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Efficienza energetica (dal 2025)

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Modifica la direttiva dell’Unione europea (Unione) relativa all’efficienza energetica*, che fissa gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030 dell’Unione e stabilisce «l’efficienza energetica al primo posto» come principio fondamentale della politica energetica dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Efficienza energetica dell’Unione

  • La presente direttiva rifonde la legge sull’efficienza energetica dell’Unione, che:
    • mirava a migliorare l’efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e del 32,5 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e prevedeva l’obbligo per tutti gli Stati membri dell’Unione di fissare obiettivi nazionali di efficienza energetica per raggiungere tale obiettivo;
    • promuoveva l’efficienza energetica in tutta l’Unione attraverso misure comuni che riguardavano ogni fase della catena dell’energia.
  • In generale, le misure in materia di efficienza energetica dell’Unione, comprese quelle che vanno oltre la direttiva sull’efficienza energetica, si concentrano su ambiti politici che presentano il maggiore potenziale di risparmio energetico e che richiedono un approccio comune in tutti gli Stati membri. Ciò comprende la normativa su:

Innalzare gli obiettivi

  • Nell’ambito del Green Deal europeo e conformemente agli obiettivi dell’accordo di Parigi, la Commissione europea ha proposto un piano per l’obiettivo climatico per aumentare l’obiettivo per le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione fino ad almeno il 55 % in meno rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
  • La presente direttiva aumenta gli obiettivi di efficienza energetica nell’ambito di questo traguardo di più ampio respiro.
  • Gli obiettivi della direttiva sono stati innalzati nell’ambito del piano repowerEU, che mira a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di combustibili fossili provenienti dalla Russia.

Obiettivi, obblighi e meccanismi per il 2030

  • La direttiva aumenta l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione, richiedendo agli Stati membri di garantire collettivamente un’ulteriore riduzione del consumo energetico dell’11,7% entro il 2030, rispetto alle proiezioni del 2020. Ciò equivale agli obiettivi di efficienza energetica del -40,5 % e del -38 % rispettivamente per il consumo di energia primaria e finale rispetto allo scenario di riferimento del 2007 utilizzato in precedenza.
    • Entro il 2030, il consumo globale di energia dell’Unione non deve superare i 992,5 milioni di tonnellate equivalente petrolio per l’energia primaria e i 763 milioni di tonnellate equivalente petrolio per l’energia finale.
  • Per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, gli Stati membri fisseranno dei contributi nazionali indicativi sulla base di una combinazione di criteri oggettivi che riflettono le circostanze nazionali.
  • Se gli Stati membri restano indietro nel fornire i propri contributi nazionali, viene attivato un meccanismo« rafforzato per colmare i divari».
  • Gli Stati membri sono tenuti a conseguire un risparmio energetico nell’uso finale cumulativo per l’intero periodo di obbligo dal 2021 al 2030, equivalente a un nuovo risparmio annuo di almeno:
    • lo 0,8 % del consumo di energia finale nel 2021-2023;
    • l’1,3 % nel 2024-2025;
    • l’1,5 % nel 2026-2027; e
    • l’1,9 % nel 2028-2030.
  • Esiste un obiettivo annuale di riduzione del consumo di energia dell’1,9 % per il settore pubblico nel suo insieme e l’obbligo di ristrutturazione annuale degli edifici del 3 % è esteso a tutti i livelli della pubblica amministrazione.

Povertà energetica

La direttiva affronta inoltre l’impatto della povertà energetica, con requisiti più stringenti per gli Stati membri al fine di sensibilizzare e fornire informazioni sull’efficienza energetica.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva (UE) 2023/1791 ha rivisto e sostituito la direttiva 2012/27/UE e le successive modifiche.

Le nuove norme contenute nella direttiva (UE) 2023/1791 devono essere recepite nel diritto nazionale entro l’11 ottobre 2025, sebbene alcuni articoli specificati nell’articolo 39 abbiano date di applicazione diverse.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Efficienza energetica. Il rapporto tra prestazioni, servizi, beni o energia prodotta, per la quantità di energia utilizzata.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini [COM(2020) 562 final del 17.9.2020].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2018/842 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, del 28.7.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.03.2024

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