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Prestazione energetica degli edifici

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2024/1275 mira a migliorare il rendimento energetico degli edifici all’interno dell’Unione europea (UE), con l’obiettivo di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050.

La direttiva riguarda gli edifici nuovi ed esistenti, nonché l’efficienza energetica degli edifici e l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

La rifusione promuove in particolare la ristrutturazione energetica degli edifici esistenti per migliorarne la prestazione energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

PUNTI CHIAVE

Piano nazionale di ristrutturazione edilizia

Ogni Stato membro dell’UE deve elaborare un piano per la ristrutturazione del proprio parco immobiliare nazionale affinché sia altamente efficiente dal punto di vista energetico e decarbonizzato entro il 2050. I piani devono:

  • includere una panoramica del parco immobiliare nazionale, degli ostacoli e delle carenze del mercato e delle capacità nei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili;
  • definire una tabella di marcia con obiettivi per il 2030, il 2040 e il 2050 in materia di tassi di ristrutturazione annuali, riduzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di gas a effetto serra e riduzione della povertà energetica;
  • includere una panoramica delle politiche e delle misure attuate e pianificate;
  • delineare le esigenze di investimento, le fonti di finanziamento e le risorse amministrative necessarie per la ristrutturazione degli edifici.

Requisiti minimi di prestazione energetica

Gli Stati membri devono:

  • stabilire e aggiornare regolarmente requisiti minimi di prestazione energetica affinché gli edifici e gli elementi edilizi raggiungano livelli ottimali in funzione dei costi;
  • adottare una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni di progettazione e della qualità dell’ambiente interno.

Nuovi edifici

Gli Stati membri devono garantire che:

  • i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici siano edifici a emissioni zero a partire dal 2028 e tutti i nuovi edifici siano a emissioni zero a partire dal 2030: un edificio a emissioni zero deve soddisfare elevati standard di prestazione energetica, non deve produrre emissioni in loco derivanti da combustibili fossili e deve produrre emissioni operative di gas a effetto serra pari a zero o molto basse.
  • A partire dal 2026, i nuovi edifici di grandi dimensioni (oltre 1 000 metri quadrati) siano sottoposti al calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) del loro ciclo di vita, estendendo tale obbligo a tutti i nuovi edifici entro il 2030.

Norme minime di prestazione energetica

La direttiva impone agli Stati membri di:

  • fissare standard minimi di prestazione energetica per gli edifici non residenziali che determineranno la ristrutturazione del 16 % degli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più scarse entro il 2030 e del 26 % entro il 2033;
  • stabilire un percorso per la ristrutturazione progressiva degli edifici residenziali al fine di migliorare la prestazione energetica media del parco edilizio residenziale.

Altre norme

La direttiva:

  • mira a garantire che i nuovi edifici siano progettati per ottimizzare il potenziale dell’energia solare e impone la graduale diffusione degli impianti di energia solare negli edifici;
  • introduce un sistema di passaporti di ristrutturazione per guidare i proprietari di edifici attraverso complessi processi di ristrutturazione in modo graduale;
  • stabilisce i requisiti per l’installazione e l’ottimizzazione di sistemi tecnici per l’edilizia al fine di migliorare le prestazioni energetiche;
  • impone l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici e parcheggi per biciclette in edifici nuovi e ristrutturati;
  • istituisce un sistema di classificazione della preparazione degli edifici in materia di efficienza energetica, incoraggiando l’uso di tecnologie intelligenti per migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni;
  • mira a garantire che i proprietari, gli inquilini e i gestori degli edifici abbiano accesso ai dati dei sistemi degli edifici e facilita l’interoperabilità dei servizi e lo scambio di dati;
  • impone agli Stati membri di:
    • fornire sostegno finanziario e affrontare gli ostacoli di mercato per incoraggiare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici,
    • istituire un sistema di certificazione e sportelli unici per la prestazione energetica degli edifici,
    • istituire un sistema di ispezioni periodiche indipendenti degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.

Abrogazione

La direttiva abroga la direttiva 2010/31/UE, consolidando e aggiornando i regolamenti precedenti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

Poiché la direttiva (UE) 2024/1275 è una rifusione, le norme vigenti rimangono in vigore.

L’articolo 35 della direttiva (UE) 2024/1275 specifica quali delle nuove norme introdotte dovevano essere recepite nel diritto nazionale entro il e quali dovranno essere recepite entro il .

La direttiva (UE) 2024/1275 abrogherà e sostituirà la direttiva 2010/31/UE a decorrere dal .

CONTESTO

La direttiva è strettamente associata al pacchetto del Green Deal europeo, in particolare al sistema di scambio di quote di emissione per i combustibili utilizzati negli edifici, alla direttiva sull’efficienza energetica (Direttiva (UE) 2023/1791), alla direttiva sulle energie rinnovabili (Direttiva (UE) 2023/2413) e al regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi (Regolamento (UE) 2023/1804).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, ).

ultimo aggiornamento:

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