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Direttiva 1999/2/CE sul trattamento con radiazioni ionizzanti dei prodotti alimentari
Essa definisce le condizioni per la produzione, commercializzazione, importazione ed etichettatura obbligatoria degli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti, un processo impiegato per ridurre il numero di microrganismi patogeni presenti negli ingredienti alimentari, al fine di aumentare la durata di conservazione del prodotto finale.
La presente direttiva non si applica a:
L’allegato della direttiva 1999/3/CE, direttiva di applicazione, contiene un elenco comunitario iniziale di alimenti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti, ovvero, le erbe aromatiche essiccate, le spezie e i condimenti vegetali.
Gli alimenti possono essere irradiati solo presso impianti autorizzati dalle autorità dell’UE. Una volta autorizzati gli impianti, gli Stati membri forniscono alla Commissione europea un elenco di tali impianti. La Commissione pubblica l’elenco degli impianti autorizzati.
Decisione 2002/840/EC che consente l’irradiazione degli alimenti nei Paesi terzi e la successiva importazione nell’UE, purché soddisfino le disposizioni dell’UE e vengano irradiati presso un impianto autorizzato, presente nell’elenco allegato alla decisione.
Gli impianti di irradiazione devono tenere, per ciascuna sorgente di irradiazione utilizzata, un registro in cui vengono indicate le informazioni richieste (la natura e la quantità dei prodotti alimentari irradiati, i dati per il controllo del processo di irradiazione, ecc.).
I registri devono essere conservati per cinque anni. La Commissione adotta regole dettagliate relative al registro con l’aiuto del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF).
I prodotti alimentari irradiati possono essere commercializzati soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva, che specifica:
La dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» deve figurare:
Per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori finali, la commercializzazione dev’essere conforme ai requisiti in materia di informazione sugli alimenti definiti nel regolamento (UE) n. 1169/2011.
Sui prodotti alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale devono essere indicati il trattamento, nonché la denominazione e l’indirizzo dell’impianto che ha effettuato l’irradiazione.
Essa è in vigore dal . I paesi dell’UE dovevano integrarla entro il nella legislazione nazionale (disposizioni che autorizzano la commercializzazione e l’uso di prodotti alimentari irradiati) ed entro il (disposizioni che vietano la commercializzazione e l’utilizzo di alimenti irradiati non conformi con la presente direttiva).
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del , pagg. 16–23)
Le successive modifiche alla direttiva 1999/2/CE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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