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Nozione di aiuto di Stato

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

La nozione di aiuto di Stato è un concetto oggettivo e giuridico definito dall’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La comunicazione fornisce chiarimenti sui concetti chiave relativi alla nozione di aiuto di Stato di cui al citato articolo.

PUNTI CHIAVE

Definizione di aiuto di Stato nell’articolo 107, paragrafo 1 del TFUE

  • Qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno.
  • Vi sono quattro criteri cumulativi per la presenza di aiuti di Stato:
    • il sostegno è concesso dallo Stato o tramite risorse statali;
    • esso favorisce una o più imprese: esiste un vantaggio selettivo;
    • il sostegno distorce o ha il potenziale per falsare la concorrenza; e
    • incide sugli scambi tra Stati membri.

Indicazioni e precisazioni

Riassumendo sistematicamente la giurisprudenza dei tribunali dell’UE e la prassi decisionale della Commissione europea, la comunicazione fornisce una guida generale su tutti gli aspetti della definizione di aiuto di Stato.

  • La nozione di impresa e di attività economica — se l’entità interessata esercita un’attività economica:
    • la Corte di giustizia ha definito le «imprese» come enti che esercitano un’attività economica, a prescindere dal loro stato giuridico e dalle loro modalità di finanziamento. «Attività economica» si riferisce a qualunque attività che consista nell’offrire beni e servizi su un mercato.
  • Origine statale — se l’aiuto di Stato ha origine pubblica:
    • il sostegno concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e attribuibili allo Stato può costituire un aiuto di Stato. Le risorse statali comprendono tutte le risorse che provengono dal settore pubblico, comprese le risorse di enti infrastatali (decentrati, federati, regionali o altri) e, in determinate circostanze, le risorse degli enti privati.
  • Vantaggio — quando si ottiene un beneficio economico:
    • qualora la situazione finanziaria di un’impresa migliori grazie all’intervento dello Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato, è presente un vantaggio.
  • Selettività — se la misura di Stato concede un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici:
    • le misure di portata meramente generale effettivamente accessibili a tutte le imprese che operano in uno Stato membro su base paritaria non sono selettive. Tuttavia, affinché le misure abbiano un carattere veramente generale, esse non devono di fatto vedere ridotto il loro ambito di applicazione da fattori che ne limitano gli effetti concreti.
  • Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza — se l’attività economica falsa o minaccia di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni e solo nella misura in cui essa incide sugli scambi tra Stati membri:
    • una misura concessa dallo Stato che falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti. Non è necessario stabilire che l’aiuto abbia un reale effetto sugli scambi tra gli Stati membri, ma solo se l’aiuto può incidere su tali scambi.

Investimenti pubblici nelle infrastrutture

  • Inoltre, la comunicazione chiarisce alcuni punti relativi agli investimenti pubblici nelle infrastrutture, quando il finanziamento pubblico delle infrastrutture favorisce un’impresa, concede un vantaggio e ha un effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
  • I progetti infrastrutturali spesso coinvolgono diverse categorie di soggetti e qualsiasi tipo di aiuto di Stato interessato può potenzialmente andare a vantaggio della costruzione (compreso l’ampliamento o il miglioramento), della gestione o dell’utilizzo dell’infrastruttura. La comunicazione fornisce pertanto indicazioni specifiche sulla distinzione tra:
    • aiuti al promotore e/o primo proprietario dell’infrastruttura;
    • i gestori dell’infrastruttura (vale a dire le imprese che utilizzano direttamente l’infrastruttura per fornire servizi agli utenti finali, comprese le imprese che acquisiscono l’infrastruttura dal promotore/proprietario per sfruttarla economicamente o che ottengono una concessione o locazione per l’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura); e
    • gli utilizzatori finali dell’infrastruttura.

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 262 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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