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Regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi
Le statistiche si applicano:
Gli Stati membri devono raccogliere i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate nell’allegato I su base annua e di quelle elencate nell’allegato II con cadenza quinquennale mediante:
Devono trasmettere i risultati alla Commissione europea, in particolare all’Eurostat secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati del regolamento. Devono presentare i dati secondo la classificazione fornita nell’allegato III e il formato tecnico specificato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2014 della Commissione.
Qualsiasi dato riservato deve essere utilizzato dalle autorità nazionali e dall’Eurostat esclusivamente a fini statistici, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009relativo allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
Gli Stati membri forniscono all’Eurostat relazioni sulla qualità dei dati trasmessi. L’Eurostat valuta a sua volta la qualità dei dati trasmessi.
Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare ulteriori disposizioni a fini di esecuzione. La Commissione adatta regolarmente l’elenco delle sostanze attive da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche, come specificato nell’allegato III del regolamento. La Commissione si avvale dell’assistenza e della consulenza del comitato del sistema statistico europeo, che comprende esperti nazionali.
Ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea in merito all’attuazione del regolamento. Oltre a valutare la qualità dei dati trasmessi, la relazione tratterà i metodi di raccolta dei dati, l’onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l’utilità delle statistiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del regolamento. La Commissione ha pubblicato relazioni nel 2017 e nel 2021.
Il regolamento (CE) n. 1185/2009 sarà abrogato dal regolamento (UE) n. 2022/2379 (si veda la sintesi) a partire dal .
Il regolamento è in vigore dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del , pag. 1).
I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 1185/2009 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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