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Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

  • La decisione (PESC) 2020/1999 e il regolamento (UE) 2020/1998 istituiscono un regime globale di sanzioni dell’Unione europea (UE) per gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
  • Il regolamento (UE) 2020/1998 è stato applicato in modo automatico e uniforme a tutti gli Stati membri dell’UE alla sua entrata in vigore, senza richiedere il recepimento nel diritto nazionale. È stato più volte modificato, da ultimo nel giugno 2025, dal regolamento (UE) 2025/1256.
  • Al fine di garantire la coerenza del sistema di sanzioni dell’UE, insieme alle misure adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), le decisioni del Consiglio (PESC) 2025/1110 e 2025/1255 modificano la decisione (PESC) 2020/1999.

PUNTI CHIAVE

Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani (EUGHRSR) fornisce una base giuridica all’UE per colpire individui, società e organismi, compresi quelli associati ai governi nazionali e quelli che non lo sono - responsabili di, coinvolti in o associati a gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, indipendentemente dal luogo in cui si verificano.

Ambito di applicazione

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani riguarda una serie di abusi dei diritti umani, quali:

  • genocidio;
  • crimini contro l’umanità;
  • tortura e pene e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
  • schiavitù;
  • esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
  • la sparizione coatta di persone e arresti o detenzioni di natura arbitraria.

Il regime di sanzioni contempla altresì atti che sono diffusi, sistematici o che destano grave preoccupazione in relazione agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), stabiliti nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, tra cui:

  • la tratta di esseri umani;
  • gli abusi dei diritti umani da parte dei trafficanti di migranti;
  • la violenza sessuale e la violenza di genere;
  • violazioni e abusi delle libertà:
    • di riunione pacifica e di associazione;
    • di opinione e di espressione;
    • di culto e di credo.

Sanzioni e deroghe

Le misure restrittive comprenderanno un divieto di viaggio per le persone e il congelamento dei fondi per persone ed entità. Inoltre, alle persone e alle entità nell’Unione sarà vietato rendere disponibili fondi a coloro presenti sull’elenco, sia direttamente che indirettamente.

Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure quando il viaggio è giustificato per:

  • esigenze umanitarie urgenti;
  • partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione;
  • partecipare a un processo giudiziario.

Rispecchiando lo spirito della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e volta a garantire la tempestiva fornitura di assistenza umanitaria o altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, la decisione che modifica la decisione (PESC) 2024/1025 del Consiglio introduce un’esenzione dalle misure di congelamento dei beni applicabili alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati dalla decisione (PESC) 2020/1999 e dalle restrizioni relative alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche a loro favore. Tale esenzione riguarda le attività svolte da organizzazioni quali:

  • l’ONU, le sue agenzie e i suoi programmi;
  • organizzazioni internazionali;
  • organizzazioni umanitarie che hanno lo status di osservatore dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
  • organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha concesso il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro in conformità con le procedure nazionali;
  • agenzie specializzate degli Stati membri.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’erogazione tempestiva di assistenza umanitaria o per sostenere altre attività a sostegno dei bisogni fondamentali dell’uomo.

Modifica dell’elenco

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri possono proporre modifiche all’elenco.

Le modifiche sono decise dal Consiglio dell’Unione europea e annunciate pubblicamente.

Allineamento di determinati paesi terzi con le misure restrittive dell’Unione

I Paesi candidati, Albania, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord e Ucraina, e i Paesi dell’Associazione europea di libero scambio, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia (che sono anche membri dello Spazio economico europeo), si sono allineati a questa decisione. Essi garantiranno che le loro politiche nazionali rispettino la presente decisione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

Essi si applicano .

La decisione di modifica (PESC) 2023/2721 ha prorogato le misure di cui alla decisione (PESC) 2020/1999 fino .

CONTESTO

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani faceva parte degli impegni per far fronte a gravi violazioni e abusi dei diritti umani esposti nel piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020–2024.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio del relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410 I del , pagg. 13-19).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2020/1999 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio del relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del , pagg. 1-12).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento:

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