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L’obiettivo del regolamento (UE) 2024/1348 è di migliorare in maniera strutturale la procedura di asilo al fine di garantire un processo equo ed efficiente nell’Unione europea (Unione) per l’esame e la decisione su una domanda di asilo, limitando al contempo gli abusi e rimuovendo gli incentivi per i movimenti secondari1 in tutta l’Unione.
Il regolamento fa parte del patto sulla migrazione e l’asilo dell’Unione, un insieme di nuove norme per la gestione della migrazione e l’istituzione di un sistema europeo comune di asilo, studiato per gestire la migrazione a lungo termine.
si applica a tutte le domande presentate nei territori degli Stati membri dell’Unione, compresa la frontiera esterna, sul mare territoriale o in zone di transito;
semplifica le procedure e chiarisce i diritti, gli obblighi e le conseguenze della non conformità, limitando in tal modo anche i movimenti secondari dei richiedenti tra gli Stati membri.
Diritti, obblighi e garanzie per i richiedenti
Tra questi vi sono:
il diritto all’informazione, all’interpretazione, alla comunicazione con l’UNHCR, all’accesso gratuito alla consulenza legale e all’assistenza e alla rappresentanza legale;
l’obbligo di cooperare, ad esempio fornendo dati tra cui quelli biometrici, e presenziando ai colloqui;
il diritto di rimanere nel territorio durante la procedura amministrativa, con alcune eccezioni;
il sostegno a coloro che necessitano di garanzie procedurali speciali, compresi i minori non accompagnati;
una procedura di accertamento dell’età che rispetti la dignità e l’interesse superiore del minore.
Procedura di esame
Le domande saranno esaminate in maniera obiettiva, imparziale e individuale tenendo conto delle informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine.
Le autorità accertanti devono possedere le conoscenze e la formazione appropriate.
Vengono fissati termini per la procedura amministrativa, con una certa flessibilità per estenderli in circostanze eccezionali.
Le decisioni devono essere adottate per iscritto, indicando le motivazioni, e il richiedente deve essere informato in merito alla possibilità di impugnare la decisione e alle modalità per farlo.
Procedure speciali
In alcuni casi può essere applicata una procedura di esame accelerata, ad esempio per le domande che presentano questioni non pertinenti per l’esame o contenenti informazioni false.
Una procedura di frontiera obbligatoria deve essere applicata a determinate categorie di richiedenti e deve durare al massimo 12 settimane, il che può essere esteso fino a 16 settimane in caso di ricollocazione nello Stato membro che applica la procedura di frontiera.
La procedura di frontiera non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non presentino una minaccia per la sicurezza.
Le norme garantiscono che gli Stati membri dispongano di capacità adeguate per espletare le procedure di frontiera; si veda la decisione di esecuzione (UE) 2024/2150.
Concetti di paese sicuro
I concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro e paese terzo sicuro sono regolati ed esistono dei criteri da soddisfare al riguardo.
I paesi terzi possono essere designati come paesi terzi sicuri o paesi d’origine sicuri a livello dell’Unione o nazionale, con riserva di un eventuale riesame e sospensione da parte della Commissione europea.
Revoca della protezione
Vengono stabilite procedure per la revoca della protezione internazionale, applicando garanzie per la persona interessata.
Impugnazioni
I richiedenti hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro le decisioni negative.
Vengono stabilite norme per l’effetto sospensivo dei ricorsi e i termini per la presentazione dei ricorsi.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) 2024/1348 si applica a partire dal , abrogando la direttiva 2013/32/UE (si veda la sintesi) l’.
Il regolamento si applica anche all’Irlanda (si veda la decisione (UE) 2024/2089).
Movimento secondario. Il movimento dei migranti, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, che, per diverse ragioni, si trasferiscono dal paese in cui sono arrivati per la prima volta per richiedere protezione o reinsediamento permanente altrove.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, ).
Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, ).
Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, ).
Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, ).
Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, ).
Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, ).
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione, del , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo di domande che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno (GU L, 2024/2150, ).
Decisione (UE) 2024/2089 della Commissione, del , che conferma la partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione (GU L, 2024/2089, ).
Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/399 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — Articolo 218 (ex articolo 300 del TCE) (GU C 202 del , pag. 144).
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del , pag. 60).
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del , pag. 98).
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del , relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU L 190 del , pag. 1).