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Esso stabilisce le basi per l’adozione di atti sull’etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia, fornendo informazioni standard sull’efficienza energetica così come sul consumo energetico e di altre risorse, per assistere il consumatore nelle decisioni di acquisto. Non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da paesi non appartenenti all’Unione europea (Unione), né ai mezzi di trasporto.
Esso abroga la direttiva 2010/30/UE.
I prodotti connessi all’energia presentano etichette che consentono ai clienti di fare scelte informate su prodotti più efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico, tenendo conto del progresso tecnologico. Il regolamento prevede una nuova scala, aggiornata e più chiara, da A (più efficiente) a G (meno efficiente), che sarà adottata dai prossimi regolamenti delegati. I requisiti comprendono anche una scheda informativa sul prodotto.
Molte delle etichette in uso prima del sono state «ridimensionate» dalla Commissione europea, cioè ricalibrate per conformarsi al nuovo regolamento con una scala da A a G.
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti al fine di integrare il presente regolamento. Esso fissa i requisiti dettagliati per l’etichettatura di specifici gruppi di prodotti per i quali
Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:
Il fornitore e il rivenditore sono responsabili di:
I distributori, compresi i distributori online, devono esporre l’etichetta fornita dal fornitore e mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto presso il punto vendita.
La Commissione ha istituito una banca dati di registrazione dei prodotti chiamata registro europeo delle etichette energetiche:
La banca dati consente al pubblico di consultare le etichette le schede informative dei prodotti e di confrontare più facilmente l’efficienza energetica degli elettrodomestici. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 stabilisce i dettagli operativi della banca dati dei prodotti.
Il regolamento prevede inoltre che i fabbricanti informino i consumatori se gli aggiornamenti del software o del firmware (software incorporato in une elemento hardware e che serve da interfaccia tra l’hardware e il sistema operativo, ad esempio nello smartphone o nel computer) possono avere ripercussioni sull’efficienza energetica del prodotto. Esso non consente l’uso di «dispositivi di manipolazione» che alterino le prestazioni del prodotto in condizioni di prova.
Entro il , la Commissione valuta l’applicazione del regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.
Esso si applica dal , ad eccezione degli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti che si applicano a decorrere dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1369 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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