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Apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

SINTESI DI:

Direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2014/34/UE stabilisce normative uniformi a livello di Unione europea (Unione) sulla vendita e sulla messa in servizio degli apparecchi e dei sistemi di protezione per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.
  • La direttiva mira a garantire che i prodotti soddisfino determinati requisiti per garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, in particolare dei lavoratori, e, se del caso, la protezione degli animali domestici e dei beni.
  • La direttiva si applica a una vasta gamma di prodotti, compresi gli apparecchi utilizzati sulle piattaforme fisse offshore per l’estrazione di idrocarburi e gas, negli impianti petrolchimici, nelle miniere, nei mulini (le particelle di farina nell’aria sono altamente infiammabili) e in altre aree in cui può essere presente un’atmosfera potenzialmente esplosiva.

PUNTI CHIAVE

La direttiva definisce le responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori nel contesto della vendita di apparecchi e sistemi di protezione per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.

  • Tutti i prodotti in vendita all’interno dell’Unione devono recare la marcatura CE per dimostrare di soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza della normativa europea.
  • Prima di ottenere la marcatura CE, il fabbricante deve effettuare una valutazione sulla conformità1 e sulla sicurezza e redigere la documentazione tecnica per i prodotti.
  • Gli importatori devono controllare che i produttori abbiano correttamente effettuato le valutazioni della conformità. In caso contrario, essi devono informare l’organismo di controllo della sicurezza.
  • Tutta la documentazione necessaria deve essere registrata e conservata per dieci anni.
  • Documentazioni e informazioni di sicurezza devono essere redatte in un linguaggio facilmente comprensibile agli utenti finali.
  • I fabbricanti e gli importatori devono indicare il proprio indirizzo postale sui loro prodotti.
  • I fabbricanti possono utilizzare strumenti elettronici per fornire alle autorità responsabili del monitoraggio della sicurezza le informazioni necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto.

Inoltre, la direttiva specifica i passi che le autorità nazionali responsabili del monitoraggio della sicurezza devono compiere per individuare e prevenire l’importazione di prodotti pericolosi provenienti da paesi terzi.

Atti di esecuzione

La Commissione europea può adottare atti di esecuzione.

Le decisioni di esecuzione sulla pubblicazione della lista delle norme armonizzate per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva sono pubblicati e aggiornati regolarmente.

Modalità di emergenza del mercato interno

La direttiva di modifica (UE) 2024/2749 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi2.

La direttiva (UE) 2024/2749 modifica la direttiva 2014/34/UE che stabilisce le modalità di applicazione di tali procedure di emergenza. Tra le altre cose, le nuove norme:

  • richiedono agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
  • consentono agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di apparecchiature senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consentono alle autorità nazionali competenti di presumere che le apparecchiature prodotte in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali o internazionali applicabili, identificate dalla Commissione come idonee a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • danno alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2014/34/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .

Le norme adottate ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/2749 devono essere recepite nel diritto nazionale entro il e si applicheranno a partire dal .

La direttiva 2014/34/UE ha rifuso e abrogato la direttiva 94/9/CE, con efficacia a decorrere dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
  2. Beni e servizi rilevanti per la crisi. Prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (GU L 96 del , pag. 309).

ultimo aggiornamento:

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