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Migliorare il consumo di carburante, la capacità di frenata e la rumorosità dei pneumatici (fino ad aprile 2021)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) 1222/2009 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri essenziali

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

L’utilizzo di pneumatici di buona qualità può ridurre in modo significativo il consumo di carburante e, di conseguenza, le emissioni di CO2. Per aiutare i consumatori a scegliere un prodotto più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante, della frenata sul bagnato e della rumorosità, essi necessitano di informazioni chiare e pertinenti sulla qualità dei pneumatici.

Questo regolamento intende armonizzare le informazioni riguardanti le prestazioni energetiche di pneumatici, così come quelle relative alla frenata sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento.

È abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2020/740 (si veda la sintesi) a partire dal 30 aprile 2021.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3* ed esclude:

  • pneumatici ricostruiti;
  • pneumatici da fuori strada professionali;
  • pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990;
  • pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T*;
  • pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
  • pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
  • ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione (ad esempio i pneumatici chiodati);
  • pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

I fornitori di pneumatici devono controllare le etichette dei pneumatici di classe C1, C2 e C3 consegnati a distributori e consumatori. Tali etichette comprendono un adesivo che deve indicare:

  • la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante (lettere dalla A alla G);
  • la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato (lettere dalla A alla G); i test relativi alle prestazioni di aderenza sul bagnato per le varie classi di pneumatici sono modificate e integrate dai regolamenti (UE) n. 228/2011 e (UE) n. 1235/2011;
  • il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (in decibel).

I fornitori devono dichiarare pubblicamente queste informazioni, riportandole ad esempio sul sito web o nei cataloghi.

Responsabilità dei distributori di pneumatici

I distributori devono fare sì che le etichette consegnate dai fornitori siano ben visibili sui pneumatici esposti o immagazzinati nel punto vendita. Qualora i consumatori non possano vedere i pneumatici, i distributori dovranno comunicare loro le informazioni necessarie.

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Nel caso in cui i consumatori abbiano la possibilità di scegliere i pneumatici, i fornitori e i distributori di automobili devono fornire loro le informazioni riguardanti le prestazioni in termini di consumo di carburante, frenata sul bagnato e rumore di rotolamento per ciascun modello.

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/740 a decorrere dal 30 aprile 2021.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1 novembre 2012.

TERMINI CHIAVE

Pneumatici di classe C1, C2 e C3: secondo la definizione fornita dal regolamento (CE) n. 661/2009 (si veda la sintesi):
  • pneumatici di classe C1: principalmente per automobili;
  • pneumatici di classe C2: principalmente per veicoli commerciali, come ad esempio furgoni;
  • pneumatici di classe C3: principalmente per veicoli pesanti (camion e autobus).
Pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T: progettati per l’utilizzo a una pressione superiore rispetto a quella prevista per i pneumatici standard e rinforzati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (OJ L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1222/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.10.2020

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