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Energia elettrica nell’UE — Compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 838/2010 — Orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e a un’imposizione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione.

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso mira a fornire meccanismi e orientamenti per:

PUNTI CHIAVE

I GST ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica, comprese le perdite di energia corrispondenti attraverso un fondo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) costituito e amministrato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (REGST dell’energia elettrica), istituita dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 714/2009. Il quadro ITC è supervisionato dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) n. 713/2009.

Contributi al fondo

I GST contribuiscono in proporzione al fondo ITC sulla base dei flussi di energia elettrica da e verso il loro sistema di trasmissione nazionale.

Partecipazione

Le autorità di regolamentazione garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione partecipino al meccanismo ITC e che nessun addebito aggiuntivo per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica sia incluso nelle tariffe applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione per l’accesso alle reti.

I GST provenienti da paesi terzi che applicano la normativa UE nel settore dell’energia elettrica o che hanno stipulato accordi multilaterali hanno diritto a partecipare al meccanismo ITC.

Diritto di uso

Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i «diritti di uso» del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo, a meno che esso non abbia accettato di applicare le normative UE nel settore dell’elettricità, o quando non vi è alcun accordo multilaterale.

Il «diritto di uso» annuale viene calcolato dalla REGST dell’energia elettrica in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l’anno di riferimento.

Corrispettivi

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori vengono calcolati come:

  • corrispettivi annui totali di trasmissione versati dai produttori divisi per il volume totale di energia misurata immessa annualmente dai produttori nel sistema di trasmissione di uno Stato membro.

Dai corrispettivi sono esclusi:

  • i corrispettivi versati per le infrastrutture;
  • i corrispettivi versati dai produttori relativi ai servizi accessori;
  • i corrispettivi versati dai produttori per perdite specifiche del sistema.

I corrispettivi medi annui di trasmissione ammissibili e versati dai produttori vengono calcolati come segue:

  • Danimarca, Svezia e Finlandia: tra 0 e 1,2 EUR/MWh;
  • Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord: tra 0 e 2,5 EUR/MWh;
  • Romania: tra 0 e 2,0 EUR/MWh;
  • altri paesi partecipanti: tra 0 e 0,5 EUR/MWh.

La REGST dell’energia elettrica controlla l’adeguatezza delle forbici di addebito ammissibili, tenendo conto del loro impatto sul finanziamento della capacità di trasmissione degli Stati membri.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

È in vigore dal giovedì 3 marzo 2011.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Gestore del sistema di trasmissione (GST): qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’imposizione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 713/2009 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Regolamento (UE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.05.2019

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