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Il regolamento (UE) n. 806/2014 definisce la struttura del Comitato di risoluzione unico (SRB), composto da un presidente, un vicepresidente, quattro membri permanenti e le autorità di tutti gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) partecipanti. Esso opera nei seguenti modi:
sessioni esecutive con la partecipazione del presidente, altri quattro membri indipendenti a tempo pieno, due osservatori permanenti nominati dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE) e, in casi specifici, rappresentanti delle autorità nazionali di risoluzione dei paesi partecipanti o altri osservatori.
sessioni plenarie con la partecipazione dell’intero Comitato, come sopra, e rappresentanti di tutte le autorità nazionali di risoluzione dei paesi partecipanti.
Mentre il regolamento si applica ai paesi della zona euro, anche gli altri Stati membri sono autorizzati a partecipare.
Il regolamento di modifica (UE) 2019/877 integra nella legislazione dell’Unione le norme internazionali sull’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per le banche stabilite dal Consiglio per la stabilità finanziaria.
Il regolamento di modifica (UE) 2021/23 esclude le controparti centrali dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, per evitare la duplicazione dei requisiti.
PUNTI CHIAVE
Comitato di risoluzione unico
Quando una banca è considerata in una situazione di crisi, il comitato può elaborare una strategia di risoluzione che viene trasmessa alla Commissione europea per l’approvazione formale. Se la Commissione non ha obiezioni, la strategia dovrebbe essere adottata entro 24 ore. In alcuni casi specifici, la Commissione può chiedere al Consiglio dell’Unione europea di approvare le sue modifiche alla strategia.
Le decisioni relative a una strategia di risoluzione che utilizza meno di 5 miliardi di euro dal fondo di risoluzione unico vengono prese nell’ambito di riunioni del Comitato in sessione esecutiva, alle quali partecipa soltanto l’autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro in cui si trova la banca in crisi.
Quando sono necessari più di 5 miliardi di euro, le decisioni sono prese in sessione plenaria.
Il Fondo di risoluzione unico
Finanziato dalle banche dal 2016 in poi, il Fondo di risoluzione unico ammonta all’1 % dei depositi assicurati in tutti gli Stati membri partecipanti (per un totale di circa 55 miliardi di euro) nel 2024. Insieme al regolamento (UE) n. 806/2014, è stato firmato un accordo intergovernativo tra gli Stati membri partecipanti, che consente:
il trasferimento dei contributi delle banche a comparti nazionali del fondo; e
la progressiva messa in comune1 di tali contributi nel fondo.
Meccanismo di risoluzione unico
Insieme, l’SRB e il fondo di risoluzione unico compongono il meccanismo di risoluzione unico. Tale sistema, unitamente al meccanismo di vigilanza unico che assegna poteri di vigilanza alla BCE, sono alla base dell’unione bancaria dell’Unione, che si applica ai paesi della zona euro. Anche gli altri Stati membri possono partecipare.
Banche coinvolte
L’SRB è responsabile della risoluzione di tutte le banche che sono vigilate dalla BCE. Come per il meccanismo di vigilanza unico, l’SRB è direttamente responsabile delle banche più grandi che sono direttamente controllate dalla BCE e di altre banche transfrontaliere.
Le altre banche rimangono sotto la diretta responsabilità delle autorità nazionali di risoluzione. Tuttavia, rimangono sotto la responsabilità indiretta dell’SRB, e l’SRB può intervenire se il loro piano di risoluzione richiede l’uso del Fondo di risoluzione unico.
Calcolo dei contributi delle singole istituzioni
Un atto di esecuzione, il regolamento (UE) 2015/81, stabilisce le norme relative all’obbligo dell’SRB di calcolare i contributi delle singole istituzioni e la metodologia per il loro calcolo.
Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
Integrando le norme internazionali sull’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione nel diritto dell’UE per le banche di importanza sistemica globale e modificando le norme esistenti per le altre banche, il regolamento di modifica (UE) 2019/877 stabilisce le norme che consentono alle banche di far fronte alle perdite garantendo che detengano capitali e altre passività sufficienti a ridurre al minimo eventuali salvataggi da parte dei contribuenti.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (CE) n. 806/2014 è in vigore dal . Tuttavia, alcune norme, come quelle relative all’inizio delle attività del Comitato, si applicano dal .
Il regolamento di modifica (UE) 2019/877 é in vigore dal .
Messa in comune. Il processo tramite il quale i costi di ristrutturazione vengono condivisi dalle banche partecipanti.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 806/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del , che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU L 15 del , pag. 1).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del , pag. 190).
Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del , pag. 5).
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del , che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del , pag. 63).
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12).