This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati
La direttiva si prefigge di introdurre un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori per quanto riguarda i contratti per pacchetti1 turistici e i servizi turistici collegati2, tenendo conto del crescente utilizzo delle prenotazioni tramite Internet.
Le seguenti informazioni devono essere fornite dall’organizzatore o dal venditore prima della sottoscrizione del contratto, laddove applicabile al pacchetto:
La conferma del contratto comprenderà gli elementi di cui sopra e le seguenti informazioni complementari:
In tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, nonché le informazioni di viaggio necessarie.
Gli aumenti di prezzo (limitati all’8 % nella maggioranza dei casi) sono consentiti solo se il contratto contempla espressamente tale possibilità (nel qual caso sarà possibile effettuare anche riduzioni di prezzo) e se risultano direttamente legati:
Gli eventuali aumenti di prezzo devono essere notificati almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto.
Qualora l’organizzatore apporti modifiche significative al contratto o imponga un aumento di prezzo superiore all’8 %, il viaggiatore ha il diritto, prima dell’inizio del pacchetto, di accettare la modifica, accettare un pacchetto sostitutivo (di valore uguale o superiore) o di risolvere il contratto ottenendo un rimborso completo entro 14 giorni.
Il viaggiatore può risolvere il contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto pagando un’adeguata penale.
Il viaggiatore può inoltre risolvere il contratto (senza pagare alcuna penale) in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Il viaggiatore riceverà un rimborso integrale, ma nessun indennizzo supplementare.
L’organizzatore del pacchetto è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati da altre attività commerciali. Sussistono norme di non conformità, risoluzione e risarcimento:
Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) devono garantire la possibilità di indirizzare messaggi, richieste o reclami direttamente al venditore e che quest’ultimo li inoltri all’organizzatore, il quale è tenuto a prestare adeguata assistenza senza indebito ritardo.
Sono previste tutele aggiuntive per i viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore. È stata istituita una rete di punti di contatto centrali negli Stati membri per migliorare la cooperazione internazionale.
La presente direttiva non si applica ai servizi turistici:
In generale, gli Stati membri non devono introdurre normative che prevedano un livello di protezione del viaggiatore non conforme a questa direttiva.
La direttiva ha abrogato la direttiva 90/314/CEE con effetto dal .
La direttiva doveva diventare legge negli Stati membri entro il . È in vigore dal .
La direttiva è stata incorporata nell’accordo sullo Spazio economico europeo il .
Per ulteriori informazioni, si veda:
In seguito all’epidemia di COVID-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’, pag. 1).
ultimo aggiornamento