km/h, progettato per la sua potenza per trainare, spingere, trasportare e azionare attrezzature o rimorchi.
  3. Rimorchio. Qualsiasi veicolo agricolo o forestale destinato principalmente ad essere trainato da un trattore, a trasportare carichi o a lavorare materiali.
  4. Attrezzatura intercambiabile trainata. Qualsiasi veicolo utilizzato in agricoltura o silvicoltura progettato per essere trainato da un trattore, che incorpora attrezzi e apparecchiature che modificano o integrano le funzioni del trattore e che immagazzina temporaneamente i materiali prodotti o necessari durante il lavoro.
  5. Autorità di omologazione. L’autorità istituita da un paese dell’Unione competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) N. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del , pagg. 1-51).

Le successive modifiche al regolamento (UE) have sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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