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Misure restrittive dell’Unione europea in considerazione della situazione in Yemen

 

SINTESI DI:

Decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Yemen

Regolamento (UE) n. 1352/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Yemen

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), i quali promuovono gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le «sanzioni» dell’Unione in considerazione della situazione in Yemen.

PUNTI CHIAVE

Misure restrittive

La decisione e il regolamento, più volte modificati da atti di esecuzione, stabiliscono misure restrittive da imporre alle persone e alle entità elencate, tra cui figurano:

  • il divieto di assistenza tecnica militare, nonché di fornire, fabbricare, mantenere e utilizzare armi e attrezzature connesse, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente;
  • il divieto di assistenza finanziaria per attività militari, compresi sovvenzioni, prestiti e assicurazione all’esportazione, nonché assicurazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e attrezzature connesse, o per la fornitura di assistenza tecnica, direttamente o indirettamente;
  • il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, senza che vengano messi a disposizione nuovi fondi, direttamente o indirettamente.

Eccezioni

Gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono autorizzare eccezioni, a condizione che i fondi siano destinati a facilitare il lavoro delle Nazioni Unite (ONU) e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen, come concordato dal Comitato per le sanzioni dell’ONU, oppure che i fondi siano:

  • finalizzati a soddisfare i bisogni fondamentali, compresi i pagamenti per i prodotti alimentari, l’affitto, i medicinali, le tasse e le utenze pubbliche;
  • finalizzati a pagare onorari professionali ragionevoli;
  • finalizzati a pagare le commissioni per la detenzione dei fondi congelati;
  • oggetto di un vincolo* giudiziario o amministrativo preventivo oppure finalizzati a soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo, a condizione che le persone o le entità elencate non ne beneficino;
  • finalizzati ai pagamenti dovuti in base a un contratto o a un accordo precedente e non violino le sanzioni.

Persone ed entità soggette a sanzioni

Le persone ed entità elencate nell’Allegato I del regolamento sono identificate dal Comitato per le sanzioni dell’ONU come coinvolte in o fornitori di sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, tra cui:

  • l’intralcio e la minaccia alla transizione politica, come indicato nell’iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell’accordo sul Meccanismo di attuazione;
  • l’impedimento dell’attuazione dei risultati della relazione finale della Conferenza di dialogo nazionale attraverso la violenza o attacchi alle infrastrutture essenziali;
  • la pianificazione, la conduzione o lo svolgimento di atti in Yemen che violano i diritti umani internazionali o il diritto umanitario, compresa la violenza sessuale e il reclutamento di bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;
  • la violazione dell’embargo sulle armi o l’intralcio delle attività di assistenza umanitaria destinate allo Yemen.

Deroghe umanitarie

In seguito alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle sanzioni sotto forma di congelamento dei beni per gli aiuti umanitari e altre attività a sostegno dei bisogni umani primari, applicabili a determinate persone o entità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione 2014/932/PESC e il regolamento (UE) n. 1352/2014 sono in vigore dal 19 dicembre 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Vincolo. Un credito o un diritto legittimo contro attività che vengono utilizzate come garanzia per soddisfare un debito.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147).

Le successive modifiche alla decisione 2014/932/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti dello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 13.09.2024

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