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Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato
L’articolo 101, paragrafo 1 del TFUE vieta qualsiasi accordo tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che incidono sul commercio tra paesi dell’UE che potrebbero impedire, limitare o falsare la concorrenza. L’articolo 101, paragrafo 3, riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, e consente che quegli accordi siano esentati da tali divieti.
L’articolo 101, paragrafo 3, può essere applicato in casi individuali o a categorie di accordi e pratiche concordate mediante il regolamento di esenzione per categoria.
Le linee direttrici si concentrano su casi individuali e specificano le quattro condizioni per soddisfare le indicazioni dell’articolo 101, paragrafo 3, su come verranno applicati.
Le quattro condizioni sono:
Viene applicata dal .
Si veda anche:
Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato (GU C 101 del , pag. 97).
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