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Accordo quadro tra l’Unione europea e l’Australia

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2017/1546 — relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra

Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra.

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE E DELL’ACCORDO?

  • La decisione riguarda la sottoscrizione e l’applicazione provvisoria, per conto dell’Unione europea (UE) e degli Stati membri, di un accordo quadro con l’Australia.
  • L’accordo mira a:
    • rafforzare il partenariato esistente tra l’UE e l’Australia;
    • prevedere un quadro per un’ampia cooperazione in settori di reciproco interesse;
    • sviluppare contributi comuni finalizzati a trovare soluzioni per rispondere alle sfide mondiali e regionali.

PUNTI CHIAVE

L’UE e l’Australia decidono di rafforzare le loro relazioni strategiche esistenti e di intensificare la cooperazione nelle aree seguenti:

Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza:

Sviluppo globale e aiuti umanitari:

  • impegno per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo, la riduzione della povertà e la distribuzione di aiuti umanitari.

Economia e commercio:

  • dialogo sulle politiche macroeconomiche, sui servizi finanziari e altri servizi;
  • promuovere e dare impulso agli scambi commerciali e agli investimenti;
  • procedure di appalto aperte e trasparenti;
  • maggiore compatibilità tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità;
  • intensificare le misure sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante;
  • semplificare le procedure doganali;
  • tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare il diritto d’autore e i diritti sui marchi;
  • rafforzare le leggi e le normative sulla concorrenza;
  • sostenere la cooperazione internazionale in materia fiscale e rafforzare il quadro normativo globale per il commercio delle materie prime;
  • incoraggiare relazioni più solide tra le imprese, i contatti nella società civile e i flussi turistici.

Giustizia, libertà e sicurezza:

  • applicare il diritto internazionale privato, specialmente in materia civile e commerciale;
  • cooperazione tra le autorità preposte all’applicazione della legge;
  • cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, della criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, il traffico di stupefacenti, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e l’immigrazione irregolare;
  • i rispettivi diritti di protezione consolare dell’UE e dell’Australia nel territorio dell’altra parte;
  • livelli elevati di protezione dei dati personali.

Ricerca, innovazione e società dell’informazione:

  • rafforzare la cooperazione per la scienza e la tecnologia attraverso i programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti con il coinvolgimento del settore pubblico e privato e della società civile.

Istruzione e cultura:

  • sostenere l’istruzione, la formazione e le iniziative a favore dei giovani;
  • cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi.

Sviluppo sostenibile, energia e trasporti:

  • proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica;
  • agire per la lotta contro il cambiamento climatico;
  • promuovere misure di protezione civile per ridurre al minimo l’impatto delle catastrofi naturali e causate dall’uomo;
  • promuovere lo sviluppo di energia pulita, competitiva e sicura;
  • migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri tra le parti, promuovendo la sicurezza e la tutela dell’ambiente;
  • incoraggiare l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
  • gestione sostenibile delle foreste, della pesca e delle risorse marine;
  • politiche dell’occupazione e degli affari sociali nel contesto della globalizzazione e dell’evoluzione demografica;
  • gestione dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero.

Altre disposizioni:

  • un comitato misto composto da rappresentanti dell’UE e dell’Australia sovrintende all’attuazione dell’accordo;
  • previste procedure di composizione delle controversie in caso di divergenze;
  • l’UE e l’Australia proteggono le informazioni condivise, salvo prevalenti questioni di pubblico interesse. Nessuna delle parti è tenuta a condividere informazioni classificate che potrebbero, ad esempio, pregiudicare la pubblica sicurezza o legittimi interessi commerciali.

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2017/1546 del Consiglio, del , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra (GU L 237 del , pag. 5).

Accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra (GU L 237 del , pag. 7).

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