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Regolamento europeo sulla libertà dei media

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1083 — un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (regolamento europeo sulla libertà dei media)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/1083 è volto a:

  • rafforzare la libertà editoriale e l’indipendenza dei fornitori di servizi di media;
  • garantire che i fornitori di servizi di media possano operare più facilmente a livello transfrontaliero nel mercato interno dell’Unione europea (Unione);
  • consentire ai fornitori di servizi di media di beneficiare della trasformazione digitale dello spazio dei media;
  • istituire garanzie per i fornitori di servizi di media e i giornalisti dalle interferenze;
  • aumentare la trasparenza sul mercato, in particolare per quanto riguarda la proprietà dei media o l’assegnazione di pubblicità statali;
  • rafforzare la cooperazione e la convergenza in materia di regolamentazione.

PUNTI CHIAVE

Tra le altre cose, il regolamento europeo sulla libertà dei media:

  • tutela la libertà dei media e l’indipendenza editoriale richiedendo agli Stati membri dell’Unione di rispettare l’effettiva libertà editoriale dei fornitori di servizi di media;
  • protegge le fonti giornalistiche e le comunicazioni riservate, anche per quanto riguarda le minacce ai giornalisti o l’uso improprio di spyware;
  • garantisce il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico, anche fornendo garanzie riguardanti le loro risorse finanziarie e le norme relative alla nomina e al licenziamento dei direttori e/o dei membri del consiglio di amministrazione di tali media;
  • garantisce la trasparenza della proprietà dei media attraverso obblighi di divulgazione a carico dei fornitori di servizi di media di informazioni specifiche (ad esempio ragioni sociali, dati di contatto, proprietà);
  • prevede misure di salvaguardia contro la rimozione ingiustificata da parte di piattaforme online di dimensioni molto grandi (designate dal regolamento sui servizi digitali) di contenuti di media prodotti in conformità con gli standard professionali, ma ritenuti incompatibili con i termini e le condizioni;
  • introduce il diritto di personalizzazione dei media che offrono i loro servizi attraverso dispositivi e interfacce, come le televisioni connesse, consentendo agli utenti di modificare le impostazioni predefinite per riflettere le proprie preferenze;
  • garantisce agli Stati membri una valutazione dell’impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale;
  • garantisce la trasparenza sulla misurazione dell’audience ai fornitori di servizi di media e agli operatori pubblicitari;
  • stabilisce i requisiti di trasparenza per l’assegnazione di pubblicità statale ai fornitori di servizi di media e alle piattaforme online da parte di autorità ed enti pubblici;
  • rafforza ed estende la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di regolamentazione dei media, anche sulle misure riguardanti i servizi di media provenienti da paesi terzi;
  • facilita un dialogo strutturato tra piattaforme online di dimensioni molto grandi, fornitori di servizi di media e società civile.

Il regolamento introduce una modifica mirata della direttiva 2010/13/UE sostituendo il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) con il Comitato europeo per i servizi di media. Si tratta di un organo consultivo indipendente composto da rappresentanti delle autorità o degli organismi nazionali dei media che viene assistito da un segretariato della Commissione europea, promuovendo l’applicazione efficace e coerente del quadro legislativo dell’Unione in materia di media.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dall’, con alcune eccezioni.

  • Dall’:
    • articolo 3 relativo ai diritti dei destinatari dei servizi di media.
  • Dall’:
    • articolo 4, paragrafi 1 e 2, sui diritti dei fornitori di servizi di media;
    • articolo 6, paragrafo 3, relativo agli obblighi dei fornitori di servizi di media;
    • articolo 7 sulle autorità o organismi nazionali di regolamentazione;
    • articoli da 8 a 13 del Comitato europeo per i servizi di media; e
    • articolo 28 (modifiche alla direttiva 2010/13/UE).
  • Dall’:
    • articoli da 14 a 17 relativi alle norme sulla cooperazione e sulla convergenza in materia di regolamentazione.
  • Dall’:
    • articolo 20 relativo al diritto di personalizzare le offerte di media.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, ).

ultimo aggiornamento:

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