Valitse kokeelliset ominaisuudet, joita haluat kokeilla

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Statistiche sui pesticidi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme e procedure per la raccolta e la divulgazione di statistiche sulla vendita e sull’impiego di pesticidi.
  • Tali statistiche, insieme ad altri dati pertinenti, consentiranno agli Stati membri dell’Unione europea (Unione), di produrre statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulla vendita e sull’impiego dei pesticidi, elementi essenziali per lo sviluppo e il monitoraggio della legislazione e delle politiche dell’Unione nell’ambito della strategia per l’uso sostenibile dei pesticidi.
  • Sono inoltre necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell’Unione sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l’ambiente correlati all’impiego dei pesticidi.
  • Va notato che il regolamento (CE) n. 1185/2009 sarà abrogato dal regolamento (UE) 2022/2379 a decorrere dal (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Le statistiche si applicano:

  • ai quantitativi annuali di pesticidi immessi in commercio conformemente all’allegato I del regolamento;
  • ai quantitativi di pesticidi utilizzati conformemente all’allegato II.

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

Gli Stati membri devono raccogliere i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato I su base annua e di quelle elencate nell’allegato II con cadenza quinquennale mediante:

  • indagini;
  • informazioni riguardo all’immissione sul mercato e all’utilizzo di pesticidi, con particolare considerazione per gli obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009;
  • fonti amministrative, oppure
  • una combinazione di tali strumenti, incluse stime statistiche basate su modelli o pareri di esperti.

Devono trasmettere i risultati alla Commissione europea, in particolare all’Eurostat secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati del regolamento. Devono presentare i dati secondo la classificazione fornita nell’allegato III e il formato tecnico specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione.

Qualsiasi dato riservato deve essere utilizzato dalle autorità nazionali e dall’Eurostat esclusivamente a fini statistici, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009relativo allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Valutazione della qualità

Gli Stati membri forniscono all’Eurostat relazioni sulla qualità dei dati trasmessi. L’Eurostat valuta a sua volta la qualità dei dati trasmessi.

Misure di esecuzione e comitato

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare ulteriori disposizioni a fini di esecuzione. La Commissione adatta regolarmente l’elenco delle sostanze attive da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche, come specificato nell’allegato III del regolamento. La Commissione si avvale dell’assistenza e della consulenza del comitato del sistema statistico europeo, che comprende esperti nazionali.

Relazione

Ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea in merito all’attuazione del regolamento. Oltre a valutare la qualità dei dati trasmessi, la relazione tratterà i metodi di raccolta dei dati, l’onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l’utilità delle statistiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del regolamento. La Commissione ha pubblicato relazioni nel 2017 e nel 2021.

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1185/2009 sarà abrogato dal regolamento (UE) n. 2022/2379 (si veda la sintesi) a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del , pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1185/2009 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

Alkuun