Vælg de eksperimentelle funktioner, som du ønsker at prøve

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Ridurre le interferenze tra i dispositivi elettrici ed elettronici

SINTESI DI:

Direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2014/30/UE mira a garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche si conformino a un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica nell’Unione europea (Unione);
  • la direttiva stabilisce norme uniformi per garantire che le apparecchiature non producano perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili e che le stesse siano in grado di funzionare normalmente senza deterioramento in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
  • garantisce altresì, in relazione alla compatibilità elettromagnetica, la libera circolazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nel mercato interno dell’Unione.
  • La direttiva 2014/30/UE ha rifuso e abrogato la direttiva 2004/108/CE.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Le apparecchiature contemplate da questa direttiva comprendono sia impianti fissi che altri apparecchi.
  • Non si applica a:
    • apparecchiature radio, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE (si veda la sintesi);
    • kit di valutazione realizzati su misura per l’uso professionale nei laboratori di ricerca e sviluppo;
    • apparecchiature radio utilizzate da radioamatori a meno che le stesse non siano disponibili sul mercato;
    • apparecchiature che, per loro natura, non presentano rischi;
    • determinati tipi di apparecchiature di bordo, per via delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 (si veda l’articolo 137 del regolamento).
  • La direttiva non si applica o smette di applicarsi, per quanto concerne i requisiti essenziali sulla compatibilità elettromagnetica, alle apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, laddove tali requisiti siano interamente o parzialmente definiti in maniera più approfondita da un’altra legislazione dell’Unione.

Apparecchi

La direttiva definisce le responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori per quanto riguarda la vendita degli apparecchi elettromagnetici:

  • tutti gli apparecchi in vendita nell’Unione, che rientrano nell’ambito della direttiva, devono recare la marcatura di conformità CE per dimostrarne il rispetto di tutti i requisiti essenziali della legislazione dell’Unione;
  • il fabbricante deve prima effettuare una valutazione della conformità1 e redigere la documentazione tecnica per l’apparecchio. Entrambe sono obbligatorie nel caso di apparecchi immessi sul mercato, mentre non lo sono per gli apparecchi destinati a essere integrati in un particolare impianto fisso.
  • Una volta dimostrata la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili, i fabbricanti sono tenuti a redigere una dichiarazione di conformità UE e ad apporre la marcatura CE;
  • gli importatori devono assicurarsi che i fabbricanti abbiano svolto correttamente la valutazione della conformità e informare l’organismo nazionale responsabile per la vigilanza del mercato nel caso in cui ritengano che l’apparecchio non sia conforme ai requisiti essenziali. Essi devono inoltre assicurare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’apparecchio e che quest’ultimo sia accompagnato dalle informazioni e dai documenti richiesti;
  • i distributori devono verificare che l’apparecchio rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonché dalle informazioni richieste;
  • tutta la documentazione necessaria deve essere conservata per dieci anni;
  • i fabbricanti, gli importatori e i distributori devono fornire informazioni e documenti per dimostrare la conformità in una lingua di facile comprensione per l’autorità nazionale competente;
  • i fabbricanti e gli importatori devono indicare il proprio indirizzo postale sull’apparecchio oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio.

La direttiva specifica inoltre il modo in cui le autorità nazionali devono individuare gli apparecchi non conformi ai requisiti, evitando così di renderli disponibili sul mercato,

Impianti fissi

Gli Stati membri dell’Unione devono stabilire le norme necessarie all’individuazione della persona o delle persone responsabili di stabilire la conformità dell’impianto fisso.

Guida per la direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica

L’obiettivo della guida per la direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica è fornire assistenza per l’applicazione comune della direttiva 2014/30/UE. La guida non detiene alcun valore giuridico; tuttavia, contempla una serie di questioni pratiche di interesse per i fabbricanti e altre parti interessate.

Modalità di emergenza del mercato interno

La direttiva di modifica (UE) 2024/2749 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi2.

La direttiva (UE) 2024/2749 modifica la direttiva 2014/30/UE che stabilisce le modalità di applicazione di tali procedure di emergenza. Tra le altre cose, le nuove norme:

  • richiedono agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
  • consentono agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di apparecchiature senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consentono alle autorità nazionali competenti di presumere che le apparecchiature prodotte in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto, identificate dalla Commissione europea come idonee a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • dare alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2014/30/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .

Le norme adottate ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/2749 devono essere recepite nel diritto nazionale entro il e si applicheranno a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
  2. Beni e servizi rilevanti per la crisi: prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (GU L 96 del , pag. 79).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/30/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

Op