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Dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a due ruote

La presente direttiva definisce le norme relative al dispositivo di ritenuta per i passeggeri di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote. Essa fa parte delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 2002/24/CE.

ATTO

Direttiva 2009/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva fissa i requisiti relativi al dispositivo di ritenuta per passeggeri di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote di categoria L.

Tipi di veicoli disciplinati dalla direttiva

La presente direttiva si applica ai:

  • ciclomotori: veicoli a due ruote (categoria L1e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
  • motocicli: veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

Prescrizioni generali relative al dispositivo di ritenuta per passeggeri

Il veicolo a due ruote deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero, realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.

La cinghia deve essere montata sulla sella del veicolo e deve poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono sopportare una forza di trazione verticale di 2000 N con una pressione massima di 2 Mpa.

La maniglia deve essere montata in prossimità della sella. Analogamente alla cinghia, la maniglia deve poter sopportare una forza di trazione verticale di 2000 N con una pressione massima di 2 Mpa. Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate in modo simmetrico.

Procedura per la concessione dell’omologazione CE (omologazione) di componenti

Il costruttore del veicolo presenta una domanda di omologazione CE all’autorità di omologazione dello Stato membro, accompagnata da una scheda informativa.

Il certificato di conformità viene rilasciato dall’autorità competente, la quale deve avvertire le autorità competenti degli Stati membri entro il termine di un mese.

In caso di inosservanza dei requisiti della presente direttiva, gli Stati membri hanno la possibilità di rifiutare l’omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri.

Contesto

La presente direttiva abroga la direttiva 93/32/CEE.

Riferimento

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/79/CE

21.8.2009

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GU L 201 dell’1.8.2009

Ultima modifica: 05.08.2010

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