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Emissioni di gas serra: meccanismo di monitoraggio e comunicazione

Il regolamento sul meccanismo di monitoraggio dell'Unione europea (UE) aggiorna il sistema per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra. L'UE e i paesi dell'UE devono ora fornire dati di qualità migliore nelle loro relazioni e disciplinare nuovi settori, quali le strategie a basse emissioni di carbonio.

ATTO

Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE

SINTESI

Il presente regolamento rivede e rafforza il quadro di monitoraggio e comunicazione dei gas serra dell'UE, con l'intento di fornire una migliore piattaforma per un'azione dell'Unione che faccia fronte ai cambiamenti climatici.

Al centro di questo quadro è il meccanismo di monitoraggio dei gas serra istituito nel 1993 per consentire all'UE e ai paesi dell'UE di monitorare i progressi nella riduzione delle emissioni di origine antropica che contribuiscono ai cambiamenti climatici. Fondamentale in questo contesto l'impegno a una riduzione delle emissioni europee del 20 % entro il 2020.

Tra gli obiettivi principali del meccanismo rivisto è fondamentale:

  • migliorare la qualità dei dati comunicati;
  • consentire l'attuazione del pacchetto sul clima e l'energia dell'UE del 2009 tracciando con precisione lo stato di avanzamento dell'UE e dei paesi dell'UE verso la conformità con gli obiettivi di emissione per il 2013-2020;
  • tenere conto delle più recenti linee guida internazionali sull'utilizzo di misure (potenziale di riscaldamento globale dei gas) e metodologie (linee guida IPCC) nella produzione di inventari dei gas a effetto serra.

Nuovi obblighi di comunicazione

Strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio (rendere l'economia europea più rispettosa del clima e meno dispendiosa di energia): devono essere predisposte dai paesi dell'UE e dalla Commissione europea, per conto dell'UE, secondo le disposizioni di comunicazione concordate a livello internazionale nell'ambito del processo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I paesi dell'UE devono riferire di queste strategie entro il 9 gennaio 2015 e successivamente ogni due anni.

Sistemi nazionali per le politiche, le misure e le proiezioni relative ai gas serra: devono essere istituiti e gestiti dalla Commissione europea e dai paesi dell'UE. L'obiettivo è quello di migliorare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni nelle loro relazioni.

Nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i paesi dell'UE devono inoltre riferire sul loro:

  • supporto tecnico/finanziario ai paesi in via di sviluppo ;
  • utilizzo dei proventi generati dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio delle emissioni (UE ETS) (almeno la metà di tali proventi deve essere speso per la lotta contro i cambiamenti climatici nell'UE e in altri paesi).

Il regolamento fornisce una base giuridica e guiderà una revisione interna di adattamento dei paesi dell'UE ai cambiamenti climatici. Questa revisione riguarderà i dati sulle emissioni per i settori come l'alloggio, l'agricoltura, i rifiuti e i trasporti (non l'aviazione o il trasporto internazionale), in linea con la decisione sulla condivisione dello sforzo (decisione n. 406/2009/UE).

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Regolamento (UE) n. 525/2013

8.7.2013

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GU L 165 del 18.6.2013

Ultimo aggiornamento: 28.11.2014

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