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Consumo di energia – Quadro normativo per l’etichettatura

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2017/1369 sull’etichettatura energetica

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

Esso stabilisce le basi per l’adozione di atti sull’etichettatura energetica dei prodotti connessi all’energia, fornendo informazioni standard sull’efficienza energetica così come sul consumo energetico e di altre risorse, per assistere il consumatore nelle decisioni di acquisto. Non si applica ai prodotti di seconda mano, a meno che non siano importati da paesi non appartenenti all’Unione europea (Unione), né ai mezzi di trasporto.

Esso abroga la direttiva 2010/30/UE.

PUNTI CHIAVE

I prodotti connessi all’energia presentano etichette che consentono ai clienti di fare scelte informate su prodotti più efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico, tenendo conto del progresso tecnologico. Il regolamento prevede una nuova scala, aggiornata e più chiara, da A (più efficiente) a G (meno efficiente), che sarà adottata dai prossimi regolamenti delegati. I requisiti comprendono anche una scheda informativa sul prodotto.

Molte delle etichette in uso prima del sono state «ridimensionate» dalla Commissione europea, cioè ricalibrate per conformarsi al nuovo regolamento con una scala da A a G.

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti al fine di integrare il presente regolamento. Esso fissa i requisiti dettagliati per l’etichettatura di specifici gruppi di prodotti per i quali

  • il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia;
  • all’interno del gruppo di prodotti, i modelli equivalenti differiscono notevolmente nei livelli di prestazione;
  • non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l’accessibilità economica e il costo del ciclo di vita del gruppo di prodotti.

Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:

  • lo specifico gruppo di prodotti che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura;
  • la grafica e il contenuto dell’etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo energetico del prodotto, che dovrebbe avere caratteristiche grafiche uniformi per tutti i gruppi di prodotti;
  • altre informazioni che sottolineano l’efficienza energetica del prodotto;
  • l’uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, se del caso;
  • un riferimento sull’etichetta che consenta di individuare i prodotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare i loro modelli di consumo, se del caso;
  • i metodi di misurazione e di calcolo per determinare le informazioni dell’etichetta e del prodotto, inclusa la definizione dell’indice di efficienza energetica;
  • la data della valutazione e dell’eventuale revisione dell’atto delegato;
  • variazioni nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse.

Il fornitore e il rivenditore sono responsabili di:

  • indicare la classe di efficienza energetica del prodotto e la gamma delle classi disponibili sull’etichetta;
  • collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e intervenire immediatamente per rettificare i casi di non conformità;
  • per i prodotti disciplinati dagli atti delegati, non esporre altre informazioni che possano indurre in errore i clienti per quanto riguarda il consumo di energia;
  • per i prodotti non disciplinati dagli atti delegati, o non connessi all’energia, non esporre etichette che imitino quelle previste dal presente regolamento.

I distributori, compresi i distributori online, devono esporre l’etichetta fornita dal fornitore e mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto presso il punto vendita.

La Commissione ha istituito una banca dati di registrazione dei prodotti chiamata registro europeo delle etichette energetiche:

  • assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti, inclusa l’applicazione;
  • fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti, le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
  • fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull’efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.

La banca dati consente al pubblico di consultare le etichette le schede informative dei prodotti e di confrontare più facilmente l’efficienza energetica degli elettrodomestici. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 stabilisce i dettagli operativi della banca dati dei prodotti.

Il regolamento prevede inoltre che i fabbricanti informino i consumatori se gli aggiornamenti del software o del firmware (software incorporato in une elemento hardware e che serve da interfaccia tra l’hardware e il sistema operativo, ad esempio nello smartphone o nel computer) possono avere ripercussioni sull’efficienza energetica del prodotto. Esso non consente l’uso di «dispositivi di manipolazione» che alterino le prestazioni del prodotto in condizioni di prova.

Entro il , la Commissione valuta l’applicazione del regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal , ad eccezione degli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti che si applicano a decorrere dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1369 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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