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Codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2196 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso istituisce un codice di rete per l’energia elettrica1 con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico e prevenire la propagazione o l’aggravarsi di un incidente.
  • Il regolamento punta a evitare la diffusione del disturbo e dello stato di blackout2, e a consentire il ripristino3 efficace e rapido del sistema elettrico in seguito a un’emergenza4 o a stati di blackout.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce un codice della rete elettrica che definisce i requisiti relativi a:

  • gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO);
  • coordinamento della gestione del sistema in tutta l’Unione negli stati di emergenza, blackout e ripristino;
  • simulazioni e prove per garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido.

Il presente regolamento si applica specificamente a:

  • TSO;
  • coordinatori regionali della sicurezza (RSC);
  • gestori del sistema di distribuzione (DSO);
  • utenti rilevanti della rete (SGU);
  • prestatori di servizi di difesa;
  • prestatori di servizi di ripristino;
  • parti responsabili del bilanciamento;
  • prestatori di servizi di bilanciamento5;
  • gestori del mercato elettrico designati (NEMO); e
  • altre entità cui compete l’esecuzione delle funzioni di mercato.

Il regolamento riguarda le procedure per:

  • consultazione e coordinamento dei TSO con altre parti;
  • coordinamento regionale del piano di difesa del sistema e del piano di ripristino;
  • consultazione pubblica;
  • recupero dei costi;
  • obblighi di riservatezza.

Piano di difesa del sistema e piano di ripristino

Ogni TSO elabora un piano di difesa del sistema e un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti. Il piano contiene, ad esempio:

  • limiti di sicurezza operativa;
  • le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
  • le condizioni di attivazione dei piani;
  • le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO;
  • le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale;
  • l’elenco delle misure che il TSO, i DSO e gli SGU devono attuare;
  • l’elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
  • il numero di fonti di energia nell’area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema;
  • misure tecniche e organizzative quali:
    • schemi di protezione del sistema;
    • gestione della deviazione della frequenza;
    • gestione della deviazione della tensione;
    • gestione dei flussi di potenza;
    • procedura di rimessa in tensione;
    • procedura di risincronizzazione;
    • disconnessione manuale della domanda e rimessa in tensione;
  • le scadenze per l’attuazione di ciascuna delle misure elencate.

Alcune disposizioni specifiche vengono applicate all’attuazione dei piani di difesa del sistema e di ripristino.

Ciascun TSO è tenuto a disporre di strumenti di comunicazione appropriati e a valutare periodicamente il buon funzionamento di tutte le attrezzature e le capacità del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema.

Attività di mercato

In determinate condizioni il TSO può sospendere temporaneamente le attività di mercato se:

  • il sistema è in stato di blackout o se il proseguimento diminuirebbe in modo significativo l’efficacia del processo di ripristino dello stato normale o di allerta; o
  • se non sono disponibili i mezzi per facilitare le attività di mercato.

Monitoraggio

L’ENTSO per l’energia elettrica monitora l’attuazione del presente regolamento.

Legislazione collegata

Il presente regolamento integra ed è parte integrante del regolamento (CE) n. 714/2009 relativo agli scambi transfrontalieri di energia elettrica. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici dovrebbero essere intesi come riferimenti anche al presente regolamento.

Il presente regolamento è collegato anche al regolamento (UE) 2017/1485: Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal .

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Codice di rete per l’energia elettrica: norme e procedure riguardanti, ad esempio:
  2. Stato di blackout: lo stato del sistema elettrico in cui l’operazione di parte o tutto il sistema di trasmissione viene interrotta.
  3. Stato di ripristino: lo stato del sistema in cui l’obiettivo di tutte le attività nel sistema di trasmissione è quello di ristabilire il funzionamento del sistema e mantenere la sicurezza operativa dopo lo stato di blackout o di emergenza.
  4. Stato di emergenza: lo stato del sistema elettrico in cui vengono violati uno o più limiti di sicurezza
  5. Prestatore di servizi di bilanciamento: partecipante al mercato dell’energia elettrica in grado di fornire riserve di bilanciamento dell’elettricità ai gestori dei servizi di trasmissione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del , che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (GU L 312 del , pag. 54).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2196 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha solo valore documentale.

ultimo aggiornamento

Góra