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Imballaggi e rifiuti di imballaggio (dal 2026)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2025/40 stabilisce i requisiti di sostenibilità e di etichettatura per gli imballaggi durante il loro intero ciclo di vita, compresi la produzione, l’uso e la gestione dei rifiuti. Esso si prefigge di:

  • evitare imballaggi non necessari e promuovere il riutilizzo, la ricarica e il riciclaggio;
  • armonizzare le misure nazionali per evitare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza;
  • contribuire all’economia circolare e alla neutralità climatica entro il 2050.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento copre tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine (industriale, al dettaglio, domestico, ecc.), integrando la legislazione esistente dell’Unione europea (UE) in materia di gestione dei rifiuti.
  • Gli imballaggi conformi al regolamento possono essere liberamente commercializzati in tutta l’UE. Gli Stati membri dell’UE non possono imporre requisiti nazionali supplementari in contrasto con il regolamento, salvo espressa disposizione contraria.
  • Gli imballaggi devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo la presenza di sostanze nocive per proteggere la salute umana e l’ambiente. Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili, il che significa che devono:
    • essere progettati per il riciclaggio dei materiali;
    • poter essere raccolti, selezionati e riciclati su larga scala quando diventano rifiuti: l’obbligo di riciclaggio su larga scala entrerà in vigore nel 2035.
  • Il regolamento istituisce un sistema di classi di prestazione di riciclabilità, applicabile a partire dal 2030, e introduce obblighi più rigorosi in materia di riciclabilità a partire dal 2038.

Sostenibilità

  • Gli imballaggi in plastica devono contenere una percentuale minima di materiale riciclato recuperato dai rifiuti plastici post-consumo, con alcune eccezioni per gli imballaggi farmaceutici, gli imballaggi alimentari per neonati e bambini piccoli, i dispositivi medici, il trasporto di merci pericolose e la plastica compostabile.
  • Gli imballaggi compostabili devono soddisfare gli standard di compostaggio industriale. Gli Stati membri possono richiedere la compostabilità per tipi di imballaggio specifici se esistono infrastrutture adeguate.
  • Gli imballaggi devono essere progettati in modo da ridurre al minimo il peso e il volume pur mantenendo la loro funzionalità. Tuttavia, la commercializzazione o l’accettazione da parte dei consumatori non giustificano un peso o un volume dell’imballaggio aggiuntivo.
  • Gli imballaggi che mirano ad aumentare il volume percepito del prodotto (ad esempio doppie pareti, falsi fondi) sono vietati, a meno che non siano protetti da diritti di design o marchi commerciali.
  • Gli imballaggi riutilizzabili devono:
    • essere progettati per rotazioni multiple in condizioni d’uso normali;
    • soddisfare i requisiti di sicurezza, igiene e riciclabilità;
    • consentire l’etichettatura e la ricarica senza compromettere la qualità del prodotto.

Obblighi

  • I produttori sono responsabili dell’intero ciclo di vita dei loro imballaggi, compresa la gestione dei rifiuti. La responsabilità estesa del produttore deve:
    • coprire i costi necessari per la raccolta, la cernita e il riciclaggio;
    • incentivare la progettazione ecocompatibile e la riciclabilità attraverso tariffe modulate;
    • garantire la trasparenza e la responsabilità finanziarie.
  • Gli Stati membri devono:
    • ridurre progressivamente la quantità di rifiuti di imballaggio generati pro capite, con obiettivi fissati per il 2030, il 2035 e il 2040;
    • garantire infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio;
    • raggiungere un tasso di riciclaggio del 65 % entro il 2025 per tutti i rifiuti di imballaggio, e del 70 % entro il 2030, con obiettivi specifici per i diversi materiali;
    • garantire che entro il 2029 siano istituiti sistemi di restituzione dei depositi per i contenitori monouso in plastica o metallo per bevande, a meno che non raggiungano già un elevato tasso di raccolta differenziata.
  • I produttori e gli importatori devono:
    • condurre le valutazioni della conformità (fabbricanti) o garantire che sia stata effettuata una valutazione della conformità (importatori) e conservare la documentazione tecnica per un periodo di cinque anni o di dieci anni nel caso di imballaggi riutilizzabili;
    • rilasciare una dichiarazione di conformità UE (fabbricante) attestante che il loro imballaggio soddisfa i requisiti del regolamento;
    • garantire un’etichettatura e una documentazione adeguate;
    • adottare misure correttive (ad esempio richiamare o ritirare) in caso di sospetta non conformità e informare le autorità.
  • I fornitori devono fornire ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità.
  • I distributori devono verificare che l’imballaggio sia conforme alle norme dell’UE e che i fabbricanti/importatori abbiano rispettato i loro obblighi, fornendo informazioni pertinenti alle autorità su richiesta.
  • I fornitori di servizi di evasione ordini devono garantire che i processi di movimentazione, stoccaggio e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi.
  • I gestori dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente i dati sui rifiuti di imballaggio alle autorità e ai produttori per sostenere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Lotta contro gli imballaggi eccessivi

  • Entro il 2030, gli operatori economici devono garantire che gli imballaggi raggruppati, di trasporto e di e-commerce da loro riempiti non superino il 50 % di spazio vuoto.
  • Gli imballaggi di vendita devono ridurre al minimo lo spazio vuoto pur mantenendo la funzionalità.
  • A partire dal 2030, alcuni formati di imballaggio elencati nell’allegato V saranno vietati. Gli Stati membri possono mantenere le restrizioni pre-2025 sui materiali non elencati. Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati all’interno dei locali se non sono possibili alternative.
  • Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi di plastica monouso per:
    • pellicole monouso o involucri utilizzati per raggruppare i prodotti nel punto vendita al fine di incoraggiare i consumatori ad acquistare più di un prodotto;
    • prodotti ortofrutticoli preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg;
    • alimenti e bevande riempiti e consumati in alberghi, bar e ristoranti;
    • porzioni individuali di condimenti, salse, crema per caffè e zucchero;
    • prodotti cosmetici e da toeletta di piccole dimensioni monouso utilizzati negli alberghi;
    • la maggior parte dei sacchetti di plastica molto leggeri.
  • Gli operatori che introducono imballaggi riutilizzabili devono garantire l’esistenza di un sistema per la loro raccolta e il loro riutilizzo.
  • Gli operatori che utilizzano imballaggi riutilizzabili devono partecipare ai sistemi di riutilizzo e garantire che gli imballaggi siano ricondizionati prima di un ulteriore riutilizzo.
  • Gli operatori che offrono opzioni di ricarica devono informare i consumatori sui tipi di contenitori che possono utilizzare, sulle norme igieniche e sulle regole di sicurezza. A partire dal 2030, la grande distribuzione dovrà impegnarsi a destinare il 10 % dell’area di vendita alle stazioni di ricarica.
  • Entro il 2030, il 40 % degli imballaggi per il trasporto dovrà essere riutilizzabile, raggiungendo un obiettivo ambizioso del 70 % entro il 2040.
  • Entro il 2030, il 10 % degli imballaggi raggruppati dovrà essere riutilizzabile, raggiungendo un obiettivo ambizioso del 25 % entro il 2040.
  • Entro il 2030, i distributori di bevande devono garantire che il 10 % dei prodotti sia contenuto in imballaggi riutilizzabili, percentuale che dovrà salire al 40 % entro il 2040.
  • Le esenzioni si applicano alle microimprese, ai piccoli distributori di bevande e a settori specifici. A determinate condizioni, gli Stati membri hanno la possibilità di escludere ulteriori settori, consentire ai distributori di costituire consorzi ed esentare coloro che operano su piccole isole o in zone a bassa densità di popolazione.
  • I ristoranti e i bar che forniscono cibo o bevande da asporto devono:
    • consentire ai consumatori di portare i propri contenitori per alimenti e bevande da asporto, senza costi aggiuntivi, entro il 2027;
    • offrire imballaggi riutilizzabili per articoli da asporto, senza costi aggiuntivi, entro il 2028.

Sacchetti di plastica

Gli Stati membri devono garantire che il consumo annuo di borse di plastica in materiale leggero non superi i 40 sacchetti pro capite entro il 2025.

  • Le misure per conseguire tale obiettivo possono comprendere restrizioni alla commercializzazione, incentivi economici e obiettivi di riduzione nazionali.
  • I sacchetti particolarmente leggeri sono vietati, a meno che non siano utilizzati per l’igiene o per prevenire gli sprechi alimentari. Gli Stati membri possono decidere se tali sacchetti molto leggeri debbano essere compostabili nel loro territorio.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore l’ e si applica dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, ).

ultimo aggiornamento:

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