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Riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV)

La direttiva 1999/13/CE mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente e sull'uomo, fissando limiti di emissione per tali composti e creando opportune condizioni operative per gli impianti che usano solventi organici.

ATTO

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Le emissioni di composti organici volatili * (COV) nell'atmosfera contribuiscono alla formazione di ozono troposferico (ozono nella bassa atmosfera). Questo ozono in grandi quantità può essere molto dannoso per gli esseri umani, per la vegetazione, per le foreste e per le coltivazioni. Sui soggetti più sensibili, può causare irritazione alla gola e agli occhi e difficoltà respiratorie. L'ozono troposferico è anche un gas a effetto serra.

Ambito di applicazione

La presente direttiva riguarda le emissioni di composti organici volatili (COV) provenienti da talune attività e impianti di cui all'allegato I.

Obblighi che si applicano agli impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti i nuovi impianti siano conformi alle disposizioni della direttiva. Parimenti, tutti i nuovi impianti non contemplati dalla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) sono soggetti a registrazione o ad autorizzazione prima di entrare in funzione.

Gli impianti esistenti devono essere registrati o autorizzati, se non sono già stati autorizzati ai sensi della direttiva IPPC. Entro il 30 ottobre 2007, essi devono soddisfare gli stessi requisiti dei nuovi impianti. Quando parte di un impianto esistente subisce modifiche sostanziali, deve rispettare i requisiti applicabili ai nuovi impianti.

Requisiti

Gli operatori industriali interessati hanno le seguenti alternative per conformarsi alle limitazioni di emissioni prescritte:

  • o sono conformi ai valori limite di emissione e ai valori di emissione diffusa, o ai valori limite di emissione totale, installando attrezzature adeguate per ridurre le emissioni;
  • o attuano un piano di riduzione che porti ad un equivalente livello di emissioni, come ad esempio sostituendo i prodotti convenzionali ad alto tenore di solvente con prodotti a basso tenore di solvente, o addirittura prodotti senza solvente.

Le sostanze o miscele che possono avere effetti gravi per la salute a causa del loro tenore di COV (classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) devono essere sostituite da sostanze o miscele meno nocive.

Piani nazionali

Gli Stati membri possono definire e attuare piani nazionali per ridurre le emissioni delle attività e degli impianti industriali di cui all'articolo 1 (escluse le attività di pulizia di superficie o di lavaggio a secco). Questi piani devono portare ad una riduzione delle emissioni annue di COV come minimo di entità pari a quella che si sarebbe ottenuta applicando i valori limite di emissione fissati dalla direttiva.

Tali piani devono comprendere in particolare:

  • un elenco di misure adottate o da adottare;
  • gli obiettivi di riduzione intermedia vincolanti, con riferimento ai quali sia possibile misurare i progressi realizzati in vista degli obiettivi finali;
  • una descrizione dettagliata degli strumenti tramite i quali verranno applicati i suoi requisiti, la prova dell'applicabilità di tali strumenti e una descrizione dettagliata dei metodi attraverso i quali verrà comprovata la conformità al piano.

Sostituzione

La Commissione assicura lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le attività interessate sull'uso di sostanze organiche e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina i possibili effetti delle sostanze organiche sulla salute umana in generale e in particolare quelli derivanti dall'esposizione per motivi professionali, i loro effetti potenziali sull'ambiente e le loro conseguenze economiche, allo scopo di fornire linee guida sull'uso di sostanze e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull'aria, sull'acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute umana. In seguito a tale scambio di informazioni la Commissione pubblica le linee guida per ciascuna attività.

Controlli

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che il pubblico abbia accesso a informazioni relative a:

  • le domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali degli impianti;
  • la decisione dell'autorità competente, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento;
  • le regole generali vincolanti applicabili agli impianti e l'elenco delle attività registrate e autorizzate;
  • i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione o registrazione.

Relazioni

Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva.

Contesto

La presente direttiva integra le disposizioni adottate nel quadro del programma Auto Oil (direttive relative alle emissioni nell'atmosfera provenienti da vetture e da camion con motori a combustione interna) e della direttiva 94/63/CE in materia di emissioni di composti organici volatili derivanti dal deposito della benzina.

Termini chiave dell’atto

  • Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici.
  • Composti organici volatili: qualsiasi composto organico derivante da attività umane, escluso il metano, che può produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.
  • Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica, per dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 1999/13/CE

29.3.1999

30.3.2001

GU L 85 del 29.3.1999

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1882/2003

20.11.2003

-

GU L 284 del 31.10.2003

Direttiva 2004/42/CE

30.4.2004

30.10.2005

GU L 143 del 30.4.2003

Direttiva 2008/112/CE

12.1.2009

-

GU L 345 del 23.12.2008

Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 1999/13/CE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2007, sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [COM(2007) 844 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La nuova direttiva colmerà le lacune nella legislazione esistente sulle emissioni industriali. La riduzione di tali emissioni porterà notevoli miglioramenti per la salute e l'ambiente. La nuova direttiva:

  • promuoverà l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
  • stabilirà valori limite di emissione più severi a livello comunitario per talune categorie;
  • introdurrà requisiti minimi per le ispezioni ambientali degli impianti industriali;
  • estenderà il campo di applicazione della legislazione ad altre attività inquinanti non contemplate dalla normativa vigente;
  • consentirà un riesame più efficiente delle autorizzazioni;
  • riunirà l'attuale direttiva IPPC e le sei direttive settoriali, compresa la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti, in un'unica direttiva sulle emissioni industriali.

Procedura di codecisione (COD/2007/286)

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

Questa direttiva mira a prevenire gli effetti nocivi sull'ambiente delle emissioni di composti organici volatili (COV) prodotte da solventi utilizzati nelle pitture e nelle vernici e nei prodotti per carrozzeria. Essa stabilisce limiti di contenuto di COV per questi prodotti. Nell'allegato I della direttiva sono indicate le sottocategorie di prodotti.

Solo i prodotti non superiori ai limiti di COV di cui all'allegato II della direttiva possono essere commercializzati sul territorio dai paesi membri dell'Unione. Quando sono immessi sul mercato, questi prodotti devono recare un'etichetta. Gli Stati istituiscono un sistema di monitoraggio per verificare il contenuto di COV dei prodotti contemplati dalla presente direttiva.

Gli Stati membri designano l'autorità competente responsabile del rispetto delle disposizioni della proposta. Un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive deve essere previsto per i casi di violazione.

La tabella 1 riportata nella direttiva fornisce una stima delle emissioni di COV da parte dell'UE per il 2010 in base alla categoria di origine. Questa direttiva potrebbe contribuire, secondo gli studi della Commissione, a ridurre le emissioni di COV a 280 kt/anno fino al 2010.

Ultima modifica: 02.09.2010

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