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Il quadro legislativo per il trasporto sulle vie navigabili interne comprende atti riguardanti numerosi obiettivi che insieme puntano alla liberalizzazione del mercato del trasporto sulle vie navigabili interne per mezzo di quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 169/2009 punta ad armonizzare le regole di concorrenza dell’Unione sui trasporti su strada, ferroviari e per vie navigabili, definendo esenzioni dal divieto di accordi, decisioni o pratiche concordate restrittive che mirano a conseguire miglioramenti tecnici o cooperazione tecnica mediante:
Il regolamento prevede inoltre esenzioni per le piccole e medie imprese.
Il regolamento (CE) n. 718/1999 mira a definire una politica per le flotte comunitarie per il trasporto nelle vie navigabili interne dell’Unione.
Il regolamento (UE) n. 181/2008 definisce le modalità pratiche per l’attuazione della politica sulla capacità delle flotte comunitarie, compreso il tasso dei contributi al fondo.
Il regolamento di modifica (UE) n. 546/2014 estende l’ambito di applicazione dei provvedimenti disponibili previsti dal regolamento (CE) n. 718/1999.
La direttiva 96/75/CE contiene due serie di misure sulla politica:
Il regolamento (CE) n. 1356/96 mira ad assicurare che qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile sia ammesso a effettuare operazioni di trasporto tra i paesi dell’Unione e a transitare senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:
Sono previste regole specifiche sui diritti dei vettori dei paesi extra-UE, a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (convenzione di Mannheim) e della convenzione sulla navigazione del Danubio (convenzione di Belgrado) o sui diritti che derivano da accordi o trattati internazionali sottoscritti dall’Unione.
Il regolamento (CEE) n 3921/91 si basa sui principi generali che sanciscono la parità di trattamento e la libertà di fornire servizi, in base ai quali i vettori non residenti devono essere ammessi a effettuare trasporti nazionali («cabotaggio») sulle vie navigabili interne dell’Unione. Esso fissa le seguenti condizioni:
La direttiva 87/540/CEE prevede che gli individui e le imprese possiedano competenze attestate dall’autorità o dall’organismo designato da ciascun paese dell’Unione nelle seguenti materie:
L’autorità emette un certificato in base un diploma, alla frequenza a un corso o dimostrata esperienza pratica. Se il vettore non soddisfa più le condizioni, il certificato viene ritirato.
Regolamento (CEE) n. 2919/85. La convenzione riveduta sulla navigazione del Reno (modificata dal protocollo aggiuntivo n. 2) stabilisce che solo i battelli adibiti alla navigazione sul Reno sono autorizzati a navigare sul Reno.
Un battello è adibito alla navigazione sul Reno se detiene un documento rilasciato da un’autorità competente di un paese del Reno (ad esempio Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera). il regolamento estende l’applicazione della convenzione ai paesi dell’Unione, garantendo così la parità di trattamento dei battelli in tutta l’Unione.
Il regolamento CEE n. 11/1960 del Consiglio applica l’articolo 79, paragrafo 3 del Trattato di Roma (oggi articolo 95 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Il regolamento:
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del , che applica le regole di concorrenza al trasporto su rotaia, su strada e per via navigabile interna (versione codificata) (GU L 61 del, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del , relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 718/1999 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del , relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del , pag. 12).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1356/96 del Consiglio, dell’, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (GU L 175 del , pag. 7).
Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del , che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU L 373 del , pag. 1).
Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del , relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 del , pag. 20).
Regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio, del , che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno (GU L 280 del , pag. 4).
Consiglio CEE: Regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (GU 52 del , pag. 1121).
Si veda la versione consolidata.
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