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Il regolamento è una rifusione del regolamento (UE) 2015/847 sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Esso estende l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/847 al fine di coprire anche i trasferimenti di cripto-attività1.
Il regolamento stabilisce norme sui dati informativi relativi a ordinanti e beneficiari che accompagnano i trasferimenti di fondi, in qualsiasi valuta, e sui dati informativi relativi a cedenti e cessionari che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, nonché norme relative alle politiche interne, alle procedure e ai controlli per garantire l’attuazione di misure restrittive.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi (in qualsiasi valuta) e cripto-attività inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario con sede nell’Unione.
Non si applica a:
trasferimenti di fondi o token di moneta elettronica effettuati utilizzando carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica, telefoni cellulari o altri dispositivi simili digitali o informatici prepagati o postpagati, qualora:
il trasferimento sia effettuato per il pagamento di beni o servizi;
il numero della carta, dello strumento o del dispositivo accompagni tutti i trasferimenti generati dalla transazione;
taluni trasferimenti, come ad esempio un ordinante che ritira denaro dal proprio conto o il pagamento di imposte o sanzioni a un’autorità pubblica;
i trasferimenti di cripto-attività, qualora:
sia il cedente che il beneficiario agiscano per proprio conto;
il trasferimento avvenga da persona a persona senza il coinvolgimento di un fornitore di servizi di cripto-attività.
Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante:
deve fornire e verificare informazioni quali il nome e il numero di conto dell’ordinante e del beneficiario e i dettagli relativi all’indirizzo e all’identità ufficiale del primo di questi che accompagnino il trasferimento dei fondi;
può limitare i dati informativi ai conti dell’ordinante e del beneficiario e, se necessario, al codice unico di identificazione dell’operazione, qualora tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nel trasferimento abbiano sede nell’Unione;
deve fornire ulteriori informazioni entro tre giorni lavorativi, se richiesto dal prestatore di servizi del beneficiario.
Il prestatore di servizi del beneficiario:
deve verificare se tutte le informazioni richieste relative all’ordinante e al beneficiario sono state inserite correttamente nel sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento e determinare se vi sono dati mancanti;
decide se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento qualora non siano stati forniti i dati informativi di base relativi all’ordinante e al beneficiario e può richiedere ulteriori dettagli;
richiama il prestatore di servizi di pagamento qualora ometta ripetutamente le informazioni richieste prima di rifiutare i trasferimenti da tale fonte e di informare l’autorità responsabile per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
tiene conto delle informazioni mancanti nel valutare se il trasferimento è sospetto e se dovrebbe essere notificato all’unità di informazione finanziaria.
I prestatori intermediari di servizi di pagamento hanno inoltre degli obblighi in relazione al loro compito di verificare le informazioni mancanti. Essi hanno la responsabilità aggiuntiva di garantire che tutti i dati relativi all’ordinante e al beneficiario accompagnino in ogni momento il trasferimento.
Il prestatore di servizi di cripto-attività dell’ordinante:
garantisce che tutti i trasferimenti siano accompagnati da dettagli relativi all’ordinante e al beneficiario, quali i loro nomi, l’indirizzo di registro distribuito e i numeri di conto delle cripto-attività;
verifica l’esattezza delle informazioni ricevute;
verifica se un indirizzo auto-ospitato è posseduto o controllato dall’ordinante per tutti i trasferimenti superiori ai 1 000 EUR.
Il prestatore di servizi di cripto-attività del beneficiario:
verifica che le informazioni relative all’ordinante e al beneficiario siano incluse, o accompagnino, il trasferimento o i trasferimenti raggruppati di cripto-attività;
garantisce che il trasferimento di cripto-attività da un indirizzo auto-ospitato possa essere identificato individualmente;
valuta, per tutti i trasferimenti di importo superiore a 1 000 EUR, se il beneficiario possiede o controlla tale indirizzo;
verifica l’esattezza delle informazioni sul beneficiario prima di trasferire le cripto-attività;
decide se eseguire, rifiutare, restituire o sospendere un trasferimento di cripto-attività privo di dati informativi e adotta le misure conseguenti appropriate;
può rifiutare o restituire le cripto-attività o richiedere ulteriori dettagli qualora le informazioni siano mancanti o incomplete;
richiama il prestatore di servizi di cripto-attività qualora ometta ripetutamente le informazioni richieste prima di rifiutare i trasferimenti da tale fonte, di limitare o terminare o porre fine al suo rapporto professionale e di informare l’autorità responsabile per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
tiene conto delle informazioni mancanti nel valutare se il trasferimento è sospetto e se dovrebbe essere notificato all’unità di informazione finanziaria.
I prestatori intermediari di servizi di cripto-attività hanno inoltre degli obblighi in relazione al loro compito di verificare le informazioni mancanti. Essi hanno la responsabilità aggiuntiva di garantire che tutti i dati dell’ordinante e del beneficiario accompagnino il trasferimento e che le informazioni siano conservate e messe a disposizione su richiesta.
Sia i fornitori di servizi di pagamento e cripto-attività dovranno:
predisporre politiche, procedure e controlli interni per garantire l’applicazione delle norme a livello comunitario e nazionale al momento del trasferimento di fondi o cripto-attività;
rispondere pienamente e senza indugio alle indagini delle autorità responsabili per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
conservare le informazioni relative a cedenti e cessionari e a ordinanti e beneficiari per cinque anni, con la possibilità di ulteriori cinque anni qualora venga richiesto da uno Stato membro dell’Unione.
Il regolamento fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha presentato nel luglio 2021. Esso garantisce la tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività per identificare e bloccare le eventuali transazioni sospette. Attua norme sulle nuove tecnologie emesse dal gruppo di azione finanziaria internazionale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
TERMINI CHIAVE
Cripto-attività. Una rappresentazione digitale di un valore o un diritto che può essere trasferito e archiviato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o tecnologia simile.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del , pag. 40).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1114 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del , pag. 73).