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Riserve minime

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2531/98 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea

Regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

Decisione (UE) 2021/1815 sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45)

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI E DELLA DECISIONE?

I regolamenti (CE) n. 2531/98 e (UE) 2021/378 istituiscono il quadro di riserva minima1 dell’Eurosistema e stabiliscono le norme per la detenzione di riserve minime da parte degli enti creditizi2 e delle loro filiali nell’area euro.

Essi disciplinano tutti gli aspetti pertinenti, dalla determinazione dell’effettivo coefficiente di riserva, al mantenimento e alla remunerazione delle riserve minime, nonché la segnalazione e la verifica dei dati pertinenti. Prevedono inoltre esenzioni dagli obblighi di riserva minima e hanno il potere di irrogare sanzioni.

La decisione (UE) 2021/1815 stabilisce la metodologia applicata dalla BCE per il calcolo delle sanzioni3 in caso di mancato rispetto degli obblighi di riserve minime.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio determina la base e i coefficienti per le riserve minime e stabilisce il diritto della Banca centrale europea (BCE) di raccogliere e verificare le informazioni necessarie per l’applicazione delle riserve minime. Consente inoltre alla BCE di irrogare sanzioni a un’istituzione per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o per la mancata detenzione di riserve minime sufficienti.

Il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) disciplina le riserve minime detenute e fornisce le formule che gli enti creditizi dell’area euro devono utilizzare per calcolare le riserve minime che devono essere detenute in conti di riserva in euro presso le banche centrali nazionali dei rispettivi Stati membri dell’Unione europea (BCN).

La BCE pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima dell’Eurosistema. Le istituzioni la cui autorizzazione è stata revocata o ceduta e quelle sottoposte a procedura di liquidazione sono esentate dagli obblighi di riserva minima. Ulteriori deroghe possono essere concesse a istituzioni:

  • soggette a un provvedimento di risanamento;
  • soggette a un ordine di congelamento o altra misura che limiti la capacità dell’istituzione di utilizzare i propri fondi;
  • il cui accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema sia stato sospeso o escluso;
  • per cui non sia opportuno imporre riserve obbligatorie minime.

Gli enti creditizi dell’area euro soggetti agli obblighi di riserva minima calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva4 (se non è stato calcolato dalle BCN) utilizzando le loro informazioni statistiche sui depositi e sui titoli di debito emessi. Essi possono detenere riserve minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria che sia residente nello stesso Stato membro, soggetta all’obbligo di riserva minima e che svolga normalmente taluni compiti amministrativi.

Le BCN notificano agli enti creditizi le riserve minime che dovrebbero detenere (se la BCN effettua il calcolo) o riconoscono le riserve minime calcolate dagli enti stessi.

Esse remunerano inoltre le riserve obbligatorie minime in base al regolamento (UE) 2021/378 e hanno il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornito dalle istituzioni.

Entrano in vigore norme specifiche qualora:

  • l’aggregato soggetto a riserva sia segnalato su base aggregata;
  • abbia effetto una fusione nel corso di un periodo di mantenimento5;
  • uno Stato membro adotti l’euro.

Se le banche non rispettano i propri obblighi di riserve minime, la BCE ha il potere di imporre una sanzione proporzionata alla violazione e calcolata sulla base di formule e metodi stabiliti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI E LA DECISIONE?

  • Il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) si applica a decorrere dal , ad eccezione dell’articolo 3 (calcolo delle riserve), che è entrato in vigore il (primo giorno del quinto periodo di mantenimento).
  • Il regolamento (CE) n. 2531/98 è in vigore dal .
  • La decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) si applica dal .

CONTESTO

  • Ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la BCE può imporre agli enti creditizi dell’area euro di detenere riserve minime ai fini della politica monetaria.
  • Le riserve minime contribuiscono a stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e consentono agli enti creditizi di gestire le fluttuazioni giornaliere della liquidità.
  • Le riserve detenute presso le banche centrali nazionali contribuiscono all’incremento della domanda di credito della banca centrale, rendendo più semplice alla BCE il compito di indirizzare i tassi del mercato monetario verso operazioni regolari di immissione di liquidità.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Riserve minime: ammontare dei fondi che un’istituzione è tenuta a detenere come riserve nei suoi conti di riserva presso la banca centrale nazionale.
  2. Ente creditizio: un’impresa che riceve depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concede crediti.
  3. Sanzioni: ammende, penalità di mora, interessi di mora e depositi non fruttiferi.
  4. Aggregato soggetto a riserva: la somma delle passività ammissibili utilizzate per calcolare le riserve obbligatorie minime di un’istituzione.
  5. Periodo di mantenimento: l’arco temporale durante il quale è valutato l’adempimento degli obblighi di riserva minima.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del , sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2531/98 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea del sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del , sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45).

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