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Procedure di asilo dell’Unione europea (a partire dal 2026)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’obiettivo del regolamento (UE) 2024/1348 è di migliorare in maniera strutturale la procedura di asilo al fine di garantire un processo equo ed efficiente nell’Unione europea (Unione) per l’esame e la decisione su una domanda di asilo, limitando al contempo gli abusi e rimuovendo gli incentivi per i movimenti secondari1 in tutta l’Unione.

PUNTI CHIAVE

Procedura uniforme

La procedura a livello dell’Unione:

  • si applica a tutte le domande presentate nei territori degli Stati membri dell’Unione, compresa la frontiera esterna, sul mare territoriale o in zone di transito;
  • semplifica le procedure e chiarisce i diritti, gli obblighi e le conseguenze della non conformità, limitando in tal modo anche i movimenti secondari dei richiedenti tra gli Stati membri.

Diritti, obblighi e garanzie per i richiedenti

Tra questi vi sono:

  • il diritto all’informazione, all’interpretazione, alla comunicazione con l’UNHCR, all’accesso gratuito alla consulenza legale e all’assistenza e alla rappresentanza legale;
  • l’obbligo di cooperare, ad esempio fornendo dati tra cui quelli biometrici, e presenziando ai colloqui;
  • il diritto di rimanere nel territorio durante la procedura amministrativa, con alcune eccezioni;
  • il sostegno a coloro che necessitano di garanzie procedurali speciali, compresi i minori non accompagnati;
  • una procedura di accertamento dell’età che rispetti la dignità e l’interesse superiore del minore.

Procedura di esame

  • Le domande saranno esaminate in maniera obiettiva, imparziale e individuale tenendo conto delle informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine.
  • Le autorità accertanti devono possedere le conoscenze e la formazione appropriate.
  • Vengono fissati termini per la procedura amministrativa, con una certa flessibilità per estenderli in circostanze eccezionali.
  • Le decisioni devono essere adottate per iscritto, indicando le motivazioni, e il richiedente deve essere informato in merito alla possibilità di impugnare la decisione e alle modalità per farlo.

Procedure speciali

  • In alcuni casi può essere applicata una procedura di esame accelerata, ad esempio per le domande che presentano questioni non pertinenti per l’esame o contenenti informazioni false.
  • Una procedura di frontiera obbligatoria deve essere applicata a determinate categorie di richiedenti e deve durare al massimo 12 settimane, il che può essere esteso fino a 16 settimane in caso di ricollocazione nello Stato membro che applica la procedura di frontiera.
  • La procedura di frontiera non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non presentino una minaccia per la sicurezza.
  • Le norme garantiscono che gli Stati membri dispongano di capacità adeguate per espletare le procedure di frontiera; si veda la decisione di esecuzione (UE) 2024/2150.

Concetti di paese sicuro

  • I concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro e paese terzo sicuro sono regolati ed esistono dei criteri da soddisfare al riguardo.
  • I paesi terzi possono essere designati come paesi terzi sicuri o paesi d’origine sicuri a livello dell’Unione o nazionale, con riserva di un eventuale riesame e sospensione da parte della Commissione europea.

Revoca della protezione

  • Vengono stabilite procedure per la revoca della protezione internazionale, applicando garanzie per la persona interessata.

Impugnazioni

  • I richiedenti hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro le decisioni negative.
  • Vengono stabilite norme per l’effetto sospensivo dei ricorsi e i termini per la presentazione dei ricorsi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2024/1348 si applica a partire dal , abrogando la direttiva 2013/32/UE (si veda la sintesi) l’.
  • Il regolamento si applica anche all’Irlanda (si veda la decisione (UE) 2024/2089).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Movimento secondario. Il movimento dei migranti, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, che, per diverse ragioni, si trasferiscono dal paese in cui sono arrivati per la prima volta per richiedere protezione o reinsediamento permanente altrove.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, ).

ultimo aggiornamento:

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