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Autorità europea del lavoro

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce una Autorità europea del lavoro

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il principio di libera circolazione dei lavoratori è sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority — ELA), un organismo progettato per contribuire a garantire un’equa mobilità del lavoro sul territorio dell’Unione e sostenere il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori e (UE) 2016/589 relativo a una rete europea dei servizi per l’impiego (EURES). Esso abroga la decisione (UE) 2016/344 volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

Riunisce i compiti tecnici e operativi di numerosi organismi dell’Unione esistenti:

L’Autorità europea del lavoro fa parte dello sviluppo del pilastro europeo dei diritti sociali.

Obiettivi e compiti

Gli obiettivi dell’Autorità europea del lavoro sono:

  • garantire un più facile accesso alle informazioni su diritti, obblighi e servizi relativi alla mobilità dei lavoratori in tutta l’Unione;
  • migliorare la cooperazione tra gli Stati per far applicare le leggi pertinenti in tutta l’Unione, comprese le ispezioni congiunte;
  • fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie tra gli Stati; e
  • potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

L’Autorità europea del lavoro si occupa di:

  • migliorare la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni di carattere generale fornite agli individui, ai datori di lavoro e alle organizzazioni delle parti sociali per quanto riguarda i diritti e gli obblighi relativi alla mobilità dei lavoratori;
  • sostenere gli Stati membri nella fornitura di servizi agli individui e ai datori di lavoro tramite EURES, quali l’incrocio transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di posti di apprendistato con i curricula vitae (CV);
  • facilitare la cooperazione e uno scambio di informazioni più celere tra gli Stati membri;
  • coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate2 e congiunte3 ispezioni;
  • in cooperazione con gli Stati membri valutare i rischi e svolgere analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale;
  • sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione pertinente, ad esempio attraverso l’assistenza reciproca e la formazione, compresa l’elaborazione di orientamenti comuni;
  • rafforzare il lavoro della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato per la condivisione delle migliori prassi, sviluppare le competenze e l’analisi e incoraggiare approcci innovativi;
  • mediare e facilitare soluzioni alle controversie tra gli Stati membri per riconciliare punti di vista divergenti.

Organizzazione

La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità europea del lavoro si compone di un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo e di un gruppo di portatori di interessi.

Il consiglio di amministrazione è composto di:

  • un membro per ciascuno Stato membro,
  • due membri in rappresentanza della Commissione europea,
  • un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo senza diritto di voto,
  • quattro membri che rappresentano le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali (senza diritto di voto), in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.

I rappresentanti degli Stati che applicano il diritto dell’Unione nell’ambito di attività dell’Autorità europea del lavoro, le agenzie dell’Unione Eurofound, EU-OSHA, Cedefop, o la Fondazione europea per la formazione possono essere invitate a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Diritti fondamentali

Il presente regolamento non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Si applica dal .

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Distacco dei lavoratori: per lavoratore distaccato si intende qualsiasi lavoratore che durante un periodo limitato, esegue il suo lavoro sul territorio di un paese dell’Unione diverso da quello in cui svolge abitualmente la propria attività.
  2. Ispezioni concertate: ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell’ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità europea del lavoro;
  3. ispezioni congiunte: ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità europea del lavoro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’, pag. 21).

ultimo aggiornamento

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