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Sicurezza delle macchine

SINTESI DI:

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2006/42/CE consente di spostare liberamente in tutta l’Unione europea (Unione) le macchine che soddisfano i requisiti europei di salute e sicurezza. Ciò significa che i lavoratori e il pubblico sono ben protetti quando utilizzano o entrano in contatto con le macchine.
  • I requisiti di salute e sicurezza sono obbligatori, ma le norme che conferiscono la presunzione di conformità1 ai requisiti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono volontarie.
  • Si applica solo ai prodotti di prima immissione sul mercato dell’Unione.
  • Aiuta l’Unione a essere più innovativa, efficiente e competitiva.
  • La direttiva è stata abrogata dal regolamento (UE) 2023/1230 (si veda la sintesi), ma rimarrà applicabile fino al .

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva 2006/42/CE riguarda macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.
  • Non riguarda altri tipi di macchine, come ad esempio quelle utilizzate in parchi giochi, nell’industria nucleare, nei laboratori e nelle miniere o da forze militari o di polizia.

Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti sono tenuti a:

  • effettuare una valutazione dei rischi per identificare quali requisiti di salute e sicurezza si applicano alle loro macchine;
  • considerare la valutazione del rischio durante la progettazione e la costruzione delle loro macchine;
  • determinare quali limiti ci sono sull’utilizzo delle macchine;
  • identificare ogni rischio possibile;
  • valutare i rischi delle loro macchine che possono portare a gravi lesioni o danni e prendere provvedimenti per renderle più sicure;
  • assicurarsi che le loro macchine siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’allegato I della direttiva;
  • fornire una documentazione tecnica che confermi che le macchine soddisfano i requisiti della direttiva;
  • assicurarsi di applicare le procedure di valutazione della conformità e di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie, comprese le istruzioni per il montaggio e l’uso;
  • compilare la dichiarazione di conformità e assicurarsi che la marcatura CE di conformità sia stata apposta sulle macchine in modo che possa essere utilizzata in tutta l’Unione.

Poteri della Commissione europea di adottare atti delegati e di esecuzione

Ai sensi del regolamento di modifica (UE) 2019/1243, alla Commissione europea è stato conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE.

Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione della direttiva 2006/42/CE, alla Commissione è conferito il potere di introdurre le misure necessarie per affrontare le macchine potenzialmente pericolose mediante atti di esecuzione. Tali poteri devono essere esercitati in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 (si veda la sintesi).

Modalità di emergenza del mercato interno

La direttiva di modifica (UE) 2024/2749 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi2.

La direttiva (UE) 2024/2749 modifica la direttiva 2006/42/UE che stabilisce le modalità di applicazione di tali procedure di emergenza. Tra le altre cose, le nuove norme:

  • richiedono agli organismi di valutazione della conformità3 di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
  • consentono agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di macchine senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consentono alle autorità nazionali competenti di presumere che i prodotti fabbricati in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto, identificati dalla Commissione come idonei a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • danno alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

Abrogazione

La direttiva 2006/42/UE è abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2023/1230 (si veda la sintesi) a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2006/42/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .

Le norme adottate ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/2749 devono essere recepite nel diritto nazionale entro il e si applicheranno a partire dal .

CONTESTO

La direttiva 2006/42/CE ha rifuso e sostituito la direttiva 98/37/CE e le successive modifiche.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Presunzione di conformità. Una situazione in cui i fabbricanti seguono norme armonizzate nella progettazione e nella fabbricazione dei loro prodotti, i quali sono considerati in linea con le pertinenti norme dell’Unione.
  2. Beni e servizi rilevanti per la crisi. Beni o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio;
  3. Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del , pag. 24).

Le modifiche successive alla direttiva 2006/42/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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