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Riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV)
La direttiva 1999/13/CE mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente e sull'uomo, fissando limiti di emissione per tali composti e creando opportune condizioni operative per gli impianti che usano solventi organici.
ATTO
Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Le emissioni di composti organici volatili * (COV) nell'atmosfera contribuiscono alla formazione di ozono troposferico (ozono nella bassa atmosfera). Questo ozono in grandi quantità può essere molto dannoso per gli esseri umani, per la vegetazione, per le foreste e per le coltivazioni. Sui soggetti più sensibili, può causare irritazione alla gola e agli occhi e difficoltà respiratorie. L'ozono troposferico è anche un gas a effetto serra.
Ambito di applicazione
La presente direttiva riguarda le emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti da talune attività e impianti di cui all'allegato I.
Obblighi che si applicano agli impianti
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i nuovi impianti siano conformi alle disposizioni della direttiva. Parimenti, tutti i nuovi impianti non contemplati dalla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) sono soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.
Gli impianti esistenti devono essere registrati o autorizzati, se non sono già stati autorizzati ai sensi della direttiva IPPC. Entro il 30 ottobre 2007, essi devono soddisfare gli stessi requisiti dei nuovi impianti. Quando parte di un impianto esistente subisce modifiche sostanziali, deve rispettare i requisiti applicabili ai nuovi impianti.
Requisiti
Gli operatori industriali interessati hanno le seguenti alternative per conformarsi alle limitazioni di emissioni prescritte:
Le sostanze o miscele che possono avere effetti gravi per la salute a causa del loro tenore di COV (classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) devono essere sostituite da sostanze o miscele meno nocive.
Piani nazionali
Gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1 (escluse le attività di pulizia di superficie o di lavaggio a secco). Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i valori limite di emissione fissati dalla direttiva.
Tali piani devono comprendere in particolare:
Sostituzione
La Commissione assicura lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le attività interessate sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina i possibili effetti delle sostanze organiche sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali, i loro effetti potenziali sull'ambiente e le loro conseguenze economiche, allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. In seguito a tale scambio di informazioni la Commissione pubblica le linee guida per ciascuna attività.
Controlli
Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che il pubblico abbia accesso a informazioni relative a:
Relazioni
Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva.
Contesto
La presente direttiva integra le disposizioni adottate nel quadro del programma Auto Oil (direttive relative alle emissioni nell'atmosfera provenienti da vetture e da camion con motori a combustione interna) e della direttiva 94/63/CE in materia di emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito della benzina.
Termini chiave dell’atto
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 1999/13/CE |
29.3.1999 |
30.3.2001 |
GU L 85 del 29.3.1999 |
Atto/i modificatore/i |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1882/2003 |
20.11.2003 |
- |
GU L 284 del 31.10.2003 |
Direttiva 2004/42/CE |
30.4.2004 |
30.10.2005 |
GU L 143 del 30.4.2003 |
Direttiva 2008/112/CE |
12.1.2009 |
- |
GU L 345 del 23.12.2008 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 1999/13/CE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2007, sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [COM(2007) 844 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La nuova direttiva colmerà le lacune nella legislazione esistente sulle emissioni industriali. La riduzione di tali emissioni porterà notevoli miglioramenti per la salute e l'ambiente. La nuova direttiva:
Procedura di codecisione (COD/2007/286)
Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
Questa direttiva mira a prevenire gli effetti nocivi sull'ambiente delle emissioni di composti organici volatili (COV) prodotte da solventi utilizzati nelle pitture e nelle vernici e nei prodotti per carrozzeria. Essa stabilisce limiti di contenuto di COV per questi prodotti. Nell'allegato I della direttiva sono indicate le sottocategorie di prodotti.
Solo i prodotti non superiori ai limiti di COV di cui all'allegato II della direttiva possono essere commercializzati sul territorio dai paesi membri dell'Unione. Quando sono immessi sul mercato, questi prodotti devono recare un'etichetta. Gli Stati istituiscono un sistema di monitoraggio per verificare il contenuto di COV dei prodotti contemplati dalla presente direttiva.
Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile del rispetto delle disposizioni della proposta. Un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive deve essere previsto per i casi di violazione.
La tabella 1 riportata nella direttiva fornisce una stima delle emissioni di COV da parte dell'UE per il 2010 in base alla categoria di origine. Questa direttiva potrebbe contribuire, secondo gli studi della Commissione, a ridurre le emissioni di COV a 280 kt/anno fino al 2010.
Ultima modifica: 02.09.2010