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I regolamenti (CE) n. 2531/98 e (UE) 2021/378 istituiscono il quadro di riserva minima1 dell’Eurosistema e stabiliscono le norme per la detenzione di riserve minime da parte degli enti creditizi2 e delle loro filiali nell’area euro.
Essi disciplinano tutti gli aspetti pertinenti, dalla determinazione dell’effettivo coefficiente di riserva, al mantenimento e alla remunerazione delle riserve minime, nonché la segnalazione e la verifica dei dati pertinenti. Prevedono inoltre esenzioni dagli obblighi di riserva minima e hanno il potere di irrogare sanzioni.
La decisione (UE) 2021/1815 stabilisce la metodologia applicata dalla BCE per il calcolo delle sanzioni3 in caso di mancato rispetto degli obblighi di riserve minime.
Il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio determina la base e i coefficienti per le riserve minime e stabilisce il diritto della Banca centrale europea (BCE) di raccogliere e verificare le informazioni necessarie per l’applicazione delle riserve minime. Consente inoltre alla BCE di irrogare sanzioni a un’istituzione per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o per la mancata detenzione di riserve minime sufficienti.
Il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) disciplina le riserve minime detenute e fornisce le formule che gli enti creditizi dell’area euro devono utilizzare per calcolare le riserve minime che devono essere detenute in conti di riserva in euro presso le banche centrali nazionali dei rispettivi Stati membri dell’Unione europea (BCN).
La BCE pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima dell’Eurosistema. Le istituzioni la cui autorizzazione è stata revocata o ceduta e quelle sottoposte a procedura di liquidazione sono esentate dagli obblighi di riserva minima. Ulteriori deroghe possono essere concesse a istituzioni:
Gli enti creditizi dell’area euro soggetti agli obblighi di riserva minima calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva4 (se non è stato calcolato dalle BCN) utilizzando le loro informazioni statistiche sui depositi e sui titoli di debito emessi. Essi possono detenere riserve minime indirettamente per il tramite di un’istituzione intermediaria che sia residente nello stesso Stato membro, soggetta all’obbligo di riserva minima e che svolga normalmente taluni compiti amministrativi.
Le BCN notificano agli enti creditizi le riserve minime che dovrebbero detenere (se la BCN effettua il calcolo) o riconoscono le riserve minime calcolate dagli enti stessi.
Esse remunerano inoltre le riserve obbligatorie minime in base al regolamento (UE) 2021/378 e hanno il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornito dalle istituzioni.
Entrano in vigore norme specifiche qualora:
Se le banche non rispettano i propri obblighi di riserve minime, la BCE ha il potere di imporre una sanzione proporzionata alla violazione e calcolata sulla base di formule e metodi stabiliti.
Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del , sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2531/98 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea del sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del , pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del , sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45).
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