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Misure restrittive in considerazione della situazione in Niger

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2023/2287 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger

Regolamento (UE) 2023/2406 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Persone ed entità soggette a sanzioni

La decisione e il regolamento riguardano le persone ed entità, insieme ai loro associati, responsabili di:

  • azioni o politiche che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza del Niger;
  • minare l’ordine costituzionale del Niger;
  • minacciare la democrazia o lo Stato di diritto nel Niger, compresa la detenzione arbitraria di autorità nigerine democraticamente elette;
  • pianificare, dirigere o compiere atti in Niger che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani ovvero abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario;

Misure restrittive

Tali persone ed entità sono soggette a:

  • il congelamento di fondi e risorse economiche, compreso il divieto di fornire fondi a tali persone ed entità;
  • il rifiuto di ingresso nel territorio dell’Unione.

Le persone soggette a tali misure sono elencate negli allegati del regolamento e della decisione. Il Consiglio dell’Unione europea decide in merito alle modifiche di tale elenco.

Deroghe

La decisione e il regolamento concedono deroghe a tali misure, che comprendono:

  • a seguito della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del regolamento (UE) 2023/331 e della decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio, una deroga alle sanzioni sotto forma di congelamento dei beni per gli aiuti umanitari e altre attività a sostegno dei bisogni umani primari, applicabili a determinate persone o entità;
  • il rilascio di alcuni beni congelati per altri scopi legittimi, quali:
    • soddisfare i bisogni fondamentali, compresi i pagamenti per i prodotti alimentari, l’affitto, i medicinali, le tasse e i servizi pubblici;
    • pagare onorari professionali ragionevoli;
    • pagare le commissioni per la detenzione dei fondi congelati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione (PESC) 2023/2287 e il regolamento (UE) 2023/2406 sono in vigore dal 25 ottobre 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2023/2287 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger (GU L, 2023/2287, 24.10.2023).

Regolamento (UE) 2023/2406 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger (GU L, 2023/2406, 24.10.2023).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2015/849 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.01.2024

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