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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento è una rifusione del regolamento (UE) 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Esso estende l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 al fine di coprire anche i trasferimenti di cripto-attività1.

Il regolamento stabilisce norme sui dati informativi relativi a ordinanti e beneficiari che accompagnano i trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, e sui dati informativi relativi a cedenti e cessionari che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, nonché norme relative alle politiche interne, alle procedure e ai controlli per garantire l’attuazione di misure restrittive.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi (in qualsiasi valuta) e cripto-attività inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario con sede nell’Unione.

Non si applica a:

  • trasferimenti di fondi o token di moneta elettronica effettuati utilizzando carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica, telefoni cellulari o altri dispositivi simili digitali o informatici prepagati o postpagati, qualora:
    • il trasferimento sia effettuato per il pagamento di beni o servizi;
    • il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione;
  • taluni trasferimenti, come ad esempio un ordinante che ritira denaro dal proprio conto o il pagamento di imposte o sanzioni a un’autorità pubblica;
  • i trasferimenti di cripto-attività, qualora:
    • sia il cedente che il beneficiario agiscano per proprio conto;
    • il trasferimento avvenga da persona a persona senza il coinvolgimento di un fornitore di servizi di cripto-attività.

Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:

  • deve fornire e verificare informazioni quali il nome e il numero di conto dell’ordinante e del beneficiario e i dettagli relativi all’indirizzo e all’identità ufficiale del primo di questi che accompagnino il trasferimento dei fondi;
  • può limitare i dati informativi ai conti dell’ordinante e del beneficiario e, se necessario, al codice unico di identificazione dell’operazione, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento abbiano sede nell’Unione;
  • deve fornire ulteriori informazioni entro tre giorni lavorativi, se richiesto dal prestatore di servizi del beneficiario.

Il prestatore di servizi del beneficiario:

  • deve verificare se tutte le informazioni richieste relative all’ordinante e al beneficiario sono state inserite correttamente nel sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento e determinare se vi sono dati mancanti;
  • decide se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento qualora non siano stati forniti i dati informativi di base relativi all’ordinante e al beneficiario e può richiedere ulteriori dettagli;
  • richiama il prestatore di servizi di pagamento qualora ometta ripetutamente le informazioni richieste prima di rifiutare i trasferimenti da tale fonte e di informare l’autorità responsabile per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
  • tiene conto delle informazioni mancanti nel valutare se il trasferimento è sospetto e se dovrebbe essere notificato all’unità di informazione finanziaria.

I prestatori intermediari di servizi di pagamento hanno inoltre degli obblighi in relazione al loro compito di verificare le informazioni mancanti. Essi hanno la responsabilità aggiuntiva di garantire che tutti i dati relativi all’ordinante e al beneficiario accompagnino in ogni momento il trasferimento.

Il prestatore di servizi di cripto-attività dell’ordinante:

  • garantisce che tutti i trasferimenti siano accompagnati da dettagli relativi all’ordinante e al beneficiario, quali i loro nomi, l’indirizzo di registro distribuito e i numeri di conto delle cripto-attività;
  • verifica l’esattezza delle informazioni ricevute;
  • verifica se un indirizzo auto-ospitato è posseduto o controllato dall’ordinante per tutti i trasferimenti superiori ai 1 000 EUR.

Il prestatore di servizi di cripto-attività del beneficiario:

  • verifica che le informazioni relative all’ordinante e al beneficiario siano incluse, o accompagnino, il trasferimento o i trasferimenti raggruppati di cripto-attività;
  • garantisce che il trasferimento di cripto-attività da un indirizzo auto-ospitato possa essere identificato individualmente;
  • valuta, per tutti i trasferimenti di importo superiore a 1 000 EUR, se il beneficiario possiede o controlla tale indirizzo;
  • verifica l’esattezza delle informazioni sul beneficiario prima di trasferire le cripto-attività;
  • decide se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività privo di dati informativi e adotta le misure conseguenti appropriate;
  • può rifiutare o restituire le cripto-attività o richiedere ulteriori dettagli qualora le informazioni siano mancanti o incomplete;
  • richiama il prestatore di servizi di cripto-attività qualora ometta ripetutamente le informazioni richieste prima di rifiutare i trasferimenti da tale fonte, di limitare o terminare o porre fine al suo rapporto professionale e di informare l’autorità responsabile per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
  • tiene conto delle informazioni mancanti nel valutare se il trasferimento è sospetto e se dovrebbe essere notificato all’unità di informazione finanziaria.

I prestatori intermediari di servizi di cripto-attività hanno inoltre degli obblighi in relazione al loro compito di verificare le informazioni mancanti. Essi hanno la responsabilità aggiuntiva di garantire che tutti i dati dell’ordinante e del beneficiario accompagnino il trasferimento e che le informazioni siano conservate e messe a disposizione su richiesta.

Sia i fornitori di servizi di pagamento e cripto-attività dovranno:

  • predisporre politiche, procedure e controlli interni per garantire l’applicazione delle norme a livello comunitario e nazionale al momento del trasferimento di fondi o cripto-attività;
  • rispondere pienamente e senza indugio alle indagini delle autorità responsabili per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
  • conservare le informazioni relative a cedenti e cessionari e a ordinanti e beneficiari per cinque anni, con la possibilità di ulteriori cinque anni qualora venga richiesto da uno Stato membro dell’Unione.

L’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per la protezione dei dati emettono orientamenti sull’attuazione della legislazione.

Gli Stati membri:

  • determinano sanzioni per violazioni del regolamento;
  • pubblicano le loro situazioni di applicazione;
  • incoraggiano la comunicazione delle infrazioni normative alle autorità incaricate del controllo della conformità.

La Commissione europea:

  • presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro il e, successivamente, ogni tre anni sulle sanzioni e le attività di monitoraggio;
  • valuterà i rischi dei trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati di paesi terzi entro il ;
  • presenterà una relazione al Parlamento e al Consiglio entro il sull’applicazione e l’esecuzione del regolamento;
  • può autorizzare uno Stato membro, a determinate condizioni, a trattare i trasferimenti con un paese terzo come se fossero un’operazione nazionale.

Il regolamento:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Entrerà in vigore il .

CONTESTO

Il regolamento fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha presentato nel luglio 2021. Esso garantisce la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività per identificare e bloccare le eventuali transazioni sospette. Attua norme sulle nuove tecnologie emesse dal gruppo di azione finanziaria internazionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

TERMINI CHIAVE

  1. Cripto-attività. Una rappresentazione digitale di un valore o un diritto che può essere trasferito e archiviato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o tecnologia simile.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del , pag. 1).

ultimo aggiornamento

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