Accordo di partenariato economico Ghana-UE
RIASSUNTO DI:
Accordo di partenariato economico tra il Ghana e l’Unione europea e i suoi stati membri
Decisione del Consiglio (EU) 2016/1850 — firma e applicazione provvisoria dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e l’Unione europea e i suoi stati membri
QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?
I suoi obiettivi includono:
- la concessione al Ghana di un accesso favorevole continuo al mercato dell’UE in virtù di un accordo bilaterale compatibile con le norme dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio);
- la fornitura di un accordo a lungo termine per contribuire a rafforzare gli scambi e gli investimenti tra il Ghana e il suo più grande e unico partner commerciale, l’Unione europea, contribuendo così allo sviluppo economico del Ghana.
PUNTI CHIAVE
L’accordo inizia con un preambolo che indica le ragioni che lo sottendono e gli obiettivi. Questo è seguito da sette titoli:
Titolo 1.
Obiettivi
- Fornire al Ghana un migliore accesso al mercato dell’UE rispetto a quello consentito dallo Schema generale delle preferenze dell’UE.
- Evitare perturbazioni dopo la scadenza dell’accordo di Cotonou.
- Aiutare a raggiungere gli obiettivi più ampi del Ghana per ridurre la povertà e promuovere l’integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo in Africa occidentale.
- Promuovere la partecipazione del Ghana all’economia globale.
- Rafforzare i legami tra UE e Ghana basati sulla solidarietà e l’interesse reciproco.
- Raggiungere un accordo compatibile con le norme dell’OMC.
Titolo 2.
Partenariato per lo sviluppo
- Le parti dell’accordo si impegnano a:
- stabilire una cooperazione finanziaria e non finanziaria;
- cooperare per massimizzare i benefici per il Ghana;
- rendere il clima imprenditoriale il più favorevole possibile;
- sostenere il Ghana nell’attuazione delle norme relative al commercio;
- lavorare per rendere il Ghana competitivo nei settori contemplati dall’accordo.
- Entrambe le parti riconoscono che dei dazi doganali più bassi potrebbero avere un impatto negativo e concordano nel cooperare per attenuare eventuali effetti negativi.
Titolo 3.
Regime commerciale applicabile alle merci
Questo titolo è suddiviso in quattro capitoli.
Capitolo 1.
Dazi doganali* e misure non tariffarie
Le parti convengono che:
- tasse e altri oneri derivanti da obblighi legali precedenti la firma dell’accordo si applicano per un ulteriore decennio, con possibilità di estensione;
- le importazioni nell’UE di prodotti originari del Ghana non sopporteranno dazi doganali, ad eccezione delle armi e delle munizioni, non appena entrerà in vigore l’accordo;
- per determinate tipologie di merci, i dazi doganali sulle esportazioni UE in Ghana saranno mantenuti o eliminati nell’arco di 15 anni; e
- le norme di origine saranno negoziate.
Capitolo 2.
Misure di difesa commerciale
- Ciascuna delle parti può invocare misure antidumping ecompensative, conformemente alle norme dell’OMC.
- Analogamente, entrambe le parti possono invocare garanzie multilaterali. Ciò deve essere fatto conformemente al Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), all’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia e l’Accordo OMC sull’agricoltura.
- Ciascuna delle parti può applicare misure di salvaguardia in circostanze specifiche. Alcune misure si applicano solo al Ghana (turbative dei mercati o protezione delle industrie nascenti)
- Entrambe le parti riconoscono l’importanza della cooperazione nel settore delle misure di difesa commerciale.
Capitolo 3.
Facilitazione doganale e commerciale
Le parti convengono di:
- condividere informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
- lavorare insieme sulle procedure di importazione, esportazione e transito;
- cooperare per automatizzare le procedure commerciali;
- adottare un approccio comune per quanto riguarda le organizzazioni internazionali tra cui l’OMC, l’Organizzazione mondiale delle dogane, le Nazioni Unite e l’UNCTAD, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo;
- promuovere il coordinamento tra tutte le agenzie correlate;
- stabilire norme di valutazione doganale sugli scambi reciproci in base alle norme GATT.
Capitolo 4.
Barriere tecniche alle misure commerciali, sanitarie e fitosanitarie
- Il Ghana e l’UE mantengono i propri diritti nel quadro degli obblighi multilaterali quali: gli accordi dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e sugli ostacoli tecnici agli scambi; la Convenzione internazionale per la protezione delle piante; il CODEX Alimentarius; l’Organizzazione mondiale per la salute animale.
- Entrambe le parti possono proporre e identificare zone di stato sanitario e fitosanitario definito nell’ambito dell’accordo SPS dell’OMC (ad esempio regioni indenni da malattie o con bassi livelli di prevalenza di parassiti o di malattie).
- Ciascuna parte notificherà all’altra le modifiche ai requisiti tecnici di importazione per i prodotti, compresi gli animali vivi e le piante. Esse avvertiranno anche l’altra parte di qualsiasi nuova norma che vieti l’importazione di determinati articoli.
- Entrambe le parti concordano di collaborare in organismi internazionali di normazione.
Titolo 4.
Norme legate a servizi, investimenti e commercio
Le parti convengono di contribuire a raggiungere un accordo di partenariato economico tra l’Africa occidentale e l’UE nei seguenti settori:
- commercio di servizi e commercio elettronico;
- investimenti;
- concorrenza;
- proprietà intellettuale.
Titolo 5.
Prevenzione e risoluzione delle controversie
L’accordo mette in atto meccanismi per
- evitare qualsiasi controversia commerciale;
- risolvere una qualsiasi controversia attraverso un collegio arbitrale;
- garantire il rispetto delle sentenze del collegio.
Titolo 6.
Eccezioni generali
- Clausola derogatoria generale: garantisce, ad esempio, che l’accordo non può essere utilizzato per impedire ad entrambe le parti di adottare misure per proteggere la vita o conservare risorse naturali, ad esempio.
- Eccezioni di sicurezza: le parti devono comunicare reciprocamente qualsiasi iniziativa intrapresa per proteggere gli interessi essenziali di sicurezza e mantenere la pace e la sicurezza internazionali e di qualsiasi decisione volta a bloccare tali iniziative.
- Tassazione: l’accordo non può essere utilizzato, ad es., per giustificare qualsiasi discriminazione fiscale in base al luogo in cui le persone vivono o hanno i propri investimenti, o per limitare i diritti o gli obblighi di ciascuna delle parti in base a qualsiasi convenzione fiscale.
Titolo 7.
Disposizioni istituzionali, generali e finali dell’accordo
Questo titolo include aspetti quali:
- le due parti continueranno i negoziati lungo le stesse linee di quelle utilizzate per raggiungere il presente accordo;
- sarà istituito un Comitato per l’accordo di partenariato economico per gestire l’accordo;
- l’accordo sarà applicato automaticamente a qualsiasi paese candidato all’adesione non appena entrerà a far parte dell’UE.
- l’accordo prevede legami con l’accordo di Cotonou.
DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?
L’accordo è stato firmato il 28 luglio 2016, con l’intesa che sarebbe stato concluso in un secondo momento. È stato provvisoriamente applicato dal 15 dicembre 2016 ma non è ancora entrato in vigore.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
Dazi doganali: qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere, applicati o legati all’importazione o all’esportazione di merci.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 287, 21.10.2016, pagg. 3-319)
Decisione del Consiglio (UE) 2016/1850, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 287, 21.10.2016, pagg. 1-2)
Ultimo aggiornamento: 15.08.2017