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L’unica eccezione al principio di non discriminazione riguarda l’accesso a impieghi che coinvolgono l’esercizio di una pubblica autorità e di doveri atti a tutelare gli interessi generali dello Stato. I paesi dell’UE potrebbero riservare tali impieghi per i propri cittadini.
È in vigore dal . Il regolamento (UE) n. 492/2011 codifica e sostituisce il regolamento (CEE) n. 1612/68 e le sue modifiche successive.
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (codifica) (GU L 141 del , pag. 1).
Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 492/2011 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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