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Misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

La decisione e il regolamento, che sono stati modificati più volte:

  • congelano tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone, le società e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite di cui all’Allegato I, nonché di quelle persone, entità o organismi designati dal Consiglio dell’Unione europea nell’Allegato I del regolamento;
  • vietano qualsiasi tentativo attivo di eludere le sanzioni;
  • richiedono agli Stati membri dell’Unione di:
    • impedire alle persone elencate negli Allegati I e II della decisione di entrare o transitare nel loro territorio;
    • imporre sanzioni per violazioni delle sanzioni;
    • designare autorità nazionali preposte all’attuazione del regolamento (Allegato II del regolamento).

Gli Allegati I e II del regolamento:

  • elencano le persone e gli organismi che vanno contro l’accordo di pace, ne ostruiscono l’attuazione e ostacolano la fornitura di aiuti umanitari, oppure che reclutano bambini soldato;
  • motivano le ragioni per cui sono elencati;
  • forniscono informazioni sui nomi presenti nell’elenco, allo scopo di consentirne l’identificazione.

Eccezioni

La decisione e il regolamento consentono lo svincolo dei fondi congelati a determinate condizioni. Esse comprendono:

  • il soddisfacimento delle esigenze fondamentali delle persone e delle loro famiglie;
  • il pagamento di onorari professionali, servizi legali o spese ragionevoli;
  • l’assistenza umanitaria, il trasferimento di operatori umanitari e le evacuazioni;
  • i fondi per usi diplomatici ufficiali, consolari od organizzativi internazionali;
  • i viaggi per motivi umanitari urgenti intrapresi allo scopo di partecipare a importanti riunioni internazionali, oppure nell’ambito di un processo giudiziario.

Le misure restrittive si applicano:

  • nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
  • a bordo degli aeromobili e delle navi dell’Unione;
  • ai cittadini e alle imprese dell’Unione, sia all’interno che all’esterno del suo territorio;
  • a qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti attività commerciali in qualunque parte dell’Unione.

Deroghe umanitarie

Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), il regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle misure di congelamento dei beni per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di soccorso svolte dai programmi dell’ONU, dalle organizzazioni internazionali e non governative che partecipano ai piani di risposta umanitaria dell’ONU e da altri organismi appropriati.

I fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria devono compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo la maturazione di eventuali benefici vietati dalle sanzioni nei confronti di individui o entità compresi negli elenchi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione (PESC) 2017/1775 e il regolamento (UE) 2017/1770 sono in vigore dal 30 settembre 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1770 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 24.04.2024

Góra