Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
La direttiva (UE) 2024/1260 stabilisce le norme minime in materia di rintracciamento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni nei procedimenti penali.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica a una serie di reati penali contenuti nella legislazione dell’Unione europea (Unione), dal terrorismo al traffico di droga e di esseri umani, al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata.
avviare sistematicamente indagini sul tracciamento dei beni parallelamente alle indagini penali sui reati di grande portata commessi dalla criminalità organizzata;
garantire il rapido rintracciamento e l’identificazione dei beni strumentali1, dei proventi2 o dei beni3, che sono o potrebbero diventare soggetti a un provvedimento di congelamento4 o confisca5, anche dopo una condanna penale definitiva;
istituire uffici per il recupero delle attività con il potere di:
sostenere e cooperare con altre autorità nazionali, la Procura europea (EPPO) e le controparti nei paesi terzi;
agire in merito a un ordine di congelamento o confisca emesso in un altro Stato membro;
richiedere la cooperazione delle autorità competenti, se necessario;
rintracciare e identificare i beni appartenenti a persone o organismi soggetti a misure restrittive dell’Unione;
rispondere alle richieste di informazioni di un altro Stato membro entro termini specifici.
Congelamento e confisca
Gli Stati membri devono adottare misure per consentire:
il congelamento dei beni;
agli uffici per il recupero dei beni di congelare urgentemente i beni nei casi transfrontalieri, quando nessun’altra autorità competente può agire e quando c’è un rischio imminente che i beni possano scomparire;
la confisca, totale o parziale, di beni strumentali, proventi o beni:
derivanti da un reato penale oggetto di una condanna definitiva;
dello stesso valore di un trasferimento che l’indagato o l’imputato ha effettuato a terzi;
provenienti da un terzo che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il trasferimento era stato fatto per evitare la confisca;
quando il reato potrebbe comportare un vantaggio economico diretto o indiretto e il bene deriva da una condotta criminale («confisca estesa»);
qualora non sia stato possibile portare a termine il procedimento penale per motivi quali la malattia, la scomparsa o la morte dell’imputato («confisca non basata sulla condanna»), ma si sarebbe potuto arrivare a una condanna se non fosse stato per una delle circostanze elencate;
qualora un tribunale nazionale sia convinto che la ricchezza inspiegabile derivi da una condotta criminale.
Gli Stati membri devono garantire che le richieste delle vittime di un reato siano prese in considerazione nei procedimenti di rintracciamento, congelamento e confisca dei beni. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare, se del caso, beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.
Gestione
Gli Stati membri devono assicurare:
l’istituzione di uffici di gestione dei beni che gestiscano i beni congelati e confiscati o supportino altre autorità competenti nella gestione dei beni;
una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino al loro smaltimento;
la pianificazione della gestione dei beni prima o poco dopo il congelamento dei beni.
I beni congelati possono essere trasferiti o venduti prima dell'effettiva confisca (vendite interlocutorie) quando il bene è deperibile, si deprezza rapidamente, comporta costi sproporzionati o richiede competenze specifiche.
Misure di salvaguardia
Gli Stati membri devono garantire che le persone interessate dal congelamento e dalla confisca e dagli ordini di vendita pre-confisca abbiano le necessarie garanzie, compreso il diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo.
Ulteriori norme
Gli Stati membri devono:
adottare una strategia nazionale in materia di recupero dei beni entro il e aggiornarla almeno ogni cinque anni;
garantire che gli uffici per il recupero e la gestione dei beni dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle necessarie risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche;
raccogliere e mantenere statistiche complete sui loro sistemi di confisca, inviandole alla Commissione europea entro la fine dell’anno successivo;
notificare alla Commissione, che registra i dati in un registro online, le autorità competenti e i punti di contatto entro il ;
adeguare le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative alla direttiva entro il .
La direttiva non si applica alla Danimarca o all’Irlanda.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
CONTESTO
Secondo i dati di Europol, la criminalità organizzata genera ogni anno almeno 139 miliardi di euro di profitti illeciti. È anche una delle maggiori minacce alla sicurezza dell’Unione, con il 70 % dei gruppi criminali che operano in più di tre Stati membri.
Beni strumentali. Qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, in un reato.
Proventi. Qualsiasi guadagno economico derivante da un reato — tutte le forme di proprietà, compreso il successivo reinvestimento o la trasformazione dei guadagni e dei benefici di valore.
Beni. Qualsiasi bene, tangibile o meno, mobile o immobile, cripto-attività, documenti legali e titoli di proprietà.
Congelamento. Divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, alienare o spostare un bene o di prenderne temporaneamente la custodia o il controllo.
Confisca. Privazione definitiva di un bene ordinata da un tribunale in relazione a un reato.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, ).
Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del , pag. 18).
Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2019/1153 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del , pag. 22).
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del , pag. 6).
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del , pag. 29).
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del , pag. 179).
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del , pag. 1).
Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del , pag. 8).
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del , pag. 1)
Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del , pag. 1).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del , pag. 28).
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’, pag. 42).
Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per violazioni (GU L 255 del , pag. 11).
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del , riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’, pag. 8).
Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del , relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del , pag. 54).
Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del , relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del , pag. 1).
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del , volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del , pag. 17).
Convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del , pag. 2).