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Procedimenti in materia penale: recupero e confisca dei beni

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei beni

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2024/1260 stabilisce le norme minime in materia di rintracciamento, identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni nei procedimenti penali.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a una serie di reati penali contenuti nella legislazione dell’Unione europea (Unione), dal terrorismo al traffico di droga e di esseri umani, al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata.

Rintracciamento e identificazione

Gli Stati membri dell’Unione devono:

  • avviare sistematicamente indagini sul tracciamento dei beni parallelamente alle indagini penali sui reati di grande portata commessi dalla criminalità organizzata;
  • garantire il rapido rintracciamento e l’identificazione dei beni strumentali1, dei proventi2 o dei beni3, che sono o potrebbero diventare soggetti a un provvedimento di congelamento4 o confisca5, anche dopo una condanna penale definitiva;
  • istituire uffici per il recupero delle attività con il potere di:
    • sostenere e cooperare con altre autorità nazionali, la Procura europea (EPPO) e le controparti nei paesi terzi;
    • agire in merito a un ordine di congelamento o confisca emesso in un altro Stato membro;
    • richiedere la cooperazione delle autorità competenti, se necessario;
    • rintracciare e identificare i beni appartenenti a persone o organismi soggetti a misure restrittive dell’Unione;
    • accedere alle informazioni contenute in varie banche dati e registri nazionali e nell’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni;
    • rispondere alle richieste di informazioni di un altro Stato membro entro termini specifici.

Congelamento e confisca

Gli Stati membri devono adottare misure per consentire:

  • il congelamento dei beni;
  • agli uffici per il recupero dei beni di congelare urgentemente i beni nei casi transfrontalieri, quando nessun’altra autorità competente può agire e quando c’è un rischio imminente che i beni possano scomparire;
  • la confisca, totale o parziale, di beni strumentali, proventi o beni:
    • derivanti da un reato penale oggetto di una condanna definitiva;
    • dello stesso valore di un trasferimento che l’indagato o l’imputato ha effettuato a terzi;
    • provenienti da un terzo che sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il trasferimento era stato fatto per evitare la confisca;
    • quando il reato potrebbe comportare un vantaggio economico diretto o indiretto e il bene deriva da una condotta criminale («confisca estesa»);
    • qualora non sia stato possibile portare a termine il procedimento penale per motivi quali la malattia, la scomparsa o la morte dell’imputato («confisca non basata sulla condanna»), ma si sarebbe potuto arrivare a una condanna se non fosse stato per una delle circostanze elencate;
    • qualora un tribunale nazionale sia convinto che la ricchezza inspiegabile derivi da una condotta criminale.

Gli Stati membri devono garantire che le richieste delle vittime di un reato siano prese in considerazione nei procedimenti di rintracciamento, congelamento e confisca dei beni. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare, se del caso, beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.

Gestione

Gli Stati membri devono assicurare:

  • l’istituzione di uffici di gestione dei beni che gestiscano i beni congelati e confiscati o supportino altre autorità competenti nella gestione dei beni;
  • una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino al loro smaltimento;
  • la pianificazione della gestione dei beni prima o poco dopo il congelamento dei beni.

I beni congelati possono essere trasferiti o venduti prima dell'effettiva confisca (vendite interlocutorie) quando il bene è deperibile, si deprezza rapidamente, comporta costi sproporzionati o richiede competenze specifiche.

Misure di salvaguardia

Gli Stati membri devono garantire che le persone interessate dal congelamento e dalla confisca e dagli ordini di vendita pre-confisca abbiano le necessarie garanzie, compreso il diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo.

Ulteriori norme

Gli Stati membri devono:

  • adottare una strategia nazionale in materia di recupero dei beni entro il e aggiornarla almeno ogni cinque anni;
  • garantire che gli uffici per il recupero e la gestione dei beni dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle necessarie risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche;
  • raccogliere e mantenere statistiche complete sui loro sistemi di confisca, inviandole alla Commissione europea entro la fine dell’anno successivo;
  • notificare alla Commissione, che registra i dati in un registro online, le autorità competenti e i punti di contatto entro il ;
  • adeguare le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative alla direttiva entro il .

La Commissione:

La direttiva sostituisce la decisione quadro 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE.

La direttiva non si applica alla Danimarca o all’Irlanda.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

CONTESTO

Secondo i dati di Europol, la criminalità organizzata genera ogni anno almeno 139 miliardi di euro di profitti illeciti. È anche una delle maggiori minacce alla sicurezza dell’Unione, con il 70 % dei gruppi criminali che operano in più di tre Stati membri.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Beni strumentali. Qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, in un reato.
  2. Proventi. Qualsiasi guadagno economico derivante da un reato — tutte le forme di proprietà, compreso il successivo reinvestimento o la trasformazione dei guadagni e dei benefici di valore.
  3. Beni. Qualsiasi bene, tangibile o meno, mobile o immobile, cripto-attività, documenti legali e titoli di proprietà.
  4. Congelamento. Divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, alienare o spostare un bene o di prenderne temporaneamente la custodia o il controllo.
  5. Confisca. Privazione definitiva di un bene ordinata da un tribunale in relazione a un reato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, ).

ultimo aggiornamento:

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