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Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica: display elettronici

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/2021 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici

Regolamento delegato (UE) n. 2019/2013 sull’etichettatura energetica dei display elettronici

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2019/2021 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile1 per l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei display elettronici2, compresi i televisori, i monitor e i pannelli segnaletici digitali. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 che si applicava ai televisori e ai monitor televisivi.

Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di informazioni supplementari di prodotto per questi prodotti. Esso abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 che si applicava agli apparecchi e ai monitor televisivi.

I regolamenti non si applicano a determinati prodotti di visualizzazione, quali proiettori, schermi medici, piccoli schermi elettronici o sistemi di videoconferenza tutto-in-uno. Altri dispositivi, quali per diffusione radiotelevisiva, display professionali e di sicurezza, lavagne interattive digitali o cornici digitali, devono soddisfare solo alcuni dei requisiti, come quelli relativi all’efficienza dei materiali (facilità di riparazione e riciclaggio).

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2019/2021 stabilisce:

  • le specifiche per la progettazione ecocompatibile in applicazione della direttiva 2009/125/CE;
  • nell’allegato II la data () di entrata in vigore delle specifiche per la progettazione ecocompatibile. Queste comprendono:
    • efficienza energetica;
    • specifiche per le modalità spento e stand-by;
    • efficienza dei materiali, compresa la progettazione per lo smantellamento, un migliore riciclaggio e un maggiore recupero dei materiali;
    • informazioni per i fornitori di servizi di manutenzione e di pezzi di ricambio, compresi gli aggiornamenti di software e di firmware;
    • disponibilità dei pezzi di ricambio;
  • la procedura di valutazione della conformità e nell’allegato III i metodi di misurazione e di calcolo che devono essere seguiti.

Le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica stabilite dall’allegato IV quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

L’allegato V stabilisce parametri di riferimento indicativi basati sulla migliore tecnologia disponibile sul mercato (durante la preparazione della legislazione) per gli aspetti ambientali quantificabili considerati significativi.

La Commissione riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico e valuterà una serie di aspetti a tre anni dalla sua entrata in vigore.

Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 integra il regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica e stabilisce norme per fornitori, rivenditori e piattaforme di hosting su internet.

  • I fornitori si assicurano che:
    • ogni display elettronico sia corredato di un’etichetta a stampa il cui formato e contenuto informativo sono definiti nell’allegato III;
    • le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, e il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
    • se specificamente richiesto dai rivenditori, la scheda informativa del prodotto venga messa a disposizione in formato stampa;
    • i messaggi pubblicitari visivi o il materiale tecnico-promozionale riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche in internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta (si vedano gli allegati VII e VIII);
    • un’etichetta elettronica nel formato richiesto e contenente le informazioni, come indicato nell’allegato III, sia messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di display elettronico;
    • una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
    • l’etichetta sia stampata o apposta sull’imballaggio.
  • I distributori provvedono affinché:
    • nei punti vendita, comprese le fiere, ogni display elettronico rechi l’etichetta messa a disposizione dai fornitori esposta sulla parte anteriore dell’apparecchio oppure appesa o apposta in modo che sia chiaramente visibile e univocamente associata al modello;
    • se il display elettronico è tenuto in modalità acceso quando esposto per la vendita, l’etichetta stampata possa essere sostituita dall’etichetta elettronica;
    • se un modello di display elettronico è esposto nel punto vendita senza che un esemplare sia fuori dall’imballaggio, l’etichetta stampata o apposta sulla confezione sia visibile;
    • per la vendita a distanza o la televendita, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto conformemente agli allegati VII e VIII;
    • i messaggi pubblicitari visivi o il materiale tecnico-promozionale riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche in internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
  • Le piattaforme di hosting su internet:
    • assicurano che l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore sia esposta conformemente all’allegato VIII;
    • informano il distributore dell’obbligo di esporle.

Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

La classe di efficienza energetica è determinata in base all’indice definito nell’allegato II.

La Commissione riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico a tre anni dalla sua entrata in vigore.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Entrambi i regolamenti si applicano dal . Tuttavia, dal si applica l’obbligo di fornire display elettronici con un’etichetta stampata nel formato indicato e contenente le informazioni di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Progettazione ecocompatibile: politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
  2. Display elettronico: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (EU) 2019/2021 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del , pag. 241).

Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del , pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2019/2013 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

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