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Codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2196 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso istituisce un codice di rete per l’energia elettrica* con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico e prevenire la propagazione o l’aggravarsi di un incidente.
  • Il regolamento punta a evitare la diffusione del disturbo e dello stato di blackout*, e a consentire il ripristino* efficace e rapido del sistema elettrico in seguito a un’emergenza* o a stati di blackout.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce un codice della rete elettrica che definisce i requisiti relativi a:

  • gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO);
  • coordinamento della gestione del sistema in tutta l’Unione negli stati di emergenza, blackout e ripristino;
  • simulazioni e prove per garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido.

Il presente regolamento si applica specificamente a:

  • TSO;
  • coordinatori regionali della sicurezza (RSC);
  • gestori del sistema di distribuzione (DSO);
  • utenti rilevanti della rete (SGU);
  • prestatori di servizi di difesa;
  • prestatori di servizi di ripristino;
  • parti responsabili del bilanciamento;
  • prestatori di servizi di bilanciamento*;
  • gestori del mercato elettrico designati (NEMO); e
  • altre entità cui compete l’esecuzione delle funzioni di mercato.

Il regolamento riguarda le procedure per:

  • consultazione e coordinamento dei TSO con altre parti;
  • coordinamento regionale del piano di difesa del sistema e del piano di ripristino;
  • consultazione pubblica;
  • recupero dei costi;
  • obblighi di riservatezza.

Piano di difesa del sistema e piano di ripristino

Ogni TSO elabora un piano di difesa del sistema e un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti. Il piano contiene, ad esempio:

  • limiti di sicurezza operativa;
  • le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
  • le condizioni di attivazione dei piani;
  • le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO;
  • le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale;
  • l’elenco delle misure che il TSO, i DSO e gli SGU devono attuare;
  • l’elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
  • il numero di fonti di energia nell’area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema;
  • misure tecniche e organizzative quali:
    • schemi di protezione del sistema;
    • gestione della deviazione della frequenza;
    • gestione della deviazione della tensione;
    • gestione dei flussi di potenza;
    • procedura di rimessa in tensione;
    • procedura di risincronizzazione;
    • disconnessione manuale della domanda e rimessa in tensione;
  • le scadenze per l’attuazione di ciascuna delle misure elencate.

Alcune disposizioni specifiche vengono applicate all’attuazione dei piani di difesa del sistema e di ripristino.

Ciascun TSO è tenuto a disporre di strumenti di comunicazione appropriati e a valutare periodicamente il buon funzionamento di tutte le attrezzature e le capacità del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema.

Attività di mercato

In determinate condizioni il TSO può sospendere temporaneamente le attività di mercato se:

  • il sistema è in stato di blackout o se il proseguimento diminuirebbe in modo significativo l’efficacia del processo di ripristino dello stato normale o di allerta; o
  • se non sono disponibili i mezzi per facilitare le attività di mercato.

Monitoraggio

L’ENTSO per l’energia elettrica monitora l’attuazione del presente regolamento.

Legislazione collegata

Il presente regolamento integra ed è parte integrante del regolamento (CE) n. 714/2009 relativo agli scambi transfrontalieri di energia elettrica. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici dovrebbero essere intesi come riferimenti anche al presente regolamento.

Il presente regolamento è collegato anche al regolamento (UE) 2017/1485: Orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È applicato dal 18 dicembre 2017.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Codice di rete per l’energia elettrica: norme e procedure riguardanti, ad esempio:
  • la sicurezza e l’affidabilità della rete;
  • gli scambi dei dati,
  • l’assegnazione delle capacità e gestione della congestione;
  • gli scambi connessi ai servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;
  • la trasparenza
  • le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate;
  • l’efficienza energetica delle reti di energia elettrica.
Stato di blackout: lo stato del sistema elettrico in cui l’operazione di parte o tutto il sistema di trasmissione viene interrotta.
Stato di ripristino: lo stato del sistema in cui l’obiettivo di tutte le attività nel sistema di trasmissione è quello di ristabilire il funzionamento del sistema e mantenere la sicurezza operativa dopo lo stato di blackout o di emergenza.
Stato di emergenza: lo stato del sistema elettrico in cui vengono violati uno o più limiti di sicurezza
Prestatore di servizi di bilanciamento: partecipante al mercato dell’energia elettrica in grado di fornire riserve di bilanciamento dell’elettricità ai gestori dei servizi di trasmissione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2196 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento della Commissione (UE) 2017/1485, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10).

Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell’8.9.2016, pag. 1).

Regolamento della Commissione (UE) 2016/1719 del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Regolamento (UE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

Ultimo aggiornamento: 24.05.2019

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