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Orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/1679 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il Regolamento (UE) 2024/1679 mira a costruire una rete di trasporto affidabile, continua e di alta qualità che garantisca una connettività sostenibile in tutta Europa senza interruzioni fisiche, strozzature o collegamenti mancanti.

PUNTI CHIAVE

  • La politica della rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) mira a costruire una rete multimodale di ferrovie, strade, vie navigabli interne e rotte marittime a corto raggio collegate ai nodi urbani, ai porti marittimi e interni, agli aeroporti e ai loro terminal in tutta l’Unione europea (Unione). Si pone quattro obiettivi:
    • sostenibilità, in particolare promuovendo una mobilità a basse e zero emissioni e un maggiore utilizzo di modi di trasporto più sostenibili;
    • coesione, rendendo accessibili e collegate tutte le regioni dell’Unione, in particolare le regioni ultraperiferiche e altre regioni remote, insulari, periferiche e montane, nonché le aree scarsamente popolate;
    • efficienza,, eliminando le strozzature e affrontando i collegamenti ferroviari mancanti;
    • aumentare i benefici per gli utenti, garantendo l’accessibilità in particolare per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
  • La politica si basava in precedenza su linee guida dell’Unione del 2013 che stabilivano i requisiti tecnici dell’infrastruttura e definivano la struttura della rete.
  • Il presente regolamento aggiorna e sostituisce tali orientamenti, modificando i regolamenti (UE) 2021/1153 (si veda la sintesi) e (UE) n. 913/2010 (si veda la sintesi), e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.

Sviluppo

La rete sarà sviluppata o aggiornata in tre fasi.

  1. Una rete centrale sarà completata entro il .
  2. Una rete centrale estesa sarà completata entro il .
  3. Una rete completa sarà completata entro il .

Corridoi di trasporto

  • Per garantire che la pianificazione dell’infrastruttura sia allineata alle esigenze operative, il regolamento integra i corridoi della rete centrale e i corridoi per il trasporto ferroviario di merci per formare corridoi di trasporto europei.
  • Questi coprono i più importanti flussi di trasporto a lunga distanza, attraversano almeno due confini e coinvolgono almeno tre modi di trasporto.
  • In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e per garantire una migliore connettività con i principali Paesi limitrofi, il regolamento estende quattro corridoi di trasporto alla Moldova e all’Ucraina, declassando al contempo i collegamenti transfrontalieri con la Bielorussia e la Russia.

Infrastrutture di trasporto ferroviario

Il regolamento sottolinea l’importanza delle ferrovie nel passaggio a modi di trasporto sostenibili. A tal fine, e per garantire un migliore funzionamento della rete ferroviaria RTE-T, si concentra su una serie di misure volte a garantire una capacità sufficiente e un funzionamento regolare e ininterrotto su tutta la rete. Tra queste vi sono:

  • l’implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario;
  • lo sviluppo di una rete centrale e globale estesa;
  • la migrazione allo scartamento standard nominale europeo;
  • la garanzia di circolazione per i treni merci lunghi 740 metri;
  • l’imposizione di una velocità minima della linea pari a 160 km/h per i treni passeggeri.

Infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne

Il regolamento stabilisce standard infrastrutturali minimi e livelli di servizio per le vie navigabili e i porti, al fine di garantire condizioni di navigazione efficienti, affidabili e sicure per gli utenti della rete di vie navigabili interne.

Infrastruttura di trasporto marittimo e spazio marittimo europeo

Il regolamento stabilisce standard infrastrutturali minimi per i porti marittimi per promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e la connettività con l’entroterra (ferrovia). Inoltre, introduce lo spazio marittimo europeo per integrare in modo efficiente, redditizio e sostenibile la dimensione marittima con altri modi di trasporto.

Infrastruttura di trasporto stradale

  • Il regolamento prevede che tutte le strade della rete centrale e della rete centrale estesa siano appositamente progettate, costruite o ammodernate per il traffico automobilistico. È inoltre necessario prevedere carreggiate separate per i due sensi di marcia. Queste carreggiate devono essere separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata al traffico o, eccezionalmente, da altri mezzi.
  • Richiede inoltre aree di parcheggio sicure e protette sulla rete centrale e sulla rete estesa, per garantire migliori condizioni di lavoro e di riposo ai conducenti professionisti.

Infrastruttura di trasporto aereo

Il regolamento prevede che i principali aeroporti con più di 12 milioni di passeggeri all’anno siano collegati con la ferrovia a lunga distanza, rendendo la ferrovia un’alternativa competitiva ai voli nazionali di collegamento.

Infrastrutture per i terminali merci multimodali

Il regolamento promuove un aumento del numero e della capacità dei terminali di trasbordo per soddisfare la domanda di traffico. Ciò include la possibilità di accogliere treni lunghi 740 metri, di promuovere il passaggio a modi di trasporto sostenibili e di potenziare il settore del trasporto combinato in Europa.

Mobilità urbana

Il regolamento prevede che tutte le principali città lungo la rete RTE-T sviluppino piani di mobilità urbana sostenibile per promuovere la mobilità a zero e basse emissioni.

Governance

Il regolamento amplia l’ambito di applicazione del mandato dei coordinatori per riflettere le nuove priorità della RTE-T e per consentire ai coordinatori di impegnarsi con i Paesi terzi partecipanti. Inoltre, offre alla Commissione la possibilità di adottare atti di esecuzione per ciascun corridoio di trasporto europeo e richiede un maggiore allineamento tra i piani di trasporto nazionali e la politica della RTE-T.

Disposizioni orizzontali

Il regolamento prevede che la rete RTE-T sia pianificata, sviluppata e gestita in modo efficiente dal punto di vista delle risorse, attraverso:

  • la manutenzione delle infrastrutture di trasporto esistenti per tutta la durata dell’infrastruttura;
  • l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’infrastruttura, in particolare attraverso una gestione efficiente della capacità e del traffico e la promozione della multimodalità;
  • l’ottimizzazione delle possibili sinergie con altre reti (reti energetiche transeuropee, reti digitali transeuropee, mobilità militare);
  • la resilienza della rete di trasporto e delle sue infrastrutture e servizi rispetto a un contesto climatico e geopolitico in evoluzione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, ).

ultimo aggiornamento:

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