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Informazioni elettroniche sul trasporto merci

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento definisce un quadro giuridico che permette agli operatori economici di condividere con le autorità giudiziarie informazioni in formato elettronico in merito al trasporto di merci su strada, ferrovia, per vie di navigazione interna o via aerea nell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

Applicazione

Il regolamento si applica alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari sul trasporto di merci stabilite negli atti giuridici dell’Unione elencati nei punti da 1 a 5 di seguito, e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite negli atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione europea in conformità degli atti giuridici elencati ai punti da 1 a 7 di seguito (elencati nella parte A dell’allegato I):

  1. regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio sulla navigazione interna (si veda la sintesi);
  2. direttiva 92/106/CEE del Consiglio sul trasporto intermodale (si veda la sintesi);
  3. regolamento (CE) n. 1072/2009 sul trasporto di merci su strada internazionale (si veda la sintesi);
  4. regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (si veda la sintesi);
  5. direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose (si veda la sintesi);
  6. direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario (si veda la sintesi);
  7. regolamento (CE) n. 300/2008 relativo alla sicurezza dell’aviazione civile (si veda la sintesi).

Il regolamento si applica altresì a prescrizioni simili relative alle informazioni presenti nelle leggi nazionali (elencate nella parte B dell’allegato I).

Informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)

Le informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) costituiscono un insieme di elementi di dati trattati mediante mezzi elettronici allo scopo di scambiare informazioni regolamentari tra gli operatori economici (principalmente aziende attive nel trasporto di merci e nella logistica) e tra gli operatori economici e le autorità competenti.

Gli operatori non sono obbligati a mettere a disposizione di un’autorità competente le informazioni regolamentari in formato elettronico. Tuttavia, quando decidono di rendere tali informazioni disponibili in formato elettronico, essi devono:

  • avvalersi di dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato;
  • mettere a disposizione tali dati in formato leggibile da dispositivo automatico tramite una connessione autenticata e protetta alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Inoltre, quando i dati sono richiesti per eseguire un’indagine, devono comunicare alle autorità l’unico collegamento elettronico di identificazione ai suddetti dati;
  • presentare i dati in formato leggibile dall’uomo, qualora richiesti dall’autorità competente, in modo diretto, sullo schermo del dispositivo elettronico dell’operatore.

Le autorità competenti devono:

  • accettare le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici;
  • accettare le informazioni regolamentari relative alle spedizioni di rifiuti senza l’accordo di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006;
  • essere in grado di accedere e trattare per via elettronica i dati eFTI messi a disposizione dagli operatori;
  • fornire una convalida ufficiale, per esempio un timbro o un certificato, per via elettronica, qualora tale convalida sia richiesta nell’ambito delle informazioni regolamentari.

Le autorità competenti, i prestatori di servizi eFTI e gli operatori devono mantenere riservate le informazioni commerciali e garantirne l’accesso e il trattamento solo previa autorizzazione.

Insieme di dati eFTI, norme e procedure di accesso per le autorità, piattaforme e prestatori di servizi eFTI

La Commissione europea deve adottare atti delegati o di esecuzione non più tardi del al fine di:

  • definire e modificare gli insiemi di dati comuni e sottoinsiemi di dati eFTI affinché rispecchino le rispettive prescrizioni in materia di informazioni regolamentari, che:
    • specifichino la definizione e le caratteristiche tecniche di ogni elemento di dati;
    • tengano conto di convenzioni internazionali pertinenti e del diritto dell’Unione;
    • si prefiggano di garantire l’interoperabilità con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale;
  • stabiliscano procedure comuni e norme dettagliate per l’accesso da parte di autorità competenti alle piattaforme eFTI, con l’obiettivo di:
    • migliorare l’efficienza delle procedure amministrative;
    • ridurre al minimo i costi di conformità sia per gli operatori economici interessati che per le autorità competenti.

Le piattaforme eFTI utilizzate per il trattamento dei dati regolamentari devono fornire funzionalità che assicurino che:

  • il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati;
  • i dati commerciali rimangano riservati;
  • le autorità competenti possano accedere e trattare i dati in conformità delle specifiche adottate;
  • gli operatori possano mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni;
  • sia possibile stabilire un unico collegamento elettronico di identificazione tra una spedizione e i relativi elementi di dati;
  • i dati possano essere trattati esclusivamente sulla base di un accesso autorizzato e autenticato;
  • le attività di trattamento dei dati siano registrate in registri delle operazioni;
  • i dati possano essere archiviati e restino accessibili;
  • i dati siano protetti da danneggiamenti e furto.

I prestatori di servizi eFTI devono garantire che:

  • i dati siano trattati esclusivamente dagli utenti autorizzati;
  • i dati siano archiviati e restino accessibili conformemente al diritto dell’Unione e al diritto nazionale;
  • le autorità competenti abbiano accesso immediato alle informazioni regolamentari senza l’addebito di spese o diritti;
  • i dati siano adeguatamente protetti, tra l’altro, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

La Commissione adotterà non oltre il il primo atto di esecuzione che riguarderà tali prescrizioni per le piattaforme eFTI e i prestatori di servizi eFTI.

Certificazione

Gli organismi di valutazione della conformità saranno accreditati da organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri dell’Unione per certificare le piattaforme eFTI e i prestatori di servizi eFTI.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il e si applica a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del , pag. 33).

ultimo aggiornamento

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