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Decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
Regolamento (UE) 2017/1770 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
La decisione e il regolamento, che sono stati modificati più volte:
Gli Allegati I e II del regolamento:
Eccezioni
La decisione e il regolamento consentono lo svincolo dei fondi congelati a determinate condizioni. Esse comprendono:
Le misure restrittive si applicano:
Deroghe umanitarie
Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), il regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle misure di congelamento dei beni per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di soccorso svolte dai programmi dell’ONU, dalle organizzazioni internazionali e non governative che partecipano ai piani di risposta umanitaria dell’ONU e da altri organismi appropriati.
I fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria devono compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo la maturazione di eventuali benefici vietati dalle sanzioni nei confronti di individui o entità compresi negli elenchi.
La decisione (PESC) 2017/1775 e il regolamento (UE) 2017/1770 sono in vigore dal 30 settembre 2017.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1770 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Ultimo aggiornamento: 24.04.2024