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istituisce un quadro per il conseguimento della neutralità climatica all’interno dell’Unione europea (Unione) entro il 2050, che consiste nell’equilibrio tra emissioni di gas a effetto serra1 a livello dell’Unione e la loro rimozione come disciplinato nel diritto dell’Unione;
comprende, oltre all’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, lo scopo di raggiungere in seguito emissioni negative nell’Unione;
prevede un traguardo unionale vincolante di una riduzione netta interna delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e di stabilire un traguardo in materia di clima per il 2040 entro sei mesi dal primo bilancio globale nell’ambito dell’accordo di Parigi;
Le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri dell’Unione devono adottare tutte le misure necessarie per soddisfare gli obiettivi del regolamento, tenendo conto al contempo dell’equità, della solidarietà e dell’efficienza in termini di costi.
Il regolamento istituisce un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici indipendente. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dell’ambiente nomina i 15 membri del comitato consultivo per un periodo di quattro anni in seguito a una procedura di selezione aperta. La selezione avviene in base all’eccellenza scientifica, all’ampiezza delle competenze e all’esperienza professionale dei membri nel settore delle scienze climatiche e ambientali. I 15 esperti scientifici ad alto livello sono designati a titolo personale.
I compiti del comitato comprendono:
la presa in considerazione delle ultime conclusioni scientifiche riportate nelle relazioni e nei dati scientifici relativi al clima del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), in particolare per quanto concerne le informazioni pertinenti all’Unione;
la prestazione di consulenza scientifica e la presentazione di relazioni sulle misure esistenti e proposte dell’Unione;
la promozione dello scambio di conoscenze scientifiche indipendenti;
l’individuazione di azioni e opportunità per raggiungere i traguardi dell’Unione;
la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e il loro impatto.
Gli Stati membri devono inoltre:
istituire un organo consultivo in materia di clima per fornire consulenza scientifica alle autorità nazionali pertinenti;
instaurare un dialogo multilivello sul clima e sull’energia che coinvolga le autorità locali, la società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori, altre parti interessate pertinenti e il pubblico;
presentare la propria strategia trentennale alla Commissione europea entro il , e successivamente ogni dieci anni, fornendo un aggiornamento ogni cinque anni, se necessario.
Il regolamento definisce le seguenti misure intermedie dell’Unione, che si prefiggono di aiutare l’Unione a conseguire il proprio obiettivo della neutralità climatica entro il 2050:
la riduzione di almeno il 55 % delle emissioni unionali nette di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. A luglio 2021, la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative che migliorano la legislazione unionale esistente e comprendono nuove iniziative per l’attuazione di tale nuovo traguardo. Monitorerà in seguito i progressi delle proposte legislative per stabilire se il nuovo traguardo sarà raggiunto;
la limitazione del contributo delle rimozioni nette a un massimo di 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per garantire l’esecuzione di sforzi di mitigazione sufficienti nel periodo fino al 2030. Al fine di potenziare il pozzo2 di assorbimento del carbonio dell’Unione in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, il regolamento prevede altresì per l’Unione l’obiettivo di aumento del volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030;
permettere alla Commissione di proporre un traguardo in materia di clima per il 2040 entro sei mesi del primo bilancio globale nell’ambito dell’accordo di Parigi. La proposta dovrà essere accompagnata da una relazione contenente il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050;
richiedere alla Commissione di comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi da ogni bilancio globale nell’ambito dell’accordo di Parigi i progressi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri per soddisfare gli obiettivi del regolamento.
L’adattamento ai cambiamenti climatici richiede:
alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri di
migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
garantire che politiche in materia di adattamento siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici per le politiche settoriali e si adoperino per integrare tali misure in tutti i settori di intervento, concentrandosi in particolare sulle persone e sui settori più vulnerabili;
alla Commissione di adottare:
una strategia di adattamento dell’Unione;
orientamenti, entro il , che stabiliscano principi e pratiche comuni per l’individuazione, la classificazione e la gestione dei rischi climatici durante la pianificazione, lo sviluppo, l’esecuzione e il monitoraggio di progetti e programmi;
agli Stati membri di adottare e attuare strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo particolarmente conto di settori vulnerabili, quali l’agricoltura, i sistemi idrici e alimentari e la sicurezza alimentare, accanto all’esigenza di promuovere soluzioni basate sulla natura e sugli ecosistemi.
La valutazione dei progressi dell’Unione e nazionali richiede alla Commissione di:
valutare entro il , e successivamente ogni cinque anni, i progressi compiuti dall’Unione e dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi del 2050 e di adattamento, e la coerenza delle misure dell’Unione e nazionali riguardo a tali obiettivi;
valutare qualora se le proposte di misure e di legislazione dell’Unione, comprese le proposte di bilancio, siano coerenti con i traguardi per il 2030 e il 2040 e gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050;
valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e fornire raccomandazioni a uno Stato membro in caso si riscontrino incoerenze nel garantire l’obiettivo di neutralità climatica o progressi insufficienti compiuti verso il miglioramento della capacità di adattamento, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
La Commissione coinvolge:
tutte le componenti della società, compresi il pubblico, le parti sociali e le parti interessate, per permettere e offrire loro di impegnarsi a favore di una società giusta, socialmente equa, climaticamente neutra e resiliente al clima;
tutti i settori dell’economia che elaborano su base volontaria tabelle di marcia indicative verso la neutralità climatica.
Il regolamento modifica:
il regolamento (CE) n. 401/2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (si veda la sintesi) e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia (si veda la sintesi).
Il , la Commissione ha adottato la propria proposta per una normativa europea sul clima quale elemento importante del Green Deal europeo (si veda la sintesi).
L’azione dell’Unione tesa a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi si dimostra già fortemente sviluppata. Tra il 1990 e il 2019, le emissioni sono calate del 24 %, e l’economia è cresciuta del 60 %. Una grande pietra miliare della politica climatica dell’Unione consiste nel sistema di scambio delle quote di emissione istituito dalla direttiva 2003/87/CE (si veda la sintesi).
Gas a effetto serra: qualsiasi gas in grado di assorbire la radiazione infrarossa dalla superficie terrestre e di tornare a diffonderla sulla Terra.
Pozzo: un serbatoio che rimuove il biossido di carbonio dall’atmosfera.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final, dell’].
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1999 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell’accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici [COM(2016) 110 final del ].
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del , pag. 13).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 , pag. 32).