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Il regolamento (UE) 2024/1349 stabilisce la procedura dell’Unione europea (Unione) per il rimpatrio alle frontiere esterne, che si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi le cui domande sono state respinte nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera.
delinea il procedimento da applicare ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera;
stabilisce norme relative al possibile ricorso alla detenzione e alla partenza volontaria;
disciplina le misure che gli Stati membri dell’Unione possono adottare in situazioni di crisi, compresi la proroga dei termini e misure speciali.
PUNTI CHIAVE
Procedura di rimpatrio alla frontiera
I cittadini di paesi terzi e gli apolidi la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro interessato.
Queste persone devono normalmente rimanere in luoghi situati in prossimità della frontiera esterna o in zone di transito per un periodo massimo di 12 settimane a decorrere dalla decisione.
Il soggiorno in tali luoghi non implica l’autorizzazione ad entrare nel paese.
Le condizioni in questi luoghi devono soddisfare le condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria, come indicato nella direttiva sulle condizioni di accoglienza [direttiva (UE) 2024/1346, si veda la sintesi].
Se le persone interessate non possono essere rimpatriate entro il termine di 12 settimane, il paese deve proseguire la procedura di rimpatrio secondo quanto previsto dalla direttiva sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE, si veda la sintesi).
Può essere concesso un periodo di partenza volontaria fino a 15 giorni (senza diritto di entrare nel paese durante tale periodo), a meno che:
esista il rischio di fuga; o
la domanda presentata nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera sia stata respinta in quanto manifestamente infondata; o
la persona interessata costituisca un rischio per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale degli Stati membri.
Trattenimento
Il trattenimento può essere utilizzato solo come misura di ultima istanza, previa valutazione individuale del caso e in situazioni in cui misure meno coercitive non sono efficaci.
Quando una persona è stata sottoposta a trattenimento durante la procedura di asilo alla frontiera, può continuare a essere trattenuta al fine di impedirne l’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, di prepararne il rimpatrio o di eseguire la procedura di allontanamento.
Quando una persona non è stata trattenuta durante la procedura di asilo alle frontiere, può essere trattenuta se sussiste il rischio che fugga, che eluda o ostacoli la preparazione del processo di rimpatrio o di allontanamento o che costituisca un rischio per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale.
Il trattenimento deve essere il più breve possibile e non può superare le 12 settimane, salvo in situazioni di crisi specifiche.
Entro dicembre 2024, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo doveva elaborare linee guida sulle alternative al trattenimento che potessero essere utilizzate nel contesto di una procedura di frontiera.
Situazioni di crisi
La definizione di crisi è contenuta nel regolamento sulla crisi [regolamento (UE) 2024/1359, si veda la sintesi]. Queste misure di crisi si applicano alle persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera le cui domande sono state respinte prima dell’adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1359 e che non hanno diritto di soggiorno e non sono autorizzate a rimanere dopo l’adozione di tale decisione di esecuzione.
Gli Stati membri possono, per i richiedenti respinti:
prolungare il soggiorno di 12 settimane nei luoghi di frontiera o di transito fino a sei settimane;
prolungare il periodo di trattenimento delle persone la cui domanda di asilo è stata respinta.
Le organizzazioni che offrono consulenza e assistenza legale devono avere accesso alle persone trattenute o ai valichi di frontiera, anche se gli Stati membri possono limitare l’accesso per motivi di sicurezza.
Se uno Stato membro ritiene di trovarsi in una situazione di crisi, può presentare una richiesta per applicare le deroghe previste dal regolamento sulle crisi [regolamento (UE) 2024/1359].
Gli Stati membri che applicano misure di crisi devono informare le persone interessate delle misure applicate e della loro durata in una lingua a loro comprensibile.
Impugnazione da parte delle autorità pubbliche
Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.
Transizione alle nuove norme
Entro settembre 2024, la Commissione europea, insieme agli Stati membri e alle agenzie dell’Unione competenti, doveva presentare un piano comune di attuazione per garantire che i paesi fossero pronti ad attuare la procedura di rimpatrio alla frontiera entro luglio 2026.
Gli Stati membri dovevano elaborare piani nazionali di attuazione entro dicembre 2024 per definire le modalità di introduzione di tali procedure.
La Commissione e le agenzie dell’Unione forniranno assistenza.
La modifica del regolamento (UE) 2021/1148 garantisce il pieno contributo dell’Unione alle spese pertinenti per la gestione delle frontiere.
Gli Stati membri devono fornire alla Commissione le informazioni necessarie ai fini della valutazione.
Spazio Schengen
Il regolamento costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ed è applicabile all’Islanda, alla Norvegia, al Liechtenstein e alla Svizzera, per quanto pertinente.
La Danimarca ha deciso di non partecipare al regolamento, ma potrebbe successivamente adottarlo nel proprio diritto nazionale, in conformità con le norme Schengen.
Il regolamento non si applica all’Irlanda perché non fa parte dello spazio Schengen.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento si applica a partire dal .
CONTESTO
Nota: Il regolamento sulla procedura di asilo stabilisce la procedura per decidere in merito a una domanda di asilo, limitando al contempo gli abusi.
Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ).
Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, ).
Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, ).
Decisione (UE) 2024/2089 della Commissione, del , che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione (GU L, 2024/2089, ).
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del , pag. 48).
Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/399 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 1 — Disposizioni generali — Articolo 72 (ex articolo 64, paragrafo 1 del TCE ed ex articolo 33 del TUE) (GU C 202 del , pag. 74).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del , pag. 98).