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Sostegno finanziario per le frontiere esterne dell’UE e la politica comune in materia di visti: il Fondo Sicurezza interna

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e la politica dei visti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Noto anche come regolamento ISF - Frontiere e visti, crea uno strumento di finanziamento e definisce gli obiettivi, il bilancio e le procedure per attuare le azioni ammissibili per il periodo 2014-2020.

L’obiettivo generale dello strumento è quello di contribuire a un elevato livello di sicurezza nell’UE, facilitando nel contempo i viaggi legittimi, garantendo la gestione efficace delle frontiere esterne dell’UE e il trattamento efficace dei visti nell’area Schengen (una zona senza frontiere che comprende 22 paesi dell’UE e 4 paesi associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

PUNTI CHIAVE

Il Fondo ISF - Frontiere e visti si propone di sostenere:

  • la politica comune in materia di visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurando un servizio qualitativamente elevato per i richiedenti visto e parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi, e contrastare l’immigrazione illegale;
  • la gestione integrata delle frontiere, che include l’uso di norme comuni e scambi di informazioni fra i paesi e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (nota anche come Frontex) per garantire:
    • un elevato livello di controllo e protezione delle frontiere esterne;
    • un agevole attraversamento delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen; e
    • l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino.

Lo strumento finanzia azioni per:

  • rafforzare i controlli alle frontiere esterne al fine di controllare l’attraversamento delle frontiere esterne;
  • istituire gradualmente un sistema di gestione integrata per le frontiere esterne, basato su solidarietà e responsabilità, ad esempio;
    • sistemi di sorveglianza delle frontiere esterne; e
    • cooperazione (compresa la zona di frontiera marittima) tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto;
  • promuovere la politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata e meccanismi di cooperazione consolare;
  • configurare e operare sistemi informatici che sostengano la politica comune in materia di visti e i controlli alle frontiere, nonché rafforzare la consapevolezza della situazione alle frontiere esterne;
  • prevenire e combattere l’immigrazione clandestina in cooperazione con i paesi terzi.

Esempi di azioni ammissibili sono:

  • infrastrutture, sistemi informatici e attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto, per il controllo delle frontiere e il trattamento delle domande di visto;
  • studi, formazione, progetti pilota su norme operative e migliori prassi nel settore;
  • azioni relative alla cooperazione operativa tra i paesi dell’UE e i paesi extra UE, comprese le operazioni congiunte;

L’attuazione del fondo è affidata principalmente ai 26 paesi dell’UE partecipanti (tutti i paesi dell’UE, ad eccezione di Irlanda e Regno Unito) e ai 4 paesi associati a Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). I programmi nazionali definiscono le priorità di finanziamento rivolgendosi agli obiettivi del fondo.

L’assegnazione delle risorse si basa su determinati criteri relativi al tipo di frontiera esterna (marittima, terrestre e aeroporti internazionali), tenendo conto dei flussi di spostamento e del livello di rischi e di minacce. L’assegnazione di fondi rispetto a specifici obiettivi nell’ambito dei programmi nazionali è correlata alle sfide e alle esigenze dei paesi partecipanti.

Una tabella che stabilisce gli importi che costituiscono la base per i programmi nazionali dei paesi dell’UE è inserita nell’allegato I del regolamento. Durante il periodo di attuazione, tali importi sono aumentati a seguito dell’assegnazione di fondi supplementari ai programmi nazionali nel quadro della revisione intermedia effettuata nel 2018, in particolare per lo sviluppo dei sistemi informatici e per l’attuazione delle azioni specifiche.

Una parte del fondo è gestita a livello centrale dalla Commissione sotto forma di azioni dell’Unione che includono l’assistenza per far fronte a esigenze urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza (assistenza di emergenza).

Il Fondo è integrato dallo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (fondo ISF-Polizia) istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014.

Bilancio

La dotazione totale iniziale per ISF - Frontiere e visti (2014-2020) era di 2,76 miliardi di euro (a prezzi correnti).

Attuazione

Il cosiddetto «regolamento orizzontale» [regolamento (UE) n. 514/2014 — si veda la relativa sintesi] contiene le norme e le procedure generali per l’attuazione di questo strumento.

Estensione del fondo ai paesi associati a Schengen

Sono stati negoziati accordi tra l’UE e i 4 paesi associati Schengen che consentono la loro partecipazione al Fondo ISF - Frontiere e visti.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del , pag. 143).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 515/2014 sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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