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Norme sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (legge sui dati)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (legge sui dati)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento, noto anche come legge sui dati, affronta una serie di sfide e opportunità presentate dai dati1 nell’Unione europea (Unione) mettendo l’accento sull’accesso equo e sui diritti degli utenti, nonché garantendo al contempo la protezione dei dati personali. I suoi scopi comprendono:

  • garantire una distribuzione equa dei benefici derivanti dai dati fra le parti interessate;
  • stimolare un mercato dei dati competitivo;
  • creare opportunità di innovazione basata sui dati; e
  • rendere i dati, in particolare quelli generati da prodotti connessi più accessibili.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento garantisce l’equità nell’assegnazione del valore dei dati tra le parti interessate in ambito di economia dei dati. Esso chiarisce chi può utilizzare i dati e a quali condizioni.

A tal fine, comprende misure volte a consentire agli utenti dei prodotti connessi, dagli smartphone e gli elettrodomestici intelligenti alle macchine industriali intelligenti, di accedere ai dati generati dal loro utilizzo. Inoltre, comprende misure volte a rafforzare la certezza del diritto in relazione all’accesso e all’utilizzo dei dati, in particolare nel contesto di prodotti connessi, quali:

  • regole chiare sull’utilizzo ammissibile dei dati e le condizioni applicabili;
  • continui incentivi per i titolari di dati a investire nella produzione di dati di alta qualità;
  • norme volte a facilitare il trasferimento senza interruzioni di dati preziosi tra i titolari e gli utenti dei dati, tutelando al contempo la riservatezza;
  • incentivi per incoraggiare un maggior numero di persone ed entità, indipendentemente dalle loro dimensioni, a partecipare all’economia dei dati;
  • norme sui diritti degli utenti di condividere dati con terzi;
  • norme sulla protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale, con garanzie contro comportamenti abusivi; e
  • un sistema di indennizzo ragionevole per la messa a disposizione dei dati e un meccanismo di risoluzione delle controversie.

Altre misure contemplano quanto segue.

  • Mitigare l’abuso di contratti abusivi che ostacolano la condivisione equa dei dati. Ciò comporta:
    • salvaguardare le imprese dalle clausole contrattuali ingiuste imposte dalle parti in posizioni di mercato più forti; e
    • elaborare modelli di formulazione dei contratti per aiutare i partecipanti al mercato a elaborare e negoziare contratti di condivisione equa dei dati.
  • Consentire agli enti pubblici di accedere e utilizzare determinati dati del settore privato, ad esempio per contribuire alla loro risposta alle emergenze pubbliche.
  • Facilitare il passaggio tra i fornitori di servizi di trattamento dei dati per sbloccare il mercato cloud nell’Unione e il graduale ritiro delle spese di passaggio, contribuendo a un’interoperabilità2 dei dati più efficiente.
  • Esentare i dati acquisiti attraverso prodotti connessi dalle disposizioni della direttiva 96/9/CE, la direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
  • Tutelare dall’accesso governativo illegale di terzi ai dati non personali.
  • Migliorare l’interoperabilità dei dati, i meccanismi e i servizi di condivisione dei dati e gli spazi comuni europei di dati.

Il presente regolamento non pregiudica gli atti giuridici comunitari o nazionali che prevedono la condivisione, l’accesso e l’utilizzo di dati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o per l’esecuzione di sanzioni penali o a fini doganali e fiscali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il e si applica dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Dati. Qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva.
  2. Interoperabilità. La capacità di due o più spazi dati o reti di comunicazione, sistemi, prodotti connessi, applicazioni, servizi di trattamento dei dati o componenti di scambiare e utilizzare i dati per svolgere le loro funzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (legge sui dati) (GU L 2023/2854 del ).

ultimo aggiornamento

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