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La direttiva (UE) 2024/1275 mira a migliorare il rendimento energetico degli edifici all’interno dell’Unione europea (UE), con l’obiettivo di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050.
La direttiva riguarda gli edifici nuovi ed esistenti, nonché l’efficienza energetica degli edifici e l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.
La rifusione promuove in particolare la ristrutturazione energetica degli edifici esistenti per migliorarne la prestazione energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
PUNTI CHIAVE
Piano nazionale di ristrutturazione edilizia
Ogni Stato membro dell’UE deve elaborare un piano per la ristrutturazione del proprio parco immobiliare nazionale affinché sia altamente efficiente dal punto di vista energetico e decarbonizzato entro il 2050. I piani devono:
includere una panoramica del parco immobiliare nazionale, degli ostacoli e delle carenze del mercato e delle capacità nei settori dell’edilizia, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili;
definire una tabella di marcia con obiettivi per il 2030, il 2040 e il 2050 in materia di tassi di ristrutturazione annuali, riduzione del consumo di energia primaria e delle emissioni di gas a effetto serra e riduzione della povertà energetica;
includere una panoramica delle politiche e delle misure attuate e pianificate;
delineare le esigenze di investimento, le fonti di finanziamento e le risorse amministrative necessarie per la ristrutturazione degli edifici.
Requisiti minimi di prestazione energetica
Gli Stati membri devono:
stabilire e aggiornare regolarmente requisiti minimi di prestazione energetica affinché gli edifici e gli elementi edilizi raggiungano livelli ottimali in funzione dei costi;
adottare una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni di progettazione e della qualità dell’ambiente interno.
Nuovi edifici
Gli Stati membri devono garantire che:
i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici siano edifici a emissioni zero a partire dal 2028 e tutti i nuovi edifici siano a emissioni zero a partire dal 2030: un edificio a emissioni zero deve soddisfare elevati standard di prestazione energetica, non deve produrre emissioni in loco derivanti da combustibili fossili e deve produrre emissioni operative di gas a effetto serra pari a zero o molto basse.
A partire dal 2026, i nuovi edifici di grandi dimensioni (oltre 1 000 metri quadrati) siano sottoposti al calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) del loro ciclo di vita, estendendo tale obbligo a tutti i nuovi edifici entro il 2030.
Norme minime di prestazione energetica
La direttiva impone agli Stati membri di:
fissare standard minimi di prestazione energetica per gli edifici non residenziali che determineranno la ristrutturazione del 16 % degli edifici non residenziali con le prestazioni energetiche più scarse entro il 2030 e del 26 % entro il 2033;
stabilire un percorso per la ristrutturazione progressiva degli edifici residenziali al fine di migliorare la prestazione energetica media del parco edilizio residenziale.
Altre norme
La direttiva:
mira a garantire che i nuovi edifici siano progettati per ottimizzare il potenziale dell’energia solare e impone la graduale diffusione degli impianti di energia solare negli edifici;
introduce un sistema di passaporti di ristrutturazione per guidare i proprietari di edifici attraverso complessi processi di ristrutturazione in modo graduale;
stabilisce i requisiti per l’installazione e l’ottimizzazione di sistemi tecnici per l’edilizia al fine di migliorare le prestazioni energetiche;
impone l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici e parcheggi per biciclette in edifici nuovi e ristrutturati;
istituisce un sistema di classificazione della preparazione degli edifici in materia di efficienza energetica, incoraggiando l’uso di tecnologie intelligenti per migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni;
mira a garantire che i proprietari, gli inquilini e i gestori degli edifici abbiano accesso ai dati dei sistemi degli edifici e facilita l’interoperabilità dei servizi e lo scambio di dati;
impone agli Stati membri di:
fornire sostegno finanziario e affrontare gli ostacoli di mercato per incoraggiare gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici,
istituire un sistema di certificazione e sportelli unici per la prestazione energetica degli edifici,
istituire un sistema di ispezioni periodiche indipendenti degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria.
Abrogazione
La direttiva abroga la direttiva 2010/31/UE, consolidando e aggiornando i regolamenti precedenti.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
Poiché la direttiva (UE) 2024/1275 è una rifusione, le norme vigenti rimangono in vigore.
L’articolo 35 della direttiva (UE) 2024/1275 specifica quali delle nuove norme introdotte dovevano essere recepite nel diritto nazionale entro il e quali dovranno essere recepite entro il .
La direttiva (UE) 2024/1275 abrogherà e sostituirà la direttiva 2010/31/UE a decorrere dal .
Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/955 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231, , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del , pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: rendere più ecologici i nostri edifici, creare posti di lavoro, migliorare la vita [COM(2020) 662 final, ].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final, ].
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del , pag. 26).
Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328, , pag. 82).
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del , pag. 1).
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32).