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La convenzione introduce principi giuridici e norme comuni, fra cui i più importanti sono:
Nel 1997 l’UE ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/97 (sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti) che impone la responsabilità illimitata ai vettori aerei dell’Unione in caso di morte o lesione dei passeggeri. Il regolamento (CE) n. 889/2002 modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 e applica le norme della convenzione di Montreal a tutti i voli, sia interni sia internazionali, operati da vettori aerei dell’UE.
La convenzione di Montreal è in vigore dal . La decisione è in vigore dal .
L’inadeguatezza della convenzione di Varsavia del 1929, che regolava la responsabilità dei vettori aerei in caso di morte e lesioni, e delle successive revisioni della stessa implicavano la necessità di modernizzare e unificare le norme sulla responsabilità.
A maggio del 1999, gli Stati contraenti dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale hanno negoziato un accordo per modernizzare le norme della convenzione di Varsavia, adattandole in un unico strumento giuridico che garantiva un adeguato livello di risarcimento in caso di danni provocati ai passeggeri nel corso del trasporto aereo internazionale.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194 del , pag. 38).
Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) (GU L 194 del , pag. 39).
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