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Telepedaggio stradale: interoperabilità dei sistemi nazionali

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/520 concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’UE

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Mira a rendere le norme sul telepedaggio stradale nell’UE più efficaci:

  • migliorando l’interoperabilità dei sistemi di gestione;
  • istituendo una base giuridica per lo scambio transfrontaliero di informazioni sui veicoli, e sui loro proprietari o intestatari, che non pagano i pedaggi stradali nell’UE.

La direttiva rifonde e abroga la direttiva 2004/52/CE a partire dal .

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La presente direttiva non si applica:

  • ai sistemi di pedaggio stradale non elettronici;
  • sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

Servizio di telepedaggio europeo (S.E.T.)

  • Il servizio di telepedaggio europeo è il modo per conseguire un sistema interoperabile di pedaggi stradali.
  • Consente agli utenti della strada di abbonarsi tramite un unico contratto e usare un’apparecchiatura di bordo1 per il pagamento di telepedaggi in tutta l’UE.
  • È complementare ai sistemi nazionali di pedaggio stradale.

La direttiva fissa le norme per il S.E.T., tra cui:

  • i principi generali, compresa la procedura di registrazione dei fornitori del servizio e i diritti e gli obblighi di questi ultimi e degli esattori di pedaggi;
  • il ruolo dell’organismo di conciliazione, istituito per mediare fra esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.;
  • La disposizione per garantire un servizio continuo unico, ossia una volta inseriti nel sistema i parametri di un veicolo, non è richiesto alcun altro intervento indipendentemente dal settore del fornitore del servizio attraverso il quale il veicolo passa;
  • l’istituzione di un ufficio di contatto unico qualora un paese dell’UE abbia più di un settore del S.E.T.

Scambio transfrontaliero di informazioni

La direttiva stabilisce norme per lo scambio di informazioni riguardanti il mancato pagamento dei pedaggi stradali, tra cui:

  • la procedura per lo scambio di informazioni fra i paesi dell’UE;
  • la lettera d’informazione sul mancato pagamento di un pedaggio stradale;
  • la procedura d’informazione da parte di un paese dell’UE all’organismo esattore del pedaggio.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal e diventerà legge nei paesi dell’UE entro il .

Tuttavia, la direttiva stabilisce anche una serie di scadenze specifiche:

  • : relativamente all’organismo di conciliazione, atti di esecuzione della Commissione europea sulle specifiche delle interfacce elettroniche e i costituenti dell’interoperabilità, nonché atti delegati della Commissione sugli organismi notificati;
  • : relativamente alla disponibilità di registri elettronici nazionali;
  • : relativamente alla relazione dei paesi dell’UE alla Commissione e della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio;
  • : relativamente al potere della Commissione di adottare atti delegati.

CONTESTO

L’UE ha inoltre stabilito norme per la condivisione di informazioni tra paesi dell’UE in caso di infrazioni al codice della strada.

TERMINI CHIAVE

  1. Apparecchiatura di bordo: l’insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere/trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (GU L 91 del , pag. 45).

ultimo aggiornamento

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