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La decisione stabilisce un programma di azione per l’ambiente (l’ottavo) per il periodo fino al 2030, definendo gli obiettivi prioritari e le condizioni necessarie per raggiungerli.
PUNTI CHIAVE
L’obiettivo prioritario a lungo termine è far sì che, al più tardi entro il 2050, i cittadini europei vivano bene, entro i confini del pianeta, in un’economia sana in cui nulla venga sprecato, la crescita sia rigenerativa, la neutralità climatica sia una realtà e le disuguaglianze siano notevolmente ridotte.
Il programma di azione per l’ambiente si basa sul Green Deal europeo e mira ad accelerare la transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista climatico ed efficiente nell’uso delle risorse, riconoscendo che il benessere e la prosperità delle persone dipendono da un ecosistema sano.
migliorare la capacità di adattamento consolidando la resilienza e riducendo la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;
progredire verso un modello di crescita rigenerativa, scollegando la crescita economica dall’uso delle risorse e dal degrado ambientale e accelerando, al contempo, la transizione a un’economia circolare;
ridurre le pressioni ambientali e climatiche connesse alla produzione e al consumo, in particolare per quanto riguarda l’energia, lo sviluppo industriale, l’edilizia e le infrastrutture, la mobilità e i sistemi alimentari.
Creare le condizioni necessarie per conseguire gli obiettivi prioritari
garantire un’attuazione efficace, rapida e completa della normativa e delle strategie dell’Unione in materia di ambiente e clima, privilegiando l’applicazione e migliorando gli orientamenti e le raccomandazioni;
assicurare che le disuguaglianze sociali derivanti dagli impatti e dalle politiche in materia di clima e ambiente siano ridotte al minimo e che le misure adottate per proteggere l’ambiente siano eque e inclusive;
includere una prospettiva di genere in tutte le fasi del processo di elaborazione delle politiche;
rafforzare gli incentivi a favore dell’ambiente ed eliminare gradualmente i sussidi nocivi, in particolare quelli per i combustibili fossili;
integrare l’azione relativa alla biodiversità, contribuendo a raggiungere il traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % di tale spesa annuale nel 2026 e nel 2027;
promuovere la corretta gestione delle sostanze chimiche e individuare rapidamente alternative alle sostanze che destano preoccupazione;
contrastare il degrado del suolo e garantirne la protezione e l’uso sostenibile, anche mediante una normativa sulla salute dei suoli entro il 2023;
trasformare il sistema alimentare dell’Unione affinché contribuisca a proteggere la biodiversità e il benessere degli animali, assicurando nel contempo una transizione giusta per le parti interessate;
riconoscere le interconnessioni tra la salute umana, la salute animale e l’ambiente attraverso l’integrazione dell’approccio «One Health» nell’elaborazione delle politiche;
utilizzare gli strumenti e le metodologie esistenti e migliorare i metodi di monitoraggio, gli strumenti di valutazione e gli indicatori misurabili per le soluzioni basate sulla natura;
ricorrere alla tassazione ambientale, agli strumenti di mercato e agli strumenti di finanziamento e di bilancio verdi;
assicurare che le politiche e le azioni si basino sulle migliori conoscenze scientifiche e tecnologie disponibili, rafforzando al tempo stesso la base di conoscenze;
sfruttare le tecnologie digitali e fondate sui dati, compresi i dati in tempo reale, per sostenere il processo decisionale garantendo inoltre la trasparenza, l’autenticità, l’interoperabilità e l’accessibilità pubblica di tali dati e informazioni;
mobilitare un ampio sostegno da parte della società civile, collaborando con le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, le parti sociali, i cittadini, le comunità e altre parti interessate e promuovendo il dibattito, l’educazione ambientale lungo tutto l’arco della vita e l’azione di tipo partecipativo;
rafforzare la cooperazione tra le istituzioni dell’Unione nell’ambito della politica in materia di clima e ambiente;
applicare norme rigorose in materia di trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, conformemente alla convenzione di Aarhus sia a livello dell’Unione che degli Stati membri;
sostenere l’adozione a livello mondiale degli obiettivi prioritari, in particolare coinvolgendo i paesi terzi in partenariati e alleanze quali il G7 e il G20.
Monitoraggio e relazioni
La Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea dell’ambiente e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, monitora, valuta e comunica annualmente lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi prioritari, presentando una valutazione intermedia entro il e un riesame completo entro il , seguito, se del caso, da una proposta per il prossimo programma di azione per l’ambiente entro il .
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione si scambiano annualmente opinioni, sulla base delle relazioni, delle azioni intraprese e delle possibili azioni future.
Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del , pag. 22).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita [COM(2020) 380 final del ].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’].
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del , pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). Testo ripubblicato in rettifica (GU L 136 del , pag. 3).