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L’amianto è un minerale presente in natura le cui fibre possono essere separate in fili sottili e durevoli. È stato ampiamente impiegato in diverse industrie perché le sue fibre sono ottimi isolanti (resistenti al calore, al fuoco e agli agenti chimici, non conducono elettricità).
Tuttavia, è una sostanza particolarmente pericolosa (classificata come categoria 1A tra le sostanze cancerogene nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l’imballaggio ed etichettatura delle sostanze chimiche). Se i prodotti contenenti amianto vengono alterati possono essere inalate piccole fibre di amianto, che potrebbero causare, nel tempo, malattie come l’asbestosi1 il mesotelioma2, e altri tipi di cancro.
Le attività vietate sono quelle che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante:
L’unica eccezione a tale divieto è il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.
In tutta l’UE, è in vigore un divieto generale relativo all’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché alle attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità che contengono amianto.
Sono permessi il trattamento e la messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto, e dalla demolizione dove l’amianto viene rimosso nell’ambito di un’operazione pianificata prima di intraprendere i lavori di demolizione. L’esposizione deve essere ridotta al minimo, tramite le seguenti misure:
In caso di probabile rischio di esposizione alla polvere di amianto, tale rischio deve essere valutato per determinare la natura e il grado di esposizione, sulla base di un campionamento rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore. I datori di lavoro devono presentare una notifica all’autorità competente del paese dell’UE interessato prima dell’inizio dei lavori, contenente:
Nessun lavoratore deve essere esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,1 fibre per cm3. Qualora venga superato tale limite, i lavori devono essere immediatamente sospesi finché non vengono prese ulteriori misure per proteggere i lavoratori, tra cui:
I datori di lavoro devono fornire un’idonea formazione a tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire a intervalli regolari e senza alcun onere a carico dei lavoratori. La formazione deve includere informazioni su:
La salute di ogni lavoratore deve essere valutata prima dell’esposizione e deve essere creata una cartella clinica individuale da aggiornare con ulteriori valutazioni almeno ogni tre anni. I medici possono consigliare misure di protezione individuali, che possono comprendere l’allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione all’amianto.
I paesi dell’UE devono comunicare alla Commissione europea le proprie legislazioni nazionali adottate in questo settore e presentare una relazione sull’attuazione pratica della direttiva ogni cinque anni. Inoltre, sono tenuti a tenere un registro dei casi di asbestosi e mesotelioma.
La presente direttiva abroga la direttiva precedente (direttiva 83/477/CEE), modificata in maniera sostanziale diverse volte.
Si applica a partire dal .
Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (GU L 330 del , pag. 28-36)
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