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Esso istituisce un codice di rete per l’energia elettrica1 con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza del sistema elettrico e prevenire la propagazione o l’aggravarsi di un incidente.
Il regolamento punta a evitare la diffusione del disturbo e dello stato di blackout2, e a consentire il ripristino3 efficace e rapido del sistema elettrico in seguito a un’emergenza4 o a stati di blackout.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento stabilisce un codice della rete elettrica che definisce i requisiti relativi a:
gestione degli stati di emergenza, blackout e ripristino da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione (TSO);
coordinamento della gestione del sistema in tutta l’Unione negli stati di emergenza, blackout e ripristino;
simulazioni e prove per garantire il ripristino affidabile, efficiente e rapido.
Il presente regolamento si applica specificamente a:
altre entità cui compete l’esecuzione delle funzioni di mercato.
Il regolamento riguarda le procedure per:
consultazione e coordinamento dei TSO con altre parti;
coordinamento regionale del piano di difesa del sistema e del piano di ripristino;
consultazione pubblica;
recupero dei costi;
obblighi di riservatezza.
Piano di difesa del sistema e piano di ripristino
Ogni TSO elabora un piano di difesa del sistema e un piano di ripristino, consultandosi con i pertinenti DSO, SGU, autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità competenti. Il piano contiene, ad esempio:
limiti di sicurezza operativa;
le esigenze specifiche degli utenti prioritari della rete e i termini e le condizioni per la loro disconnessione e rimessa in tensione;
le condizioni di attivazione dei piani;
le istruzioni del piano di ripristino che devono essere impartite dal TSO;
le misure oggetto della consultazione o del coordinamento in tempo reale;
l’elenco delle misure che il TSO, i DSO e gli SGU devono attuare;
l’elenco delle sottostazioni che sono essenziali per le procedure del piano di ripristino;
il numero di fonti di energia nell’area di controllo del TSO che sono necessarie a rimettere in tensione il sistema;
misure tecniche e organizzative quali:
schemi di protezione del sistema;
gestione della deviazione della frequenza;
gestione della deviazione della tensione;
gestione dei flussi di potenza;
procedura di rimessa in tensione;
procedura di risincronizzazione;
disconnessione manuale della domanda e rimessa in tensione;
le scadenze per l’attuazione di ciascuna delle misure elencate.
Alcune disposizioni specifiche vengono applicate all’attuazione dei piani di difesa del sistema e di ripristino.
Ciascun TSO è tenuto a disporre di strumenti di comunicazione appropriati e a valutare periodicamente il buon funzionamento di tutte le attrezzature e le capacità del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema.
Attività di mercato
In determinate condizioni il TSO può sospendere temporaneamente le attività di mercato se:
il sistema è in stato di blackout o se il proseguimento diminuirebbe in modo significativo l’efficacia del processo di ripristino dello stato normale o di allerta; o
se non sono disponibili i mezzi per facilitare le attività di mercato.
Il presente regolamento integra ed è parte integrante del regolamento (CE) n. 714/2009 relativo agli scambi transfrontalieri di energia elettrica. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici dovrebbero essere intesi come riferimenti anche al presente regolamento.
Codice di rete per l’energia elettrica: norme e procedure riguardanti, ad esempio:
Stato di blackout: lo stato del sistema elettrico in cui l’operazione di parte o tutto il sistema di trasmissione viene interrotta.
Stato di ripristino: lo stato del sistema in cui l’obiettivo di tutte le attività nel sistema di trasmissione è quello di ristabilire il funzionamento del sistema e mantenere la sicurezza operativa dopo lo stato di blackout o di emergenza.
Stato di emergenza: lo stato del sistema elettrico in cui vengono violati uno o più limiti di sicurezza
Prestatore di servizi di bilanciamento: partecipante al mercato dell’energia elettrica in grado di fornire riserve di bilanciamento dell’elettricità ai gestori dei servizi di trasmissione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del , che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell’energia elettrica (GU L 312 del , pag. 54).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/2196 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha solo valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento della Commissione (UE) 2017/1485, del , che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU L 220 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del , che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del , che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del , pag. 10).
Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del , che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell’, pag. 1).
Regolamento della Commissione (UE) 2016/1719 del che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del , pag. 42).
Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del , che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del , pag. 24).
Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del , sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del , pag. 1).
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del , pag. 55).
Regolamento (UE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del , pag. 15).